CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 12 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 18 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal Tolentino come teste, non reputando le stesse inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pagina 4 della decisione impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato come, ferma restando la mancata formale assunzione della veste di indagato da parte del Tolentino, neppure sotto un profilo sostanziale vi fossero elementi per ritenere sussistenti indizi di reità a suo carico, sancendo così la piena utilizzabilità delle sue dichiarazioni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.