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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 23154/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 33609/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]- scenzo, presso il cui domicilio digitale avvmatteodecrescenzo@pec.or- dineforense.salerno.it è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO E RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].sa- lerno.it è elettivamente domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza n. 2008 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva «opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.» avverso l ’ atto di ac- cesso dell’ufficiale giudiziario del 17/5/2005 e del contestuale verbale di rilascio conseguenti al preavviso ex art. 608 cod. proc. civ. del 2/5/2005; l’esecuzione per rilascio era stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e Raffaele) in forza di decreto di trasferimento del 27/11/2001 emesso, nell’espropriazione immobiliare n. 542/1986 (contro il Paladino e la comproprietaria [OSCURATO:PERSONA]), in favore della predetta società dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno. 2.Deduceva l’opponente che sussistevano i presupposti ex art. 20 Legge n. 44 del 1999 per disporre la sospensione della procedura per rilascio e che questa era comunque illegittima perché promossa sulla scorta di decreto ex art. 586 cod. proc. civ. che era stato corretto dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza le formalità prescritte dall’art. 288 cod. proc. civ. 3.Sospesa la procedura, il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 64 del 9/6/2011 con la quale il Tribunale di Salerno riget- tava l’opposizione e revocava la disposta sospensione; il giudice rite- neva inapplicabile alla fattispecie l’art. 20 della Legge n. 44 del 1999 e statuiva altresì che la pretesa violazione dell’art. 288 cod. proc. civ. do- veva essere denunciata al giudice dell’espropriazione immobiliare che aveva emesso il decreto di trasferimentoazionato. 4.La decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 5.Con la sentenza n. 2008 del 28/12/2018 la Corte d’appello di Sa- lerno dichiarava inammissibile l’appello relativamente all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e rigettava l’impugnazione per la parte relativa all’opposizione exart. 615 cod. proc. civ.6.In particolare, il giudice d’appello rilevava che la questione relativa all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 20 Legge n. 44 del 1999 attiene al quomodo dell ’ esecuzione – posto che non viene in rilievo il diritto di agire in executivis, ma soltanto la concessione di un termine dilatorio – e che, di conseguenza, il Paladino avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, stante l’inappellabilità disposta dall’art. 618 cod. proc. civ.

Riguardo al profilo di nullità del titolo esecutivo azionato –da inqua- drare nello schema legale dell’opposizione all’esecuzione – la Corte di merito osservava che il decreto di trasferimento era stato corretto ex artt. 287 ss. cod. proc. civ. (disposizioni reputate applicabili anche al processo esecutivo) con riferimento alle generalità del debitore («“Pa- ladino Giuseppe”in luogo di “[OSCURATO:PERSONA]”»), sicché «è agevole concludere che non vi è spazio per sostenere che il titolo esecutivo sia invalido, con la conseguenza che il motivo di gravame in esame è privo di fondamento». 7.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ri- corso per cassazione, affidato a quattro motivi; resisteva con controri- corso la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e Raffaele.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo,formulato ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e dell’art. 20 Legge n. 44 del 1999, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’appello nella parte in cui è stata affermata l’inapplicabilità alle procedure per rilascio della sospensione prescritta dalla menzionata norma; deduce il ricorrente l’erronea qualificazione dell’opposizione proposta, riguardante il diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata. 2.La censura è infondata.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’opposizione pro- posta avverso il provvedimento che applica o non applica – anche con diniego implicito – l ’ art. 20 della Legge n. 44 del 1999 dev ’ essere qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi; la stessa, difatti, non inve- ste il diritto del creditore di agire in executivis, ma soltanto le modalità attraverso le quali il processo esecutivo deve svolgersi, eventualmente con l’applicazione –sussistendone i presupposti –della sospensione pre- vista dalla citata disposizione.

Infatti, già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17828 del 24/11/2003 –pro- prio rispetto ad un’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente av- verso il provvedimento del giudice dell’espropriazione immobiliare di di- niego della sospensione –aveva statuito che l’ordinanza doveva formare necessariamente oggetto di impugnazione exart.617 e 618 c.p.c.; sulla questione è chiarissima Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1496 del 24/01/2007, Rv. 595310-01, secondo cui «La “sospensione” prevista dal comma 4 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999, che, a seguito del parere del prefetto, di cui al successivo comma 7, il giudice dell’esecu- zione può disporre su istanza del beneficiario assoggettato all’esecu- zione, previo accertamento della legittimità del parere stesso, decorre dal momento della presentazione dell’istanza al giudice dell’esecuzione.

L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione respinga o accolga l’istanza è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto la valutazione del giudice dell’esecuzione non il diritto di procedere all’ese- cuzione, ma solo il quomodo, sotto il profilo della applicazione o meno di un termine dilatorio dell’esecuzione.».

Ulteriori conferme si rinvengono nelle motivazioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7656 del 15/04/2015 e, soprattutto, di Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 21854 del 20/09/2017, secondo cui il provvedimento del giu- dice dell’esecuzione «sarà suscettibile di essere assoggettato al mezzo di tutela ordinario contro i provvedimenti sul quomododell ’ esecuzione, cioè all’opposizione agli atti esecutivi».In conclusione, la Corte d’appello di Salerno ha correttamente qua- lificato l’opposizione avanzata dal Paladino avverso il diniego di applica- zione della richiesta sospensione ex art. 20 Legge n. 44 del 1999 e ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile l’appello ex art. 618 cod. proc. civ. 3.Avendo la Corte salernitana pronunciato l’inammissibilità dell’ap- pello, le questioni avanzate dal Paladino con quella impugnazione non potevano essere esaminate.

La conferma della statuizione di inammissibilità determina, quindi, l’assorbimento del secondo motivo , che denuncia la nullità della sen- tenza impugnata per minuspetizioneper non essersi la Corte di merito pronunciata sul motivo d’appello relativo all’applicabilità dell’art. 20 Legge n. 44 del 1999, e del terzo motivo, riguardante la dedotta viola- zione e falsa applicazione del menzionato art. 20 nell’esecuzione per rilascio. 4.Con la quarta censura, formulataai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 ss. e 474 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato la validità del titolo esecutivo, nonostante la sua irregolarità derivante dal mancato rispetto dell’art. 288 cod. proc. civ..

La censura è manifestamente infondata.

Il ricorrente insiste nell’affermare l’invalidità del titolo esecutivo per essere stata omessa la convocazione delle parti prescritta dall’art. 288 cod. proc. civ.

Oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello –che ha escluso la rilevabilità di un vizio del titolo stante la modesta correzione apportata alle generalità dell’esecutato –la tesi del Paladino non considera che il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura amministrativa e non incide sull’esecutività del provvedimento corretto, dato che,«nell’opposizione all’esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell’art. 6 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020, Rv. 660026-01).

In ogni caso, è infondata la dedotta violazione dell’art. 288 cod. proc. civ. per l’omessa convocazione delle parti nel procedimento di cor- rezione di errore materiale; in proposito, a convinto avviso del Collegio, si deve ribadire quanto già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022: «Non v’è dubbio che il procedimento di correzione degli errori materiali exartt. 287 e 288 c.p.c. sia applicabile anche al processo esecutivo (v.

Cass. n. 11320/2009; Cass. n. 1891/2015); è altrettanto indubbio, però, che la disposizione di cui all’art. 288, comma 2, c.p.c., secondo cui occorre provvedere, al riguardo, nel contraddittorio tra le parti, benché applicabile non solo alle sentenze e ordinanze, ma anche ai decreti (v. ad es., in tema di decreto ex art. 445 - bis c.p.c., Cass. n. 29096/2019), mal si attaglia ai decreti insuscettibili di produrre effetti analoghi al giudicato (arg. ex Corte cost. n. 393/1994), ossia quelli aventi natura non contenziosa, come il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c.

Infatti, la correzione dell’errore materiale da cui sia eventualmente affetto il decreto di trasferimento non può che attenere, di regola, a questioni meramente formali (concernenti, ad es., l’identi- ficativo catastale del bene, le formalità da cancellare, et similia), sicché con essa si mira soltanto ad eliminare un impedimento al regolare pro- sieguo dell’iter succes sivo al suo deposito (registrazione, voltura, tra- scrizione, ecc.), senza minimamente incidere sulle posizioni soggettive coinvolte, ossia quella dell’esecutato, già titolare del diritto messo in vendita, e quella dell’acquirente, neo-titolare del diritto, posizioni che restano nella sostanza interamente regolate dal decreto di trasferimento stesso.».5.In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6.Oltre all’inconsistenza dei motivi di ricorso(basti pensare alla cap- ziosacensura riguardante la correzione dell’irrilevante errore materiale del decreto ex art. 586 cod. proc. civ.), il fatto stesso che l ’ invocato termine dilatorio ex art. 20 Legge n. 44 del 1999 fosse già ampiamente spirato al momento della proposizione dell’appello ( e, a maggior ra- gione, del ricor so per cassazione ) e l ’ instaurazione di plurime e infon- date opposizioni esecutive volte a contrastare il legittimo acquisto in executivisdella società aggiudicataria e l’acquisizione della disponibilità materiale del cespite staggito costituiscono ex se elementi idonei a di- mostrare la volontà del ricorrente di abusare dello strumento proces- suale, impiegato per finalità vessatorie della controparte, con sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.22208 del 04/08/2021).

Si deve, dunque, considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, proc. civ., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].

In applicazione della menzionata disposizione, pertanto, si condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , dell ’ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 5.000,00. 7.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 33609/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]- scenzo, presso il cui domicilio digitale avvmatteodecrescenzo@pec.or- dineforense.salerno.it è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO E RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].sa- lerno.it è elettivamente domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza n. 2008 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva «opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.» avverso l ’ atto di ac- cesso dell’ufficiale giudiziario del 17/5/2005 e del contestuale verbale di rilascio conseguenti al preavviso ex art. 608 cod. proc. civ. del 2/5/2005; l’esecuzione per rilascio era stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli S.n.c. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e Raffaele) in forza di decreto di trasferimento del 27/11/2001 emesso, nell’espropriazione immobiliare n. 542/1986 (contro il Paladino e la comproprietaria [OSCURATO:PERSONA]), in favore della predetta società dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno. 2.Deduceva l’opponente che sussistevano i presupposti ex art. 20 Legge n. 44 del 1999 per disporre la sospensione della procedura per rilascio e che questa era comunque illegittima perché promossa sulla scorta di decreto ex art. 586 cod. proc. civ. che era stato corretto dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza le formalità prescritte dall’art. 288 cod. proc. civ. 3.Sospesa la procedura, il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 64 del 9/6/2011 con la quale il Tribunale di Salerno riget- tava l’opposizione e revocava la disposta sospensione; il giudice rite- neva inapplicabile alla fattispecie l’art. 20 della Legge n. 44 del 1999 e statuiva altresì che la pretesa violazione dell’art. 288 cod. proc. civ. do- veva essere denunciata al giudice dell’espropriazione immobiliare che aveva emesso il decreto di trasferimentoazionato. 4.La decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 5.Con la sentenza n. 2008 del 28/12/2018 la Corte d’appello di Sa- lerno dichiarava inammissibile l’appello relativamente all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e rigettava l’impugnazione per la parte relativa all’opposizione exart. 615 cod. proc. civ.6.In particolare, il giudice d’appello rilevava che la questione relativa all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 20 Legge n. 44 del 1999 attiene al quomodo dell ’ esecuzione – posto che non viene in rilievo il diritto di agire in executivis, ma soltanto la concessione di un termine dilatorio – e che, di conseguenza, il Paladino avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, stante l’inappellabilità disposta dall’art. 618 cod. proc. civ. Riguardo al profilo di nullità del titolo esecutivo azionato –da inqua- drare nello schema legale dell’opposizione all’esecuzione – la Corte di merito osservava che il decreto di trasferimento era stato corretto ex artt. 287 ss. cod. proc. civ. (disposizioni reputate applicabili anche al processo esecutivo) con riferimento alle generalità del debitore («“Pa- ladino Giuseppe”in luogo di “[OSCURATO:PERSONA]”»), sicché «è agevole concludere che non vi è spazio per sostenere che il titolo esecutivo sia invalido, con la conseguenza che il motivo di gravame in esame è privo di fondamento». 7.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ri- corso per cassazione, affidato a quattro motivi; resisteva con controri- corso la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e Raffaele. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo,formulato ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e dell’art. 20 Legge n. 44 del 1999, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’appello nella parte in cui è stata affermata l’inapplicabilità alle procedure per rilascio della sospensione prescritta dalla menzionata norma; deduce il ricorrente l’erronea qualificazione dell’opposizione proposta, riguardante il diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata. 2.La censura è infondata.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’opposizione pro- posta avverso il provvedimento che applica o non applica – anche con diniego implicito – l ’ art. 20 della Legge n. 44 del 1999 dev ’ essere qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi; la stessa, difatti, non inve- ste il diritto del creditore di agire in executivis, ma soltanto le modalità attraverso le quali il processo esecutivo deve svolgersi, eventualmente con l’applicazione –sussistendone i presupposti –della sospensione pre- vista dalla citata disposizione. Infatti, già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17828 del 24/11/2003 –pro- prio rispetto ad un’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente av- verso il provvedimento del giudice dell’espropriazione immobiliare di di- niego della sospensione –aveva statuito che l’ordinanza doveva formare necessariamente oggetto di impugnazione exart.617 e 618 c.p.c.; sulla questione è chiarissima Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1496 del 24/01/2007, Rv. 595310-01, secondo cui «La “sospensione” prevista dal comma 4 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999, che, a seguito del parere del prefetto, di cui al successivo comma 7, il giudice dell’esecu- zione può disporre su istanza del beneficiario assoggettato all’esecu- zione, previo accertamento della legittimità del parere stesso, decorre dal momento della presentazione dell’istanza al giudice dell’esecuzione. L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione respinga o accolga l’istanza è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto la valutazione del giudice dell’esecuzione non il diritto di procedere all’ese- cuzione, ma solo il quomodo, sotto il profilo della applicazione o meno di un termine dilatorio dell’esecuzione.». Ulteriori conferme si rinvengono nelle motivazioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7656 del 15/04/2015 e, soprattutto, di Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 21854 del 20/09/2017, secondo cui il provvedimento del giu- dice dell’esecuzione «sarà suscettibile di essere assoggettato al mezzo di tutela ordinario contro i provvedimenti sul quomododell ’ esecuzione, cioè all’opposizione agli atti esecutivi».In conclusione, la Corte d’appello di Salerno ha correttamente qua- lificato l’opposizione avanzata dal Paladino avverso il diniego di applica- zione della richiesta sospensione ex art. 20 Legge n. 44 del 1999 e ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile l’appello ex art. 618 cod. proc. civ. 3.Avendo la Corte salernitana pronunciato l’inammissibilità dell’ap- pello, le questioni avanzate dal Paladino con quella impugnazione non potevano essere esaminate. La conferma della statuizione di inammissibilità determina, quindi, l’assorbimento del secondo motivo , che denuncia la nullità della sen- tenza impugnata per minuspetizioneper non essersi la Corte di merito pronunciata sul motivo d’appello relativo all’applicabilità dell’art. 20 Legge n. 44 del 1999, e del terzo motivo, riguardante la dedotta viola- zione e falsa applicazione del menzionato art. 20 nell’esecuzione per rilascio. 4.Con la quarta censura, formulataai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 ss. e 474 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato la validità del titolo esecutivo, nonostante la sua irregolarità derivante dal mancato rispetto dell’art. 288 cod. proc. civ.. La censura è manifestamente infondata. Il ricorrente insiste nell’affermare l’invalidità del titolo esecutivo per essere stata omessa la convocazione delle parti prescritta dall’art. 288 cod. proc. civ. Oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello –che ha escluso la rilevabilità di un vizio del titolo stante la modesta correzione apportata alle generalità dell’esecutato –la tesi del Paladino non considera che il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura amministrativa e non incide sull’esecutività del provvedimento corretto, dato che,«nell’opposizione all’esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell’art. 6 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020, Rv. 660026-01). In ogni caso, è infondata la dedotta violazione dell’art. 288 cod. proc. civ. per l’omessa convocazione delle parti nel procedimento di cor- rezione di errore materiale; in proposito, a convinto avviso del Collegio, si deve ribadire quanto già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022: «Non v’è dubbio che il procedimento di correzione degli errori materiali exartt. 287 e 288 c.p.c. sia applicabile anche al processo esecutivo (v. Cass. n. 11320/2009; Cass. n. 1891/2015); è altrettanto indubbio, però, che la disposizione di cui all’art. 288, comma 2, c.p.c., secondo cui occorre provvedere, al riguardo, nel contraddittorio tra le parti, benché applicabile non solo alle sentenze e ordinanze, ma anche ai decreti (v. ad es., in tema di decreto ex art. 445 - bis c.p.c., Cass. n. 29096/2019), mal si attaglia ai decreti insuscettibili di produrre effetti analoghi al giudicato (arg. ex Corte cost. n. 393/1994), ossia quelli aventi natura non contenziosa, come il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. Infatti, la correzione dell’errore materiale da cui sia eventualmente affetto il decreto di trasferimento non può che attenere, di regola, a questioni meramente formali (concernenti, ad es., l’identi- ficativo catastale del bene, le formalità da cancellare, et similia), sicché con essa si mira soltanto ad eliminare un impedimento al regolare pro- sieguo dell’iter succes sivo al suo deposito (registrazione, voltura, tra- scrizione, ecc.), senza minimamente incidere sulle posizioni soggettive coinvolte, ossia quella dell’esecutato, già titolare del diritto messo in vendita, e quella dell’acquirente, neo-titolare del diritto, posizioni che restano nella sostanza interamente regolate dal decreto di trasferimento stesso.».5.In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6.Oltre all’inconsistenza dei motivi di ricorso(basti pensare alla cap- ziosacensura riguardante la correzione dell’irrilevante errore materiale del decreto ex art. 586 cod. proc. civ.), il fatto stesso che l ’ invocato termine dilatorio ex art. 20 Legge n. 44 del 1999 fosse già ampiamente spirato al momento della proposizione dell’appello ( e, a maggior ra- gione, del ricor so per cassazione ) e l ’ instaurazione di plurime e infon- date opposizioni esecutive volte a contrastare il legittimo acquisto in executivisdella società aggiudicataria e l’acquisizione della disponibilità materiale del cespite staggito costituiscono ex se elementi idonei a di- mostrare la volontà del ricorrente di abusare dello strumento proces- suale, impiegato per finalità vessatorie della controparte, con sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.22208 del 04/08/2021). Si deve, dunque, considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, proc. civ., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. In applicazione della menzionata disposizione, pertanto, si condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , dell ’ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 5.000,00. 7.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
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