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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 30368/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (o dalla parte, in generale), [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento della richiesta delle parti, ha ridotto la pena a quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 commesso il 28 settembre 2018, fatto per il quale il ricorrente versa in stato di custodia cautelare in carcere.

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia di inammissibilità, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. ma anche i motivi di ricorso (il ricorrente denunciava vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di proscioglimento, a fronte di rinuncia ai motivi di appello di merito) non avrebbe condotto ad esito diverso. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 luglio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (o dalla parte, in generale), [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento della richiesta delle parti, ha ridotto la pena a quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 commesso il 28 settembre 2018, fatto per il quale il ricorrente versa in stato di custodia cautelare in carcere. La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia di inammissibilità, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. ma anche i motivi di ricorso (il ricorrente denunciava vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di proscioglimento, a fronte di rinuncia ai motivi di appello di merito) non avrebbe condotto ad esito diverso. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 luglio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 30368/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris