CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27456/21 Gennaro [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2757/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 368 cod. pen. - commesso il 26 settembre 2013- riqualificando la recidiva ai sensi dell'art. 99, secondo comma, cod. pen. e riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni due di reclusione, deducendo la violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione avendo la Corte erroneamente ritenuto la recidiva ed essendosi conseguentemente compiuto il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che la doglianza è comunque manifestamente infondata, evincendosi dal certificato penale la sussistenza della recidiva reiterata ex art. 99 comma secondo cod. pen., peraltro oggetto dell'accordo fra le parti, e che pertanto non era maturato alla data della sentenza il termine prescrizionale massimo; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Anna etruzzellis