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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1371/2023

ECLI:EU:C:2023:129
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0530 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 16 febbraio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Protezione dei consumatori» Nella causa C‑530/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Śródmieście, con sede in Varsavia, Polonia), con decisione del 20 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2022, nel procedimento Dunaj-Finanse sp. z o.o. contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Sesta Sezione), composta da P.G.

Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha pronunciato la presente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ( GU 2007, L 315, pag. 14 ), nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A all’allegato I di tale regolamento. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Dunaj-Finanse sp. z o.o. e, dall’altro, KG in merito a supplementi tariffari richiesti a quest’ultimo per aver viaggiato in treno senza titolo di trasporto.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando da 1 a 3 del regolamento n. 1371/2007 dispongono quanto segue: «(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto. (2) La comunicazione della Commissione “Strategia politica dei consumatori 2002-2006” [ GU 2002, C 137, pag. 2 ] stabilisce l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del trattato. (3) Poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati». 4 L’articolo 1, lettera a), di tale regolamento così prevede: «Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano: a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario». 5 L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento s’intende per: (...) 2) “vettore”: l’impresa ferroviaria, con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto, o una serie di imprese ferroviarie successive che sono responsabili in base al contratto stesso; (...) 8) “contratto di trasporto”: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un’impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto; (...) 16) “condizioni generali di trasporto”: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso; (...)». 6 Il capo II del regolamento n. 1371/2007, intitolato «Contratto di trasporto, informazioni e biglietti», contiene gli articoli da 4 a 10 dello stesso.

L’articolo 4 del regolamento, intitolato «Contratto di trasporto», prevede quanto segue: «Fatte salve le disposizioni di cui al presente capo, la conclusione e l’esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato I, titoli II e III». 7 L’allegato I del regolamento n. 1371/2007, intitolato «Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)», è costituito dai titoli da II a VII dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in prosieguo: la «COTIF»).

Tale allegato I comprende anche il titolo II di tale appendice, intitolato «Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto» che contiene gli articoli da 6 a 11 di detta appendice. 8 Ai sensi dell’articolo 6, intitolato «Contratto di trasporto», dell’appendice A della COTIF: «1.

Con il contratto di trasporto, il trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.

2. Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore.

Tuttavia, fatto salvo l’articolo 9, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.

3. Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto». 9 L’articolo 9 di tale appendice A, intitolato «Diritto al trasporto.

Esclusione del trasporto», così dispone al suo paragrafo 1: «Sin dall’inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto.

Le condizioni generali di trasporto possono stabilire: a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; b) che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio; c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa».

Diritto polacco Legge recante il codice civile 10 L’articolo 117 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede, ai suoi paragrafi 2 e 2 1 : «§

2. Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, a meno che non rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione. (...) § 2 1 .

Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore».

Legge sul diritto dei trasporti 11 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della ustawa Prawo przewozowe (legge sul diritto dei trasporti), del 15 novembre 1984 (Dz.

U. del 1984, n. 53, posizione 272), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto dei trasporti»): «Il contratto di trasporto si conclude con l’acquisto di un biglietto prima dell’inizio del viaggio o con il rispetto delle altre condizioni di accesso al mezzo di trasporto previste dal vettore o dall’organizzatore di trasporti pubblici collettivi o, in loro assenza, semplicemente occupando un posto sul mezzo di trasporto». 12 L’articolo 33a, paragrafo 3, della legge sul diritto dei trasporti dispone che: «Nel caso in cui il vettore o l’organizzatore di trasporti pubblici collettivi, o una persona da lui autorizzata, riscontri che il passeggero non è munito di un titolo di trasporto valido, questi riscuote la tariffa corrispondente per il trasporto nonché il supplemento o emette un avviso di pagamento». 13 L’articolo 77, paragrafo 1 e paragrafo 3, punto 4, di tale legge prevede quanto segue: «1.

Fatti salvi il paragrafo 2 e l’articolo 78, gli avvisi e le domande di cui alla presente legge o alle sue disposizioni di attuazione si prescrivono entro il termine di un anno. (...)

3. Il periodo di prescrizione inizia a decorrere: (...) 4) per gli avvisi di pagamento o le domande di rimborso, dalla data del pagamento o, in assenza di pagamento, dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 10 settembre 2016, KG ha viaggiato su un treno della società [OSCURATO:PERSONA] – KM sp. z o.o., un vettore ferroviario, senza essere munito di un titolo di trasporto valido.

In base alla tariffa del vettore ferroviario, gli è stata chiesta la somma di 191,82 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 40,50), corrispondente al prezzo del biglietto di PLN 6,82 (circa EUR 1,50) maggiorato di un supplemento di PLN 185 (circa EUR 39). 15 Con l’accordo di cessione del 2 gennaio 2019, la Dunaj-Finanse ha acquisito il credito del vettore nei confronti di KG. 16 Con ricorso del 16 giugno 2021, la Dunaj-Finanse ha adito il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Śródmieście, con sede in Varsavia, Polonia), ovvero il giudice del rinvio, chiedendo che KG venisse condannato a pagare tale somma, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale fino alla data del pagamento, ai sensi dell’articolo 33a, paragrafo 3, della legge sul diritto dei trasporti.

Tale società ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale legge, non era stato concluso alcun contratto di trasporto tra il vettore ferroviario e KG e che, pertanto, quest’ultimo non poteva essere considerato parte di un contratto di trasporto né, quindi, un consumatore.

Essa ha aggiunto che la disposizione nazionale che prevede che il giudice sollevi d’ufficio la prescrizione di un credito invocato nei confronti di un consumatore non era quindi applicabile nel contesto del procedimento principale. 17 Il giudice del rinvio espone che in base all’articolo 77 di detta legge risulta che il credito reclamato si era prescritto alla data di proposizione del ricorso, il 16 giugno 2021, ma che, ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 2 1 , della legge recante il codice civile, nella sua versione applicabile alla controversia principale, esso può dichiarare d’ufficio tale prescrizione, e quindi respingere il ricorso, solo laddove KG possa essere considerato un consumatore, il che presuppone che quest’ultimo abbia concluso un contratto di trasporto con il vettore ferroviario.

Qualora, invece, si ritenesse che non sia stato concluso alcun contratto e che quindi KG non possa essere considerato un consumatore, la prescrizione del credito può essere presa in considerazione solo nel caso in cui KG la invochi, cosa che non ha fatto, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto. 18 A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, sebbene un contratto di trasporto possa essere concluso tacitamente in conformità alle norme generali del diritto nazionale, l’articolo 16, paragrafo 1, della legge sul diritto dei trasporti, come interpretato, in particolare, dal Sąd Okręgowy w Kielcach (Tribunale regionale di Kielce, Polonia) in una sentenza del 1 o settembre 2019, non consentirebbe di concludere circa l’esistenza di un tale contratto in una fattispecie nella quale il passeggero occupa un posto su un treno senza aver acquistato un titolo di trasporto, laddove le condizioni generali di trasporto in questione prevedevano che la condizione per la conclusione di un contratto sia l’acquisto di un biglietto e la sua scansione o convalida. 19 Pertanto, il giudice del rinvio chiede se una tale normativa nazionale sia conforme al regolamento n. 1371/2007, e in particolare all’articolo 3, punto 8, di tale regolamento, che definisce la nozione di «contratto di trasporto», come interpretato dalla Corte nella sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a. ( da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 ). 20 Il giudice del rinvio aggiunge che occorrerebbe ritenere che le disposizioni di tale regolamento ostino a tale normativa nazionale, posto che tale soluzione è suffragata, in particolare, dal principio di effettività.

Infatti, tale giudice rileva che l’obiettivo principale del regolamento n. 1371/2007 è quello di garantire un livello elevato di protezione e di sicurezza ai passeggeri, che sono la parte debole dei contratti di trasporto.

Orbene, tale obiettivo sarebbe parzialmente vanificato se almeno una parte delle disposizioni di tale regolamento non fosse applicabile a una determinata categoria di passeggeri.

Inoltre, un passeggero che viaggia senza titolo di trasporto non potrebbe essere considerato un «consumatore» ai sensi di altre disposizioni del diritto dell’Unione, come la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), cosicché la posizione giuridica di tale passeggero risulterebbe ulteriormente indebolita. 21 In tali circostanze, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Śródmieście, con sede in Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, punto 8, del regolamento [n. 1371/2007], l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A all’allegato I del regolamento n. 1371/2007, l’articolo 169, paragrafo 1, [TFUE], gli articoli 20 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi di effettività, di uguaglianza dinanzi alla legge e di coerenza dell’ordinamento giuridico debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto sul treno senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto».

Questione pregiudiziale 22 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 23 Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito della presente causa. 24 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua questione, il giudice del rinvio ha fatto riferimento al regolamento n. 1371/2007 nonché all’articolo 169, paragrafo 1, TFUE, agli articoli 20 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché ai principi di effettività, di uguaglianza dinanzi alla legge e di coerenza dell’ordinamento giuridico.

Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge chiaramente che l’unica nozione in discussione nell’ambito della presente causa è quella di «contratto di trasporto» ai sensi di tale regolamento. 25 Al riguardo, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze dell’8 giugno 2017, Freitag, C‑541/15 , EU:C:2017:432 , punto 29 , e del 18 novembre 2021, C‑212/20 , A.S.A., EU:C:2021:934 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 26 Occorre pertanto ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda sostanzialmente se l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto sul treno senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto. 27 È importante ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 28 Innanzi tutto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, da un lato, il termine «contratto», nel suo significato corrente, designa un accordo di volontà concordanti destinato a produrre effetti giuridici.

Dall’altro, nell’ambito del settore disciplinato dal regolamento in parola e in considerazione del tenore letterale della disposizione succitata, tale effetto consiste principalmente nell’obbligo per l’impresa ferroviaria di fornire al passeggero uno o più servizi di trasporto e nell’obbligo per il passeggero di effettuare il pagamento del prezzo, a meno che il servizio di trasporto non sia fornito a titolo gratuito (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 36 ). 29 Dunque, da un lato, lasciando libero accesso al suo treno e, dall’altro, salendo a bordo dello stesso al fine di effettuare un viaggio, sia l’impresa ferroviaria sia il passeggero manifestano le loro volontà concordanti di instaurare un rapporto contrattuale, sicché le condizioni necessarie per stabilire l’esistenza di un contratto di trasporto sono, in linea di principio, soddisfatte.

Il tenore dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007 non consente tuttavia di determinare se la detenzione, da parte del passeggero, di un biglietto sia un elemento indispensabile per poter ritenere sussistente un «contratto di trasporto», ai sensi della medesima disposizione (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 37 ). 30 Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale articolo 3, punto 8, da esso deriva chiaramente che il biglietto, anche designato, nell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, con l’espressione «titolo di trasporto», è solo lo strumento che concretizza il contratto di trasporto, ai sensi di detto regolamento (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 48 ). 31 A tale proposito, l’espressione «contratto di trasporto» figura in varie altre disposizioni dello stesso regolamento, in particolare all’articolo 4, che stabilisce che «[f]atte salve le disposizioni [del capo II del regolamento n. 1371/2007], la conclusione e l’esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato I, titoli II e III» di tale regolamento.

Orbene, in tale allegato I è riportato, in particolare, il titolo II dell’appendice A della COTIF, relativo alla conclusione e all’esecuzione del contratto di trasporto, il cui articolo 6 indica, al suo paragrafo 1, che «[c]on il contratto di trasporto, il trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore (…) nel luogo di destinazione» e precisa, al suo paragrafo 2, che il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore e che, fatto salvo l’articolo 9 di tale appendice, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle regole uniformi stabilite dalla COTIF (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punti 38 , 40 e 41 ). 32 Per quanto riguarda l’articolo 9 di tale appendice A, mentre esso prevede, al suo paragrafo 1, prima frase, che, sin dall’inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido, tale articolo 9 precisa, al suo paragrafo 1, seconda frase, lettere a) e b), che le condizioni generali di trasporto possono stabilire che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto, e che a un viaggiatore che rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o della sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 45 ). 33 Atteso che a un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido o rifiuta il pagamento immediato del titolo di trasporto possono quindi essere opposte, in forza di tale articolo 9, le condizioni generali di trasporto, e che queste, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, punto 16, di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 3, punto 2, del medesimo, diventano, ai fini di detto regolamento, parte integrante del contratto di trasporto tra l’impresa ferroviaria e il passeggero con la sua conclusione, ne consegue che una tale impresa che lascia libero accesso ai suoi treni e un passeggero che sale a bordo di un simile treno al fine di effettuare un viaggio devono essere considerati parti di un «contratto di trasporto», ai sensi del regolamento in parola, dal momento in cui tale passeggero si trova quindi a bordo del treno.

In caso contrario, infatti, le suddette condizioni generali di trasporto, sulla base del regolamento n. 1371/2007, non possono essere opposte al passeggero in questione (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 47 ). 34 Il tenore letterale dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007 e il contesto in cui si inserisce tale disposizione inducono, di conseguenza, a ritenere che la nozione di «contratto di trasporto», ai sensi della medesima disposizione, debba intendersi, ai fini di tale regolamento, come indipendente dalla detenzione, da parte del passeggero, di un biglietto e nel senso che essa include una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 49 ). 35 Tale interpretazione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1371/2007.

Da un lato, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), tale regolamento mira in particolare a stabilire regole che disciplinano la conclusione di contratti di trasporto.

Dall’altro, il considerando 1 dello stesso regolamento sottolinea in particolare che, nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario.

Inoltre, dal considerando 2 del medesimo regolamento risulta che deve essere raggiunto un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti e, secondo il suo considerando 3, poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 50 ). 36 Sarebbe contrario ai suddetti obiettivi ritenere che la nozione di «contratto di trasporto», ai sensi del regolamento n. 1371/2007, debba essere interpretata nel senso che essa non include una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto.

Se fosse infatti consentito ritenere che un simile passeggero, per il solo motivo che non dispone di un biglietto quando sale a bordo del treno, possa essere considerato non parte di un rapporto contrattuale con l’impresa ferroviaria che ha lasciato libero accesso ai propri treni, lo stesso passeggero, per circostanze al medesimo non imputabili, potrebbe essere privato dei diritti che tale regolamento ricollega alla conclusione di un contratto di trasporto, il che contrasterebbe con l’obiettivo di protezione dei passeggeri nel trasporto ferroviario perseguito dal citato regolamento e richiamato ai considerando da 1 a 3 di quest’ultimo (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 51 ). 37 Ne consegue che la nozione di «contratto di trasporto» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, che costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione da interpretare uniformemente in tutti gli Stati membri, comprende una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto, indipendentemente dal fatto che tale passeggero intenda o meno acquistare un tale biglietto (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 53 ). 38 Pertanto, uno Stato membro non può prevedere che sia esclusa dalla nozione di «contratto di trasporto» una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza essersi procurato un biglietto e senza l’intenzione di acquistarne uno. 39 Peraltro, occorre ricordare che, in assenza di disposizioni a tale riguardo nel regolamento n. 1371/2007, l’interpretazione di cui al punto 37 della presente ordinanza non pregiudica la validità di tale contratto o delle conseguenze che possono essere ricollegate all’inadempimento, da parte di una delle parti, dei propri obblighi contrattuali, i quali, in mancanza di disposizioni al riguardo in tale regolamento, restano disciplinati dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 52 ). 40 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto su un treno liberamente accessibile senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto.

Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara che: L’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto su un treno liberamente accessibile senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0530 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 16 febbraio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Protezione dei consumatori» Nella causa C‑530/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Śródmieście, con sede in Varsavia, Polonia), con decisione del 20 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2022, nel procedimento Dunaj-Finanse sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha pronunciato la presente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ( GU 2007, L 315, pag. 14 ), nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A all’allegato I di tale regolamento. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Dunaj-Finanse sp. z o.o. e, dall’altro, KG in merito a supplementi tariffari richiesti a quest’ultimo per aver viaggiato in treno senza titolo di trasporto. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando da 1 a 3 del regolamento n. 1371/2007 dispongono quanto segue: «(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto. (2) La comunicazione della Commissione “Strategia politica dei consumatori 2002-2006” [ GU 2002, C 137, pag. 2 ] stabilisce l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del trattato. (3) Poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati». 4 L’articolo 1, lettera a), di tale regolamento così prevede: «Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano: a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario». 5 L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento s’intende per: (...) 2) “vettore”: l’impresa ferroviaria, con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto, o una serie di imprese ferroviarie successive che sono responsabili in base al contratto stesso; (...) 8) “contratto di trasporto”: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un’impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto; (...) 16) “condizioni generali di trasporto”: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso; (...)». 6 Il capo II del regolamento n. 1371/2007, intitolato «Contratto di trasporto, informazioni e biglietti», contiene gli articoli da 4 a 10 dello stesso. L’articolo 4 del regolamento, intitolato «Contratto di trasporto», prevede quanto segue: «Fatte salve le disposizioni di cui al presente capo, la conclusione e l’esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato I, titoli II e III». 7 L’allegato I del regolamento n. 1371/2007, intitolato «Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)», è costituito dai titoli da II a VII dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in prosieguo: la «COTIF»). Tale allegato I comprende anche il titolo II di tale appendice, intitolato «Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto» che contiene gli articoli da 6 a 11 di detta appendice. 8 Ai sensi dell’articolo 6, intitolato «Contratto di trasporto», dell’appendice A della COTIF: «1.   Con il contratto di trasporto, il trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione. 2.   Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 9, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi. 3.   Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto». 9 L’articolo 9 di tale appendice A, intitolato «Diritto al trasporto. Esclusione del trasporto», così dispone al suo paragrafo 1: «Sin dall’inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le condizioni generali di trasporto possono stabilire: a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; b) che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio; c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa». Diritto polacco Legge recante il codice civile 10 L’articolo 117 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede, ai suoi paragrafi 2 e 2 1 : «§ 2.   Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, a meno che non rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione. (...) § 2 1 .   Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». Legge sul diritto dei trasporti 11 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della ustawa Prawo przewozowe (legge sul diritto dei trasporti), del 15 novembre 1984 (Dz. U. del 1984, n. 53, posizione 272), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto dei trasporti»): «Il contratto di trasporto si conclude con l’acquisto di un biglietto prima dell’inizio del viaggio o con il rispetto delle altre condizioni di accesso al mezzo di trasporto previste dal vettore o dall’organizzatore di trasporti pubblici collettivi o, in loro assenza, semplicemente occupando un posto sul mezzo di trasporto». 12 L’articolo 33a, paragrafo 3, della legge sul diritto dei trasporti dispone che: «Nel caso in cui il vettore o l’organizzatore di trasporti pubblici collettivi, o una persona da lui autorizzata, riscontri che il passeggero non è munito di un titolo di trasporto valido, questi riscuote la tariffa corrispondente per il trasporto nonché il supplemento o emette un avviso di pagamento». 13 L’articolo 77, paragrafo 1 e paragrafo 3, punto 4, di tale legge prevede quanto segue: «1.   Fatti salvi il paragrafo 2 e l’articolo 78, gli avvisi e le domande di cui alla presente legge o alle sue disposizioni di attuazione si prescrivono entro il termine di un anno. (...) 3.   Il periodo di prescrizione inizia a decorrere: (...) 4) per gli avvisi di pagamento o le domande di rimborso, dalla data del pagamento o, in assenza di pagamento, dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato». Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 10 settembre 2016, KG ha viaggiato su un treno della società [OSCURATO:PERSONA] – KM sp. z o.o., un vettore ferroviario, senza essere munito di un titolo di trasporto valido. In base alla tariffa del vettore ferroviario, gli è stata chiesta la somma di 191,82 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 40,50), corrispondente al prezzo del biglietto di PLN 6,82 (circa EUR 1,50) maggiorato di un supplemento di PLN 185 (circa EUR 39). 15 Con l’accordo di cessione del 2 gennaio 2019, la Dunaj-Finanse ha acquisito il credito del vettore nei confronti di KG. 16 Con ricorso del 16 giugno 2021, la Dunaj-Finanse ha adito il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Śródmieście, con sede in Varsavia, Polonia), ovvero il giudice del rinvio, chiedendo che KG venisse condannato a pagare tale somma, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale fino alla data del pagamento, ai sensi dell’articolo 33a, paragrafo 3, della legge sul diritto dei trasporti. Tale società ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale legge, non era stato concluso alcun contratto di trasporto tra il vettore ferroviario e KG e che, pertanto, quest’ultimo non poteva essere considerato parte di un contratto di trasporto né, quindi, un consumatore. Essa ha aggiunto che la disposizione nazionale che prevede che il giudice sollevi d’ufficio la prescrizione di un credito invocato nei confronti di un consumatore non era quindi applicabile nel contesto del procedimento principale. 17 Il giudice del rinvio espone che in base all’articolo 77 di detta legge risulta che il credito reclamato si era prescritto alla data di proposizione del ricorso, il 16 giugno 2021, ma che, ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 2 1 , della legge recante il codice civile, nella sua versione applicabile alla controversia principale, esso può dichiarare d’ufficio tale prescrizione, e quindi respingere il ricorso, solo laddove KG possa essere considerato un consumatore, il che presuppone che quest’ultimo abbia concluso un contratto di trasporto con il vettore ferroviario. Qualora, invece, si ritenesse che non sia stato concluso alcun contratto e che quindi KG non possa essere considerato un consumatore, la prescrizione del credito può essere presa in considerazione solo nel caso in cui KG la invochi, cosa che non ha fatto, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto. 18 A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, sebbene un contratto di trasporto possa essere concluso tacitamente in conformità alle norme generali del diritto nazionale, l’articolo 16, paragrafo 1, della legge sul diritto dei trasporti, come interpretato, in particolare, dal Sąd Okręgowy w Kielcach (Tribunale regionale di Kielce, Polonia) in una sentenza del 1 o settembre 2019, non consentirebbe di concludere circa l’esistenza di un tale contratto in una fattispecie nella quale il passeggero occupa un posto su un treno senza aver acquistato un titolo di trasporto, laddove le condizioni generali di trasporto in questione prevedevano che la condizione per la conclusione di un contratto sia l’acquisto di un biglietto e la sua scansione o convalida. 19 Pertanto, il giudice del rinvio chiede se una tale normativa nazionale sia conforme al regolamento n. 1371/2007, e in particolare all’articolo 3, punto 8, di tale regolamento, che definisce la nozione di «contratto di trasporto», come interpretato dalla Corte nella sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a. ( da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 ). 20 Il giudice del rinvio aggiunge che occorrerebbe ritenere che le disposizioni di tale regolamento ostino a tale normativa nazionale, posto che tale soluzione è suffragata, in particolare, dal principio di effettività. Infatti, tale giudice rileva che l’obiettivo principale del regolamento n. 1371/2007 è quello di garantire un livello elevato di protezione e di sicurezza ai passeggeri, che sono la parte debole dei contratti di trasporto. Orbene, tale obiettivo sarebbe parzialmente vanificato se almeno una parte delle disposizioni di tale regolamento non fosse applicabile a una determinata categoria di passeggeri. Inoltre, un passeggero che viaggia senza titolo di trasporto non potrebbe essere considerato un «consumatore» ai sensi di altre disposizioni del diritto dell’Unione, come la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), cosicché la posizione giuridica di tale passeggero risulterebbe ulteriormente indebolita. 21 In tali circostanze, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Śródmieście, con sede in Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, punto 8, del regolamento [n. 1371/2007], l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A all’allegato I del regolamento n. 1371/2007, l’articolo 169, paragrafo 1, [TFUE], gli articoli 20 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi di effettività, di uguaglianza dinanzi alla legge e di coerenza dell’ordinamento giuridico debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto sul treno senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto». Questione pregiudiziale 22 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 23 Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito della presente causa. 24 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua questione, il giudice del rinvio ha fatto riferimento al regolamento n. 1371/2007 nonché all’articolo 169, paragrafo 1, TFUE, agli articoli 20 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché ai principi di effettività, di uguaglianza dinanzi alla legge e di coerenza dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge chiaramente che l’unica nozione in discussione nell’ambito della presente causa è quella di «contratto di trasporto» ai sensi di tale regolamento. 25 Al riguardo, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze dell’8 giugno 2017, Freitag, C‑541/15 , EU:C:2017:432 , punto 29 , e del 18 novembre 2021, C‑212/20 , A.S.A., EU:C:2021:934 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 26 Occorre pertanto ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda sostanzialmente se l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto sul treno senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto. 27 È importante ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 28 Innanzi tutto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, da un lato, il termine «contratto», nel suo significato corrente, designa un accordo di volontà concordanti destinato a produrre effetti giuridici. Dall’altro, nell’ambito del settore disciplinato dal regolamento in parola e in considerazione del tenore letterale della disposizione succitata, tale effetto consiste principalmente nell’obbligo per l’impresa ferroviaria di fornire al passeggero uno o più servizi di trasporto e nell’obbligo per il passeggero di effettuare il pagamento del prezzo, a meno che il servizio di trasporto non sia fornito a titolo gratuito (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 36 ). 29 Dunque, da un lato, lasciando libero accesso al suo treno e, dall’altro, salendo a bordo dello stesso al fine di effettuare un viaggio, sia l’impresa ferroviaria sia il passeggero manifestano le loro volontà concordanti di instaurare un rapporto contrattuale, sicché le condizioni necessarie per stabilire l’esistenza di un contratto di trasporto sono, in linea di principio, soddisfatte. Il tenore dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007 non consente tuttavia di determinare se la detenzione, da parte del passeggero, di un biglietto sia un elemento indispensabile per poter ritenere sussistente un «contratto di trasporto», ai sensi della medesima disposizione (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 37 ). 30 Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale articolo 3, punto 8, da esso deriva chiaramente che il biglietto, anche designato, nell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, con l’espressione «titolo di trasporto», è solo lo strumento che concretizza il contratto di trasporto, ai sensi di detto regolamento (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 48 ). 31 A tale proposito, l’espressione «contratto di trasporto» figura in varie altre disposizioni dello stesso regolamento, in particolare all’articolo 4, che stabilisce che «[f]atte salve le disposizioni [del capo II del regolamento n. 1371/2007], la conclusione e l’esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato I, titoli II e III» di tale regolamento. Orbene, in tale allegato I è riportato, in particolare, il titolo II dell’appendice A della COTIF, relativo alla conclusione e all’esecuzione del contratto di trasporto, il cui articolo 6 indica, al suo paragrafo 1, che «[c]on il contratto di trasporto, il trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore (…) nel luogo di destinazione» e precisa, al suo paragrafo 2, che il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore e che, fatto salvo l’articolo 9 di tale appendice, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle regole uniformi stabilite dalla COTIF (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punti 38 , 40 e 41 ). 32 Per quanto riguarda l’articolo 9 di tale appendice A, mentre esso prevede, al suo paragrafo 1, prima frase, che, sin dall’inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido, tale articolo 9 precisa, al suo paragrafo 1, seconda frase, lettere a) e b), che le condizioni generali di trasporto possono stabilire che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto, e che a un viaggiatore che rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o della sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 45 ). 33 Atteso che a un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido o rifiuta il pagamento immediato del titolo di trasporto possono quindi essere opposte, in forza di tale articolo 9, le condizioni generali di trasporto, e che queste, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, punto 16, di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 3, punto 2, del medesimo, diventano, ai fini di detto regolamento, parte integrante del contratto di trasporto tra l’impresa ferroviaria e il passeggero con la sua conclusione, ne consegue che una tale impresa che lascia libero accesso ai suoi treni e un passeggero che sale a bordo di un simile treno al fine di effettuare un viaggio devono essere considerati parti di un «contratto di trasporto», ai sensi del regolamento in parola, dal momento in cui tale passeggero si trova quindi a bordo del treno. In caso contrario, infatti, le suddette condizioni generali di trasporto, sulla base del regolamento n. 1371/2007, non possono essere opposte al passeggero in questione (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 47 ). 34 Il tenore letterale dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007 e il contesto in cui si inserisce tale disposizione inducono, di conseguenza, a ritenere che la nozione di «contratto di trasporto», ai sensi della medesima disposizione, debba intendersi, ai fini di tale regolamento, come indipendente dalla detenzione, da parte del passeggero, di un biglietto e nel senso che essa include una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 49 ). 35 Tale interpretazione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1371/2007. Da un lato, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), tale regolamento mira in particolare a stabilire regole che disciplinano la conclusione di contratti di trasporto. Dall’altro, il considerando 1 dello stesso regolamento sottolinea in particolare che, nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario. Inoltre, dal considerando 2 del medesimo regolamento risulta che deve essere raggiunto un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti e, secondo il suo considerando 3, poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 50 ). 36 Sarebbe contrario ai suddetti obiettivi ritenere che la nozione di «contratto di trasporto», ai sensi del regolamento n. 1371/2007, debba essere interpretata nel senso che essa non include una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto. Se fosse infatti consentito ritenere che un simile passeggero, per il solo motivo che non dispone di un biglietto quando sale a bordo del treno, possa essere considerato non parte di un rapporto contrattuale con l’impresa ferroviaria che ha lasciato libero accesso ai propri treni, lo stesso passeggero, per circostanze al medesimo non imputabili, potrebbe essere privato dei diritti che tale regolamento ricollega alla conclusione di un contratto di trasporto, il che contrasterebbe con l’obiettivo di protezione dei passeggeri nel trasporto ferroviario perseguito dal citato regolamento e richiamato ai considerando da 1 a 3 di quest’ultimo (sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 51 ). 37 Ne consegue che la nozione di «contratto di trasporto» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, che costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione da interpretare uniformemente in tutti gli Stati membri, comprende una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto, indipendentemente dal fatto che tale passeggero intenda o meno acquistare un tale biglietto (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 53 ). 38 Pertanto, uno Stato membro non può prevedere che sia esclusa dalla nozione di «contratto di trasporto» una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza essersi procurato un biglietto e senza l’intenzione di acquistarne uno. 39 Peraltro, occorre ricordare che, in assenza di disposizioni a tale riguardo nel regolamento n. 1371/2007, l’interpretazione di cui al punto 37 della presente ordinanza non pregiudica la validità di tale contratto o delle conseguenze che possono essere ricollegate all’inadempimento, da parte di una delle parti, dei propri obblighi contrattuali, i quali, in mancanza di disposizioni al riguardo in tale regolamento, restano disciplinati dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C‑349/18 a C‑351/18 , EU:C:2019:936 , punto 52 ). 40 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto su un treno liberamente accessibile senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara che: L’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto su un treno liberamente accessibile senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris