CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 19 settembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Torino, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva per preclusione derivante dal giudicato l'istanza, proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'unificazione per continuazione dei reati indicati nell'istanza stessa. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Christian M. Rossi, i quali ne ha chiesto l'annullamento per: a) erronea applicazione degli art. 671 e 666, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto che, una volta esclusa l'applicabilità della continuazione da parte del giudice della cognizione, non vi sarebbe più nessuna possibilità di riproporre la questione in fase esecutiva, tanto più che nel caso specifico non sarebbero stati dedotti nuovi elementi di valutazione. Al contrario, il giudicato in presenza di prove sopravvenute o preesistenti non valutate può essere oggetto di revisione e non è intangibile e sarebbe irragionevole escludere la possibilità di emendare errori contenuti in sentenze definitive quando incidano in modo determinante sulla quantificazione della pena. Al giudice dell'esecuzione compete anche verificare la legalità del titolo esecutivo e della pena. La preclusione posta dall'art. 671 cod. proc. pen. non è assoluta e l'interpretazione costituzionalmente orientata e coordinata col disposto di portata generale dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. induce a ritenere che la decisione impugnata sia errata, crei ingiustificate disparità di trattamento e sia sconfessata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Una diversa interpretazione impone di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede possa essere chiesta in sede esecutiva l'applicazione della disciplina del reato continuato quando sopravvengano elementi nuovi non valutati dal giudice della cognizione. b)L'esclusione di nuovi elementi di valutazione è contraddittoria rispetto a quanto dedotto nell'istanza introduttiva del procedimento, incentrati sulla collaborazione tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella commissione di entrambi i delitti, circostanza non oggetto di esame in sede di cognizione perché risultante soltanto dall'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lucca del 20 aprile 2005, non acquisita nel procedimento definito dalla Corte di appello di Firenze e sulle dichiarazioni provenienti dal ricorrente nel manoscritto del 6 maggio 2021. 3. Con successiva memoria i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e la sua riassegnazione alla Sezione competente tabellarmente. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su enunciati in contrasto con il dato normativo, come interpretato da consolidato orientamento giurisprudenziale. 1.11 ricorrente si duole del diniego di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione della disposizione dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo che la stessa debba essere riletta alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 24 Cost. per consentire di ravvisare in sede esecutiva la continuazione anche se tale istituto sia stato denegato dal giudice della cognizione con sentenza divenuta irrevocabile. Assume dunque che il giudicato penale sul punto non potrebbe resistere a fronte dell'acquisizione di nuovi elementi di valutazione, in grado di offrire la prova, mancata nel giudizio in cui si era accertata la responsabilità dell'imputato, della riconducibilità dei reati giudicati allo stesso disegno criminoso, delineato e deliberato a monte della commissione di altri illeciti. 1.1 L'ordinanza impugnata ha effettivamente rilevato che la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 dicembre 2017, irrevocabile il 24 maggio 2019, aveva escluso che potesse procedersi all'unificazione del delitto giudicato con quello contestato nel procedimento definito dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza del 14 novembre 2008 per carenza del presupposto della loro riconduzione al medesimo disegno criminoso e la relativa statuizione era stata confermata anche all'esito del giudizio di legittimità. I giudici di appello avevano, infatti, riscontrato che nella prima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato per tre episodi di cessione di stupefacente del tipo eroina in concorso con connazionali albanesi, persone diverse da quelle che avevano cooperato con lui nella perpetrazione dei reati oggetto della seconda sentenza, riguardanti partite di cocaina. 1.2 Ebbene, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica, dal momento che ha esposto in modo chiaro, compiuto e del tutto logico le ragioni di fatto ed in diritto in base alle quali è stata respinta l'istanza del ricorrente. 1.2.1 In punto di diritto, si ricorda che l'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. pone un preciso limite alla possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva laddove stabilisce «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione». Non ha dunque, alcun fondamento la sollecitazione rivolta a questa Corte perché proceda ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, dal momento che il suo chiaro ed insuperabile tenore letterale esprime un divieto assoluto rivolto al giudice dell'esecuzione, al quale preclude di riconoscere in sede esecutiva la continuazione che sia stata esclusa nella fase del giudizio di cognizione e gli impone di riconoscere gli effetti vincolanti della pronuncia di accertamento negativo, contenuta nella sentenza irrevocabile, senza ammettere deroghe, né consentirne il superamento per effetto di nuove acquisizioni postume, rimaste estranee alla considerazione del giudice di cognizione (Sez. 1, n. 35460 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Petrone, Rv. 282001; Sez. 1, n. 48450 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482; Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997, Cantagallo, Rv. 207232). E' dunque la disposizione in esame con la sua perentoria limitazione a non consentire margini di apprezzamento discrezionale al giudice dell'esecuzione, né opzioni interpretative quali quella suggerita in ricorso. 1.2.2 Non sono conferenti rispetto alla fattispecie in esame i richiami, operati in ricorso, agli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono al giudice dell'esecuzione il potere di intervenire a modificare la pena illegale, ancorché stabilita in pronuncia di condanna irrevocabile: la loro affermazione è stata imposta dalla necessità di approntare l'adeguamento del giudicato già formatosi a declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice nel suo contenuto sanzionatorio in casi in cui l'esecuzione era ancora in corso (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Pm in proc. Gatto, Rv. 260696; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649). La lezione ermeneutica citata non autorizza dilatazioni dei medesimi poteri a situazioni in cui non viene in rilievo la conformità alla legge della sanzione inflitta, quanto il giudizio discrezionale ricognitivo dei presupposti applicativi della continuazione. Non convince a tal fine nemmeno il richiamo alla sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, con la quale le Sezioni Unite hanno stabilito il divieto di apportare in sede esecutiva aumenti di pena per i reati unificati a quello di maggiore gravità in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Nel percorso ricognitivo dei principi generali che presiedono all'esecuzione penale, la Suprema Corte ha richiamato la possibile cedevolezza del giudicato, ma non ai fini pretesi dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], quanto per assicurare i diritti di libertà e la legalità del trattamento sanzionatorio, che nel caso di specie non è stata vulnerata sotto nessun profilo. 1.2.3 Né soccorre in favore della tesi del ricorrente il disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a far salva la possibilità di riproporre in fase esecutiva questione che, sebbene già oggetto di statuizione, siano basate su nuove acquisizioni in fatto o in diritto. E' noto che è ormai assodato nell'interpretazione nomofilattica che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato per il giudizio ordinario di cognizione dall'art. 649 cod. proc. pen., che vieta che sul medesimo fatto ascritto allo stesso imputato, oggetto di decisione giudiziale, possa intervenire ulteriore pronuncia, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore della giurisdizionale per il quale tale limitazione riceve ulteriore riscontro normativo per effetto della disposizione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., comma, secondo il quale è inibita, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita, ovvero sia stata attivata con esito infruttuoso. L'effetto preclusivo del giudicato, riferito al settore della giurisdizione esecutiva, non giunge ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi: la novità delle circostanze di fatto o degli argomenti in diritto deducibili è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358). In altri termini, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione un intervento postumo di revoca o modifica della determinazione già assunta e non impugnata, oppure impugnata inutilmente, rileva che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che fosse o meno oggettivamente preesistente o successivo alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto di bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non apprezzate nella decisione (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319). I principi così riassunti assumono però rilievo con riferimento alle decisioni assunte in fase di esecuzione, precludendo una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus. Non disciplinano, al contrario, i rapporti tra il giudicato ed i poteri di intervento cognitivo del giudice dell'esecuzione, che sono conferiti nei limiti espressamente previsti dall'ordinamento processuale ed al di fuori di una generale rivedibilità delle decisioni irrevocabili assunte in cognizione a fronte di nuove acquisizioni. In coerenza con tale postulato si pone la previsione dell'art. 671 cod. proc. pen., che in tema di continuazione conferisce un potere di apprezzamento sussidiario al giudice dell'esecuzione, subordinato alla condizione che sul punto non sia già intervenuta una pronuncia reiettiva in fase di cognizione. 1.3 E' manifestamente priva di fondamento la questione d'incostituzionalità sollevata dal ricorrente. In primo luogo, è improprio qualificare la decisione contenuta nella sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 dicembre 2017 come frutto di un errore giudiziario che sarebbe stato commesso nel giudizio di cognizione in merito al diniego della continuazione, posto che la contestazione mossa sul punto col ricorso per cassazione era stata respinta come infondata, sebbene nulla avesse impedito alla difesa di far valere gli stessi elementi sulla base dei quali si pretende l'intervento del giudice dell'esecuzione. La tesi difensiva trascura che la preclusione che il giudice dell'esecuzione non può superare costituisce effetto del giudicato e della sua immodificabilità in difetto di una norma che, non soltanto non la consente, ma la vieta espressamente. Tanto preclude di procedere ad interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento, che si porrebbe in contrasto col suo tenore testuale, ma anche di sollevare l'incidente di illegittimità costituzionale della stessa, che, per come formulato in ricorso, è privo di chiare e valutabili indicazioni circa i termini del contrasto con i precetti costituzionali. 1.4 Le considerazioni svolte in merito al primo motivo di ricorso escludono la necessità di esaminare il secondo motivo, che resta assorbito e comunque anche la possibilità di riassegnare il procedimento alla Sezione tabellarmente competente. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend