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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02189/2025

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uente DECRETO sul ricorso 10091-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 982 del 2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il 20 ottobre 2023 (RG 69/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 10091-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 982 del 2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il 20 ottobre 2023 (RG 69/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 02189/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris