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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 23533/2023

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a - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19219-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Gorizia, con domicilio digitale in [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] UDINE, -resistenti - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l’ordinanza del giudice di pace di Udine che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 16 dicembre 2021.

2. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione osservando che la ricorrente aveva indicato, nel foglio notizie compilato con la dell'ausilio dell’interprete, la lingua inglese quale lingua preferita per le notifiche e di non voler richiedere la protezione internazionale; riteneva , inoltre, non necessar io l'invio d i alcuna comunicazione ai sensi dell'art.7 della legge 241 del 1 990.

3. La ca ssazione del la suddetta ordinanza depositata il 7 m arzo 2022 è chiesta dall'odierna ricorrente con ricorso notificato il 28 luglio 2022 ed affidato a quattro motivi.

4. L ‘A mministrazione intimata si è tardivamente costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, comma 1, cod. proc. civ.. considerato che

5. Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 6,7, 8 e 10 del d. lgs. 25/2008, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la questura di Udine avrebbe dovuto consentire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di presentare domanda di protezione internazionale; in alternativa si denuncia l'omesso esame del fatto - decisivo , incontestato e già discusso - che il 15 dicembre 2021 la ricorrente era recata alla questura di Udine per presentare domanda di protezione internazionale e non le era stato consentito di farlo,né quel giorno , né il successivo 16 dicembre del 2021.

5.1. A questo proposito la parte ricorrente deduce di avere anche con le note difensive indicato prove testimoniali a supporto della tesi, che tuttavia non erano state neppure considerate dal giudice di pace.

6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13 del d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto nonera emersa alcuna situazione idonea a legittimare l'espulsione della ricorrente.

6.1. Inoltre, si deduce la violazione dell ’ articolo 3 della legge n. 241 del 1999 poiché i provvedimenti risultano solo apparentemente motivati.

6.2. In alternativa si denuncia l'omesso esame del fatto, decisivo e già discusso, dell ’ insussistenza di alcuna situazione che giustifichi il provvedimento di espulsione.

7. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 7,8 e 21 della legge 241 del 1990, perché è stata essendo omessa la doverosa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione.

8. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 6, e 13 , comma 7 , del d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'articolo 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., perché gli atti amministrativi impugnati non erano conoscibili dalla ricorrente, dato che non erano stati tradotti in una lingua alei comprensibile.

8.1. In alternativa si deduce l'omesso esame del fatto decisivo che la ricorrente non conosce né la lingua italiana,né quella inglese.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato.

9.1. Assume la ricorrente di avere rappresentato, nel ricorso in opposizione depositato il 13.1.2022 e nelle note depositate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],di essersi recata in questura il 15.12.2021 per presentare la domanda di protezione e che in quell’occasione le era statodetto di tornare il giorno successivo.

Tuttavia, neppure il successivo 16.12.2021 le veniva consentito di presentare la domanda di protezione internazionale, mentre lo stesso giorno, effettuati i rilievi dattiloscopici, le veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Udine e un ordine del questore di Udine.

Ebbene, a fronte di queste circostanze di fatto rilevanti e decisive, oggetto di istanza istruttoria, il provvedimento del giudice di pace qui impugnato si limita a dire che nel foglio notizie - non meglio specificato nel contenuto, né nel luogo e nella data di sottoscrizione - la ricorrente aveva dichiarato di non volere la protezione internazionale.

Aggiunge il giudice di pace che la ricorrente non aveva disconosciuto la sottoscrizione,né aveva proposto querela di falso.

9.2. Ciò posto, deve osservarsi che il c.d. foglio notiziecostituisce il «modulo (tradotto nella lingua madre o nella lingua scelta) nel quale vengono riportate le dichiarazioni rese dallo straniero circa i suoi dati anagrafici, le modalità di ingresso in Italia e le notizie relative alla sua attuale posizione sul territorio nazionale».

Si tratta di un’intervista amministrativa, cui vengono sottoposti i migranti all’atto del loro rintraccio, che costituisce la prima base su cui l’Amministrazione orienta le sorti del dichiarante, dopo aver raccolto le informazioni relative a identità, nazionalità, età, professione, condizioni familiari e di vita, lingua parlata o conosciuta e modalità di ingresso nel territorio nazionale.

9.3. Come osservato da questa Corte nella ordinanza n. 11309/2019, in un caso del tutto analogo a quello in esame, non può alla medesima intervista riconoscersi valenza istruttoria circa la volontà di non presentare domanda di protezione internazionale, essendo alla questura espressamente riconosciuti in relazione alla domanda di protezione internazionale i (soli) poteri di cui all’art. 26 del d.lgs. 25/2008 rubricato “istruttoria della domanda di protezione internazionale”.

9.4. In particolare, il comma 2 dell’art. 26 cit. prevede appositi modelli – diversi dal c.d. foglio notizie - da compilare una volta presentata la domanda, mentre non è prevista da alcuna altra disposizione normativa la raccolta, da parte della questura, della dichiarazione di non voler presentare la domanda di protezione.

9.5. In altri termini, rispetto alla domanda di protezione internazionale la questura è competente alla sola registrazione, mentre competente a statuire sulla sussistenza o meno della domanda di protezione e sulla fondatezza della stessa è la Commissione territoriale, secondo le previsioni del d.lgs. 25/2008, in recepimento delle relative direttive comunitarie.

9.6. Altro è poi il potere del questore di disporre il trattenimento del richiedente protezione internazionale nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 14 d.lgs. 286/1998 e 6 d.lgs. 142/2015, ma non è l’esercizio di tale potere che è oggetto del presente ricorso.

9.7. Peraltro,le dichiarazioni raccolte dal funzionario della questura nel “foglio notizie” sono dichiarazioni rese innanzi ad un pubblico ufficiale, in presenza di un interprete ove necessario , debitamente sottoscritte dall’interessato e dall’operatore, sicché fanno fede sino a querela di falso e sono astrattamente idonee ad inficiare la credibilità di successive allegazioni di segno contrario rispetto alle notizie raccolte.

9.8. Risultava, pertanto, decisiva la verifica dell’osservanza della procedura legislativamente prevista per la presentazione della domanda di protezione, che nel caso in esame significavaaccertare quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla circostanza di essersi recata in questura per presentare la domanda di protezione senza che ciò le fosseconsentito.

Giova ricordare, a questo proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare, in tema di espulsione amministrativa dello straniero (seppur, in quel caso, per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 286 del 1998), che il rifiuto esplicito o per facta concludentia di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico (Cass. 12713/2016).

9.9. A fronte di ciò si deve ritenere che la motivazione del giudice di pace, che si è limitato ad invocare la fidefacienza di una dichiarazione di volontà non pertinente con il contenuto e la funzione del c.d. foglio notizie e contestata dalla ricorrente, sia al di sotto del minimo costituzionale, oltre che incompatibile con le garanzie, anche informative , che l’ordinamento nazionale ed eurounitario assicurano allo straniero che intenda presentare domanda di protezione internazionale (Cass.,Sez.

U., 8053/2014).

10. L’accoglimento del primo motivo risulta assorbente rispetto all’esamedel secondo motivo, che attiene alla motivazione rispetto alla disposta espulsione, collegata all’esito della censura svolta con il primo motivo. 11.È, invece, infondato il terzo motivo, atteso che per consolidato orientamento giurisprudenziale la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 dellalegge n. 241 del 1990, non si estende alla procedura diespulsione dello straniero (Cass. 27682/2018; id. 5080/2013).

12. È pure infondato il quarto motivo del ricorso, poiché, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue.

L'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020; id. 11887/2018).

Ciò posto, il giudice di pace ha valorizzato le dichiarazioni appositamente rese nel foglio notizie dalla ricorrente che intervistata in proposito ha dichiarato quale lingua preferita per le notifiche quella inglese e, dunque, ha legittimamente ritenuto infondata l’opposizione per la parte relativa all’omessa traduzione nella lingua a lei comprensibile.

13. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio al giudice di pace, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motiv o accolt o e rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19219-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Gorizia, con domicilio digitale in [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] UDINE, -resistenti - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l’ordinanza del giudice di pace di Udine che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 16 dicembre 2021. 2. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione osservando che la ricorrente aveva indicato, nel foglio notizie compilato con la dell'ausilio dell’interprete, la lingua inglese quale lingua preferita per le notifiche e di non voler richiedere la protezione internazionale; riteneva , inoltre, non necessar io l'invio d i alcuna comunicazione ai sensi dell'art.7 della legge 241 del 1 990. 3. La ca ssazione del la suddetta ordinanza depositata il 7 m arzo 2022 è chiesta dall'odierna ricorrente con ricorso notificato il 28 luglio 2022 ed affidato a quattro motivi. 4. L ‘A mministrazione intimata si è tardivamente costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, comma 1, cod. proc. civ.. considerato che 5. Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 6,7, 8 e 10 del d. lgs. 25/2008, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la questura di Udine avrebbe dovuto consentire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di presentare domanda di protezione internazionale; in alternativa si denuncia l'omesso esame del fatto - decisivo , incontestato e già discusso - che il 15 dicembre 2021 la ricorrente era recata alla questura di Udine per presentare domanda di protezione internazionale e non le era stato consentito di farlo,né quel giorno , né il successivo 16 dicembre del 2021. 5.1. A questo proposito la parte ricorrente deduce di avere anche con le note difensive indicato prove testimoniali a supporto della tesi, che tuttavia non erano state neppure considerate dal giudice di pace. 6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13 del d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto nonera emersa alcuna situazione idonea a legittimare l'espulsione della ricorrente. 6.1. Inoltre, si deduce la violazione dell ’ articolo 3 della legge n. 241 del 1999 poiché i provvedimenti risultano solo apparentemente motivati. 6.2. In alternativa si denuncia l'omesso esame del fatto, decisivo e già discusso, dell ’ insussistenza di alcuna situazione che giustifichi il provvedimento di espulsione. 7. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 7,8 e 21 della legge 241 del 1990, perché è stata essendo omessa la doverosa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione. 8. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 6, e 13 , comma 7 , del d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'articolo 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., perché gli atti amministrativi impugnati non erano conoscibili dalla ricorrente, dato che non erano stati tradotti in una lingua alei comprensibile. 8.1. In alternativa si deduce l'omesso esame del fatto decisivo che la ricorrente non conosce né la lingua italiana,né quella inglese. 9. Il primo motivo di ricorso è fondato. 9.1. Assume la ricorrente di avere rappresentato, nel ricorso in opposizione depositato il 13.1.2022 e nelle note depositate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],di essersi recata in questura il 15.12.2021 per presentare la domanda di protezione e che in quell’occasione le era statodetto di tornare il giorno successivo. Tuttavia, neppure il successivo 16.12.2021 le veniva consentito di presentare la domanda di protezione internazionale, mentre lo stesso giorno, effettuati i rilievi dattiloscopici, le veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Udine e un ordine del questore di Udine. Ebbene, a fronte di queste circostanze di fatto rilevanti e decisive, oggetto di istanza istruttoria, il provvedimento del giudice di pace qui impugnato si limita a dire che nel foglio notizie - non meglio specificato nel contenuto, né nel luogo e nella data di sottoscrizione - la ricorrente aveva dichiarato di non volere la protezione internazionale. Aggiunge il giudice di pace che la ricorrente non aveva disconosciuto la sottoscrizione,né aveva proposto querela di falso. 9.2. Ciò posto, deve osservarsi che il c.d. foglio notiziecostituisce il «modulo (tradotto nella lingua madre o nella lingua scelta) nel quale vengono riportate le dichiarazioni rese dallo straniero circa i suoi dati anagrafici, le modalità di ingresso in Italia e le notizie relative alla sua attuale posizione sul territorio nazionale». Si tratta di un’intervista amministrativa, cui vengono sottoposti i migranti all’atto del loro rintraccio, che costituisce la prima base su cui l’Amministrazione orienta le sorti del dichiarante, dopo aver raccolto le informazioni relative a identità, nazionalità, età, professione, condizioni familiari e di vita, lingua parlata o conosciuta e modalità di ingresso nel territorio nazionale. 9.3. Come osservato da questa Corte nella ordinanza n. 11309/2019, in un caso del tutto analogo a quello in esame, non può alla medesima intervista riconoscersi valenza istruttoria circa la volontà di non presentare domanda di protezione internazionale, essendo alla questura espressamente riconosciuti in relazione alla domanda di protezione internazionale i (soli) poteri di cui all’art. 26 del d.lgs. 25/2008 rubricato “istruttoria della domanda di protezione internazionale”. 9.4. In particolare, il comma 2 dell’art. 26 cit. prevede appositi modelli – diversi dal c.d. foglio notizie - da compilare una volta presentata la domanda, mentre non è prevista da alcuna altra disposizione normativa la raccolta, da parte della questura, della dichiarazione di non voler presentare la domanda di protezione. 9.5. In altri termini, rispetto alla domanda di protezione internazionale la questura è competente alla sola registrazione, mentre competente a statuire sulla sussistenza o meno della domanda di protezione e sulla fondatezza della stessa è la Commissione territoriale, secondo le previsioni del d.lgs. 25/2008, in recepimento delle relative direttive comunitarie. 9.6. Altro è poi il potere del questore di disporre il trattenimento del richiedente protezione internazionale nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 14 d.lgs. 286/1998 e 6 d.lgs. 142/2015, ma non è l’esercizio di tale potere che è oggetto del presente ricorso. 9.7. Peraltro,le dichiarazioni raccolte dal funzionario della questura nel “foglio notizie” sono dichiarazioni rese innanzi ad un pubblico ufficiale, in presenza di un interprete ove necessario , debitamente sottoscritte dall’interessato e dall’operatore, sicché fanno fede sino a querela di falso e sono astrattamente idonee ad inficiare la credibilità di successive allegazioni di segno contrario rispetto alle notizie raccolte. 9.8. Risultava, pertanto, decisiva la verifica dell’osservanza della procedura legislativamente prevista per la presentazione della domanda di protezione, che nel caso in esame significavaaccertare quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla circostanza di essersi recata in questura per presentare la domanda di protezione senza che ciò le fosseconsentito. Giova ricordare, a questo proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare, in tema di espulsione amministrativa dello straniero (seppur, in quel caso, per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 286 del 1998), che il rifiuto esplicito o per facta concludentia di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico (Cass. 12713/2016). 9.9. A fronte di ciò si deve ritenere che la motivazione del giudice di pace, che si è limitato ad invocare la fidefacienza di una dichiarazione di volontà non pertinente con il contenuto e la funzione del c.d. foglio notizie e contestata dalla ricorrente, sia al di sotto del minimo costituzionale, oltre che incompatibile con le garanzie, anche informative , che l’ordinamento nazionale ed eurounitario assicurano allo straniero che intenda presentare domanda di protezione internazionale (Cass.,Sez. U., 8053/2014). 10. L’accoglimento del primo motivo risulta assorbente rispetto all’esamedel secondo motivo, che attiene alla motivazione rispetto alla disposta espulsione, collegata all’esito della censura svolta con il primo motivo. 11.È, invece, infondato il terzo motivo, atteso che per consolidato orientamento giurisprudenziale la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 dellalegge n. 241 del 1990, non si estende alla procedura diespulsione dello straniero (Cass. 27682/2018; id. 5080/2013). 12. È pure infondato il quarto motivo del ricorso, poiché, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. L'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020; id. 11887/2018). Ciò posto, il giudice di pace ha valorizzato le dichiarazioni appositamente rese nel foglio notizie dalla ricorrente che intervistata in proposito ha dichiarato quale lingua preferita per le notifiche quella inglese e, dunque, ha legittimamente ritenuto infondata l’opposizione per la parte relativa all’omessa traduzione nella lingua a lei comprensibile. 13. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio al giudice di pace, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motiv o accolt o e rinvia la
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