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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02856/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21/11/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per i reati di cui al (k{' capo D) (artt. 81, 648 c.p.), E) (art. 81, 474 c.p.) ed F) (art. 81, 110 c.p. e 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7).

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) e) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 648 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p.; omessa derubricazione dei fatti ex art. 712 c.p. ovvero mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv.

Deduce che, quanto al reato di cui al capo D), la corte di appello non aveva accertato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, non considerando che difettava la prova che egli si fosse rappresentato ed avesse voluto porre in essere condotte sussumibili nella fattispecie di cui all' art. 648 c.p., dovendosi, semmai, inquadrare la condotta nell' ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto.

Assume, ancora, che era illogica la motivazione nell' ipotesi in cui non era stata ritenuta configurabile l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. avendo i giudici di merito omesso di valorizzare la scarsa rilevanza economica degli oggetti, le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato, l'assenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 494 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p.

Assume, in relazione al reato di cui al capo E), che sulla scorta degli elementi emersi dal momento che gli orologi non erano confezionati né in mostra non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all' art. 494 c.p.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7), mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p.

Assume, relativamente alla condotta di cui al capo F), che andava escluso il reato di esercizio di commercio professionale in assenza dei requisiti di legge, dovendosi ritenere configurabile un mero illecito amministrativo.

Rileva che la corte di appello, nell' interpretare in modo erroneo le risultanze delle conversazioni captate, aveva immotivatamente escluso la fondatezza delle tesi difensiva circa l'utilizzazione da parte dell'imputato, titolare di una licenza compro oro, di altri laboratori per la fusione. 2.4 Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.

Osserva che la corte di appello aveva negato la concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche con una motivazione meramente apparante.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è aspecifico, meramente reiterativo di censure già disattese dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Rileva il collegio che le argomentazioni della corte territoriale - la quale ha considerato tutte le risultanze fattuali acquisite dal processo, valutando la circostanza che l' imputato non aveva fornito alcuna indicazione circa la provenienza degli orologi ricevuti e che, tenuto conto della sua qualifica professionale di esperto del settore della rivendita di orologi, non potesse avere dubbi sulla non genuinità della merce, tant' è che l' unico orologio non contraffatto si trovava altrove chiuso in una cassaforte - appaiono congrue in fatto e corrette in diritto anche in ordine alla assenza di prova di ogni giustificazione idonea a comprovare la buona fede dell' imputato.

La motivazione resiste alle censure di parte ricorrente anche nella parte in cui ha escluso l' ipotesi di cui all' art. 712 cod. pen., dovendosi ribadire che ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515).

Correttamente i giudici hanno pure escluso l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv c.p. rilevando, con congrue argomentazioni in fatto, che pur contraffatti gli orologi in questione conservavano un valore economico non modesto.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le argomentazioni della corte di appello non possono ritenersi né illogiche né carenti né contraddittorie nella parte in cui, conformemente a quanto ritenuto del primo giudice, è stato affermato che gli orologi in questione, trovati nel negozio di [OSCURATO:PERSONA], erano certamente destinati alla vendita, con conseguente configurabilità del reato di cui all' art. 474 c.p., a nulla rilevando che si trovavano nella zona adibita ad ufficio e privi di confezionamento.

A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

4. Il terzo motivo non coglie in alcun modo nel segno.

I giudici di merito, con motivazione congrua e priva di cesure logiche, valorizzando unitariamente una serie di dati quali: il rinvenimento presso il negozio di [OSCURATO:PERSONA] di oggetti (crogioli "pronti all' uso"; bombole di gas, stampi, lingottiere e mestoli) chiaramente utilizzati per la fusione dell' oro; il rinvenimento presso l' abitazione dell' imputato di bustine in cellophane con la scritta "[OSCURATO:PERSONA] AU 745.80 e 732.10 contenenti saggi di oro; il tenore della intercettazioni in cui si parla di fusione ("fa la scaldata", "sta fondendo", "ha fuso"," ha fatto la fusione"); la non plausibilità della versione dell' imputato, hanno ritenuto come fosse emersa la prova che il ricorrente svolgeva attività di fusione di oggetti d' oro senza le prescritte autorizzazioni risultando quindi integrata la condotta illecita di cui agli artt. 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7).

Ciò osservato, si noti che nel caso di specie il suddetto motivo di ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

In ordine alla valenza delle intercettazioni in questione, per come interpretate dai giudici di merito, va, in particolare, richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass.

SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), sicché appare manifestamente infondata la contestazione dell'imputato secondo cui giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato talune intercettazioni ovvero del tutto illogicamente valorizzato il contenuto di alcune conversazioni tralasciandone parte di altre idonee ad escludere ogni attività illecita da parte dell'imputato, in tal modo sollecitandosi una mera rilettura dei dati probatori.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo F) e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.5.

Le censure di cui al quarto motivo sono generiche, aspecifiche e comunque prive di ogni fondamento alcuno.

5.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla assenza di elemento di segno positivo ed alla pluralità di condotte illecite contestate Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691)

5.2. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21/11/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per i reati di cui al (k{' capo D) (artt. 81, 648 c.p.), E) (art. 81, 474 c.p.) ed F) (art. 81, 110 c.p. e 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7). 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) e) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 648 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p.; omessa derubricazione dei fatti ex art. 712 c.p. ovvero mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. Deduce che, quanto al reato di cui al capo D), la corte di appello non aveva accertato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, non considerando che difettava la prova che egli si fosse rappresentato ed avesse voluto porre in essere condotte sussumibili nella fattispecie di cui all' art. 648 c.p., dovendosi, semmai, inquadrare la condotta nell' ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto. Assume, ancora, che era illogica la motivazione nell' ipotesi in cui non era stata ritenuta configurabile l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. avendo i giudici di merito omesso di valorizzare la scarsa rilevanza economica degli oggetti, le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato, l'assenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 494 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p. Assume, in relazione al reato di cui al capo E), che sulla scorta degli elementi emersi dal momento che gli orologi non erano confezionati né in mostra non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all' art. 494 c.p. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7), mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p. Assume, relativamente alla condotta di cui al capo F), che andava escluso il reato di esercizio di commercio professionale in assenza dei requisiti di legge, dovendosi ritenere configurabile un mero illecito amministrativo. Rileva che la corte di appello, nell' interpretare in modo erroneo le risultanze delle conversazioni captate, aveva immotivatamente escluso la fondatezza delle tesi difensiva circa l'utilizzazione da parte dell'imputato, titolare di una licenza compro oro, di altri laboratori per la fusione. 2.4 Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. Osserva che la corte di appello aveva negato la concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche con una motivazione meramente apparante.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è aspecifico, meramente reiterativo di censure già disattese dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondato. Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Rileva il collegio che le argomentazioni della corte territoriale - la quale ha considerato tutte le risultanze fattuali acquisite dal processo, valutando la circostanza che l' imputato non aveva fornito alcuna indicazione circa la provenienza degli orologi ricevuti e che, tenuto conto della sua qualifica professionale di esperto del settore della rivendita di orologi, non potesse avere dubbi sulla non genuinità della merce, tant' è che l' unico orologio non contraffatto si trovava altrove chiuso in una cassaforte - appaiono congrue in fatto e corrette in diritto anche in ordine alla assenza di prova di ogni giustificazione idonea a comprovare la buona fede dell' imputato. La motivazione resiste alle censure di parte ricorrente anche nella parte in cui ha escluso l' ipotesi di cui all' art. 712 cod. pen., dovendosi ribadire che ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515). Correttamente i giudici hanno pure escluso l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv c.p. rilevando, con congrue argomentazioni in fatto, che pur contraffatti gli orologi in questione conservavano un valore economico non modesto. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Le argomentazioni della corte di appello non possono ritenersi né illogiche né carenti né contraddittorie nella parte in cui, conformemente a quanto ritenuto del primo giudice, è stato affermato che gli orologi in questione, trovati nel negozio di [OSCURATO:PERSONA], erano certamente destinati alla vendita, con conseguente configurabilità del reato di cui all' art. 474 c.p., a nulla rilevando che si trovavano nella zona adibita ad ufficio e privi di confezionamento. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 4. Il terzo motivo non coglie in alcun modo nel segno. I giudici di merito, con motivazione congrua e priva di cesure logiche, valorizzando unitariamente una serie di dati quali: il rinvenimento presso il negozio di [OSCURATO:PERSONA] di oggetti (crogioli "pronti all' uso"; bombole di gas, stampi, lingottiere e mestoli) chiaramente utilizzati per la fusione dell' oro; il rinvenimento presso l' abitazione dell' imputato di bustine in cellophane con la scritta "[OSCURATO:PERSONA] AU 745.80 e 732.10 contenenti saggi di oro; il tenore della intercettazioni in cui si parla di fusione ("fa la scaldata", "sta fondendo", "ha fuso"," ha fatto la fusione"); la non plausibilità della versione dell' imputato, hanno ritenuto come fosse emersa la prova che il ricorrente svolgeva attività di fusione di oggetti d' oro senza le prescritte autorizzazioni risultando quindi integrata la condotta illecita di cui agli artt. 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7). Ciò osservato, si noti che nel caso di specie il suddetto motivo di ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza. In ordine alla valenza delle intercettazioni in questione, per come interpretate dai giudici di merito, va, in particolare, richiamato l'orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr., Cass. SS.UU. n. 22471 del 26.02.2015 - dep. 28.05.2015, Sebbar, Rv. 26371501), sicché appare manifestamente infondata la contestazione dell'imputato secondo cui giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato talune intercettazioni ovvero del tutto illogicamente valorizzato il contenuto di alcune conversazioni tralasciandone parte di altre idonee ad escludere ogni attività illecita da parte dell'imputato, in tal modo sollecitandosi una mera rilettura dei dati probatori. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo F) e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.5. Le censure di cui al quarto motivo sono generiche, aspecifiche e comunque prive di ogni fondamento alcuno. 5.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla assenza di elemento di segno positivo ed alla pluralità di condotte illecite contestate Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 5.2. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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