CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia è integrato, allorché la prescrizione violata sia quella di non allontanarsi senza autorizzazione dal Comune di dimora, anche da trasgressioni puntuali, purché dolose, ferma la valutazione dell'eventuale particolare tenuità del fatto; che la sussistenza del richiesto elemento psicologico è dal giudice a quo plausibilmente argomentata, mentre nessuna questione, in ordine alla possibile applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. al caso di specie, risulta nel processo sollevata; che le doglianze sono, pertanto, manifestamente infondate; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i