CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza 12 novembre 2019. 2. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, ASCIONE Ciro, è inammissibile. 2.1. Sussiste motivazione congrua ed adeguata sia in punto dichiarazione di responsabilità sia in punto qualificazione dei fatti (avendo la Corte ritenuto qualificante la presenza di violenti spintoni, pacificamente inferti alla persona offesa per raggiungere e sottrarre la somma de qua) sia in punto valutazione del carattere non bagattellare della somma sottratta, peraltro proprio perché tale valore corrisponde - secondo parametri ISTAT - alla possibilità di garantire la sussistenza minima ad un soggetto per una settimana. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Pres4.91. , nte