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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18228/2026

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ARLOCHELODI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-ricorrente principale--resistente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dellaquale è domiciliata per legge;-resistente al ricorso principale--ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 159/2022depositata il 29/11/2022.udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] agì in riduzione ai sensi dell’artt. 553 ss. c.c. neiconfronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché della nuora e del nipote dilui, lamentando la lesione della quota di legittima.Il Tribunale di Trento:- dapprima, con sentenza non definitiva n. 974/2019, rigettò leeccezioni preliminari di improcedibilità e di decadenza dal beneficiod’inventario, riconoscendo la legittimazione dell’attrice ad agire qualelegittimaria.

Quindi: a) affrontò la vicenda successoria del de cuiusRauzi Angelo, accertando la consistenza del patrimonio ereditario eprocedendo alla ricostruzione del “relictum” e del “donatum”,qualificando come donazioni - in larga parte nulle per difetto di forma- numerosi trasferimenti patrimoniali effettuati in vita dal de cuius infavore dei convenuti; b) escluse, in via incidentale, l’applicabilitàdell’art. 49 l. n. 203/1982, sul rilievo che tale disciplina presupponel’esistenza di una comunione ereditaria, nella specie insussistente inpresenza di una divisione testamentaria con attribuzioni dirette deibeni; c) accertò le poste attive e passive della massa e rinviò alla fasesuccessiva per la determinazione della lesione e delle conseguenti- poi, con la successiva sentenza definitiva n. 385/2021, applicatii criteri già fissati nella pronuncia non definitiva, accertò la lesione dellaquota di legittima spettante a [OSCURATO:PERSONA], disponendo la riduzionedelle disposizioni testamentarie e delle liberalità eccedenti,ricostruendo la massa ereditaria e procedendo allo scioglimento dellacomunione ereditaria formatasi ai fini divisionali, con attribuzioneconcreta dei beni - tra cui i fondi agricoli poi oggetto del precetto - allalegittimaria, nonché regolando i rapporti economici tra le particonseguenti alla riduzione e alla collazione, con le correlate statuizionirestitutorie e sulle spese.Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026In forza di tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] notificò al fratello atto di precettoper il rilascio dei beni.2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto, eccependol’esistenza, in relazione ai fondi oggetti dell’intimato rilascio, di unrapporto di affittanza agraria ai sensi dell’art. 49 L. 203/1982, erivendicava il suo diritto a continuare la coltivazione dei terreni.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità e l’infondatezzadell’opposizione, sul presupposto che l’azione di riduzione non avevadato luogo alla formazione di una comunione ereditaria e che, pertanto,non ricorrevano i presupposti applicativi della disciplina invocatadall’opponente.Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 197/2022, rigettaval’opposizione e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite.Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e spiegando appelloincidentale condizionato.La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 159/2022, nelrigettare l’impugnazione principale, confermava la sentenza impugnatae, assorbito l’appello incidentale, condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di lite.3.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazioneOrlando [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorsoincidentale condizionato, affidato a tre motivi, tra cui quello - di rilievopreliminare - con cui deduce la formazione del giudicato sulla questionedell’applicabilità dell’art. 49, in conseguenza della sentenza nondefinitiva n. 974/2019.Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il Difensore del ricorrente principale, resistente al ricorsoincidentale, ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Trento haconfermato integralmente la decisione del Tribunale che aveva rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al precetto di rilascio di fondi.In particolare, la corte territoriale - dopo aver osservato che ibeni oggetto del precetto erano stati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] all’esitodel giudizio di riduzione promosso per lesione di legittima, in uncontesto caratterizzato da una divisione testamentaria operata dal decuius - ha escluso che, per effetto dell’accoglimento dell’azione diriduzione, si fosse venuta a creare una comunione ereditaria tra icoeredi, rilevante ai fini dell’art. 49 della legge n. 203 del 1982.Secondo la corte di merito, infatti, la riduzione non aveva determinatouna contitolarità dei beni, ma una semplice riassegnazione correttivadegli stessi in favore della legittimaria, in continuità con l’impiantodivisorio voluto dal testatore.

La corte di merito ha fatto discendere datale qualificazione l’inapplicabilità della disciplina dell’affittanza agrariatra coeredi (presupponendo questa l’esistenza di una comunioneereditaria) e ha quindi escluso il diritto dell’opponente a continuare lacoltivazione dei fondi.In estrema sintesi, la corte territoriale, confermando la decisionedi primo grado, ha rigettato l’opposizione a precetto proposta dal Rauziavverso l’intimazione di rilascio di fondi agricoli, ritenendo inapplicabilel’art. 49 l. n. 203/1982 sul presupposto che, a seguito della divisionetestamentaria operata dal de cuius e della successiva azione diriduzione, non si fosse formata alcuna comunione ereditaria tra icoeredi, ma si fosse realizzata una mera attribuzione correttiva dei benialla legittimaria, con conseguente insussistenza di un dirittoNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’opponente alla prosecuzione della coltivazione idoneo a paralizzarel’esecuzione.Non viene in considerazione - cosicché nemmeno può esaminarsidi ufficio in questa sede - alcuna questione sulla stessa configurabilitàdi un titolo esecutivo di rilascio nel provvedimento in concreto azionatocome tale.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione o falsa applicazionedell’art. 49 L. 203/82 in relazione all’art. 554 CC e 735 II co.

CC -motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, i c., n. 3) cod. proc. civ. ,nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la formazione di unacomunione ereditaria e ha negato l’applicabilità dell’art. 49 L. 203/1082e del suo diritto a proseguire la coltivazione dei fondi.

Sostiene chel’accoglimento dell’azione di riduzione non aveva determinato unadiretta attribuzione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], ma comportava l’inefficaciadelle disposizioni testamentarie lesive e la conseguente costituzione diuna comunione ereditaria pro quota;- con il secondo motivo, sostanzialmente dipendente dal primo,denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.- motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, I c., n. 3) cod. proc. civ. ,nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l’opposizione aprecetto.

Sostiene che la sentenza n. 385/2021 del Tribunale di Trentonon costituiva titolo esecutivo idoneo al rilascio dei fondi, tanto che lastessa [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato la propria legittimazione facendoriferimento ad altra sentenza; in sintesi, il titolo, secondo laprospettazione del ricorrente, non sarebbe idoneo a giustificarel’esecuzione in presenza di un diritto incompatibile;- con il terzo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ. - motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, i c.,n. 3) cod. proc. civ.. , nella parte in cui la corte territoriale ha postole spese di lite interamente a suo carico.Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] articola con ricorso incidentale tre motivi,subordinati all’accoglimento del ricorso.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,giacché in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titoloesecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotti fatti estintivi,impeditivi o modificativi del diritto azionato successivi alla formazionedel titolo e non anche fatti che avrebbero potuto essere dedotti nelgiudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titologiudiziale , nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione a precetto proposta dal germano,nonostante fosse fondata su un fatto impeditivo del diritto azionatoanteriore o coevo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.Sostiene che la corte territoriale ha consentito di rimettere indiscussione la sentenza n. 385/2021 del Tribunale di Trento, inviolazione del principio secondo cui il giudicato copre tutte le questionidi merito deducibili nel giudizio di cognizione;- con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,giacché la questione relativa all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 49l. 203/1982 è già stata decisa dal Tribunale di Trento con sentenza (nondefinitiva) n. 974/2019 pubbl. il 19/12/2019 resa tra le medesime partie passata in giudicato , nella parte in cui, secondo la prospettazionedifensiva, la corte territoriale avrebbe escluso che la sentenza nondefinitiva n. 974/2019 avesse efficacia di giudicato circa l’applicabilitàdell’art. 49 L. 203/1982, errando nel rigettare l’eccezione diinammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’Orlando.Sostiene che detta sentenza non definitiva aveva già accertatol’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 49 L.203/1982, e che tale statuizione, non impugnata, era passata inNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026giudicato, precludendo ogni successivo riesame della medesimaquestione;- con il terzo motivo denuncia violazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., giacché l’art. 49 l. 203/1982 presuppone l’esistenza al momentodell’apertura della successione di una comunione ereditaria e non èapplicabile ogniqualvolta la volontà testamentaria si sia chiaramentemanifestata nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni di essoa titolo di erede o di legato , nella parte in cui la corte territoriale haricondotto l’inapplicabilità dell’art. 49 L. 203/1982 agli effettidell’azione di riduzione e non ha affermato in modo esplicito che talenorma era comunque inapplicabile per effetto della divisionetestamentaria che aveva attribuito direttamente i beni agli eredi edescluso in radice la formazione di una comunione ereditaria.4.

Il secondo motivo del ricorso incidentale - che, per motivi dipriorità logica, va trattato per primo - è fondato: ciò che comporta,però, solo che la motivazione della sentenza impugnata va corretta inpunto di insussistenza della comunione.4.1.

Giova premettere che l’art. 49 L. 203/1982 (rubricato Dirittodegli eredi) prevede:a) al primo comma, che: Nel caso di morte del proprietario difondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari,quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione,risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivitàagricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’articolo12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hannodiritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessianche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sonoconsiderati affittuari di esse.

Il rapporto di affitto che così si instauratra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con iniziodalla data di apertura della successione ;Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026b) al secondo comma, che: L’alienazione della propria quotadei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui alcomma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal commastesso;c) al terzo comma, che: I contratti agrari non si sciolgono perla morte del concedente ;d) al quarto ed ultimo comma, che: In caso di mortedell’affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, ilcontratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tragli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitareprincipale, come previsto dal primo comma .Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrenteprincipale, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 49 L. 203/1982 nellasentenza non definitiva n. 974/2019, resa nel corso del giudizio dimerito al cui esito è stato pronunciato il provvedimento azionato qualetitolo esecutivo, non ha avuto valenza ai soli fini della competenza.Invero, dagli atti emerge che il Tribunale di Trento, dinanzi a unaspecifica eccezione dell’allora convenuto [OSCURATO:PERSONA] sull’applicabilitàdell’art. 49 della legge n. 203/1982, non si è limitato ad una disaminaastratta di competenza, ma, affermando che emerge con evidenza… che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 49 , haespressamente disattesa detta eccezione nel merito, ragion per cui siè formata una preclusione da giudicato che impedisce di rimettere indiscussione il diritto alla continuazione della coltivazione in sede diopposizione all’esecuzione in forza di una norma la cui applicabilità inconcreto è stata espressamente esclusa nel corso del giudizio al cuiesito è stato pronunciato quello che poi è stato azionato quale titoloesecutivo.La mancata tempestiva impugnazione della statuizionesfavorevole sull’art. 49 contenuta nella sentenza n. 974/2019, per ilNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026generale principio dell’insensibilità dell’esecuzione a fatti e ragioni giàesaminati e definiti o definibili esclusivamente nel giudizio di cognizioneconcluso col titolo poi azionato (per tutte: Cass. Sez.

U. 19889/19,punto 31 della motivazione in diritto), impone la conferma dellasentenza impugnata.4.2.

La necessità della correzione della motivazione dellasentenza impugnata (in punto di insussistenza della comunione)consegue al fatto che la tesi in diritto, posta dalla corte territoriale afondamento della reiezione del gravame e resa oggetto delle doglianzedel ricorrente principale, non può condividersi.Infatti, questa Corte proprio di recente ha avuto modo diprecisare (cfr. Cass. n. 19340/2024) che il citato art. 49 mira adassicurare l’unità dell’impresa produttiva anche in presenza di unadivisione operata dal testatore o di un legittimario “soddisfatto” condonazioni e quindi formalmente escluso dal testamento.La ratio pubblicistica della norma impone di considerare erede, aifini agrari, anche colui che riceve beni non per quota ma perdei fondi interrompa l’attività di coltivazione.In definitiva il rigetto dell’opposizione avrebbe dovuto essereargomentato dalla corte di merito (non sull’assenza di “comunioneereditaria”, come ha erroneamente sostenuto nella sentenzaimpugnata, ma) sulla preclusione derivante dal giudicato internoformatosi nel precedente grado di cognizione.Va dunque affermato il seguente principio di diritto: L’accertamento dell’insussistenza dei presupposti perl’operatività dell’art. 49 della legge n. 203 del 1982, contenuto in unasentenza non definitiva non impugnata resa nel corso del giudizio al cuiesito è pronunciato il provvedimento poi azionato come titoloesecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude lariproposizione della medesima questione di merito in sede diNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026opposizione all’esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non soloil dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio dicognizione .5.

Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo restanoassorbiti tutti gli altri motivi.

Precisamente:- sia i motivi primo e terzo del ricorso incidentale: l’uno, perchésostanzialmente sovrapponibile a quello accolto; l’altro, perché relativoal merito, come i primi due del principale;- sia i primi due motivi del ricorso principale, relativi al meritodella questione di diritto posta dalla corte territoriale a base delladecisione, ma in modo non appropriato, attesa la qui riscontratapreclusione da giudicato sul punto;- sia infine il terzo motivo del ricorso principale, che sarebbe statocomunque inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita ainvocare una diversa regolamentazione delle spese come meraconseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi, senza articolarealcuna censura autonoma e specifica.6.

Va infine respinta l’istanza di oscuramento, formulata dalricorrente principale, non ravvisandosi i presupposti normativi chegiustificano l’adozione di misure di anonimizzazione in sede dipubblicazione del provvedimento, vale a dire i “motivi legittimi”,richiesti dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perl’accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali, i qualiintendersi quali “motivi opportuni” e vanno desunti dalla sensibilità oparticolare delicatezza, in re ipsa, della materia (Cass., ord. 16698/25).7.

Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza,assorbita ogni altra e diversa questione, in accoglimento del secondomotivo del ricorso incidentale s’impone la correzione della motivazione,esclusa l’insussistenza della comunione e però rilevata una preclusioneda giudicato sull’inapplicabilità della norma invocata, con condanna delricorrente principale alla rifusione delle spese sostenute dalla suaNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026controparte, nonché con declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali a carico del primo per il pagamento dell’importo, previstoper legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20febbraio 2020 n. 4315).

I suddetti presupposti processuali, invece, nonsussistono in relazione alla ricorrente incidentale, essendo stato perl’appunto accolto il secondo motivo dalla stessa articolato nel ricorsoincidentale.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti glialtri e il ricorso principale;- per l’effetto, dispone correggersi la motivazione della sentenzaqui impugnata;- condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese delpresente giudizio in favore della ricorrente incidentale, spese cheliquida in euro 5.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agliaccessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera della sola parte ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARLOCHELODI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-ricorrente principale--resistente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dellaquale è domiciliata per legge;-resistente al ricorso principale--ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 159/2022depositata il 29/11/2022.udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] agì in riduzione ai sensi dell’artt. 553 ss. c.c. neiconfronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché della nuora e del nipote dilui, lamentando la lesione della quota di legittima.Il Tribunale di Trento:- dapprima, con sentenza non definitiva n. 974/2019, rigettò leeccezioni preliminari di improcedibilità e di decadenza dal beneficiod’inventario, riconoscendo la legittimazione dell’attrice ad agire qualelegittimaria. Quindi: a) affrontò la vicenda successoria del de cuiusRauzi Angelo, accertando la consistenza del patrimonio ereditario eprocedendo alla ricostruzione del “relictum” e del “donatum”,qualificando come donazioni - in larga parte nulle per difetto di forma- numerosi trasferimenti patrimoniali effettuati in vita dal de cuius infavore dei convenuti; b) escluse, in via incidentale, l’applicabilitàdell’art. 49 l. n. 203/1982, sul rilievo che tale disciplina presupponel’esistenza di una comunione ereditaria, nella specie insussistente inpresenza di una divisione testamentaria con attribuzioni dirette deibeni; c) accertò le poste attive e passive della massa e rinviò alla fasesuccessiva per la determinazione della lesione e delle conseguenti- poi, con la successiva sentenza definitiva n. 385/2021, applicatii criteri già fissati nella pronuncia non definitiva, accertò la lesione dellaquota di legittima spettante a [OSCURATO:PERSONA], disponendo la riduzionedelle disposizioni testamentarie e delle liberalità eccedenti,ricostruendo la massa ereditaria e procedendo allo scioglimento dellacomunione ereditaria formatasi ai fini divisionali, con attribuzioneconcreta dei beni - tra cui i fondi agricoli poi oggetto del precetto - allalegittimaria, nonché regolando i rapporti economici tra le particonseguenti alla riduzione e alla collazione, con le correlate statuizionirestitutorie e sulle spese.Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026In forza di tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] notificò al fratello atto di precettoper il rilascio dei beni.2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto, eccependol’esistenza, in relazione ai fondi oggetti dell’intimato rilascio, di unrapporto di affittanza agraria ai sensi dell’art. 49 L. 203/1982, erivendicava il suo diritto a continuare la coltivazione dei terreni.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità e l’infondatezzadell’opposizione, sul presupposto che l’azione di riduzione non avevadato luogo alla formazione di una comunione ereditaria e che, pertanto,non ricorrevano i presupposti applicativi della disciplina invocatadall’opponente.Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 197/2022, rigettaval’opposizione e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite.Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e spiegando appelloincidentale condizionato.La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 159/2022, nelrigettare l’impugnazione principale, confermava la sentenza impugnatae, assorbito l’appello incidentale, condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di lite.3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazioneOrlando [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorsoincidentale condizionato, affidato a tre motivi, tra cui quello - di rilievopreliminare - con cui deduce la formazione del giudicato sulla questionedell’applicabilità dell’art. 49, in conseguenza della sentenza nondefinitiva n. 974/2019.Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il Difensore del ricorrente principale, resistente al ricorsoincidentale, ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Trento haconfermato integralmente la decisione del Tribunale che aveva rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al precetto di rilascio di fondi.In particolare, la corte territoriale - dopo aver osservato che ibeni oggetto del precetto erano stati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] all’esitodel giudizio di riduzione promosso per lesione di legittima, in uncontesto caratterizzato da una divisione testamentaria operata dal decuius - ha escluso che, per effetto dell’accoglimento dell’azione diriduzione, si fosse venuta a creare una comunione ereditaria tra icoeredi, rilevante ai fini dell’art. 49 della legge n. 203 del 1982.Secondo la corte di merito, infatti, la riduzione non aveva determinatouna contitolarità dei beni, ma una semplice riassegnazione correttivadegli stessi in favore della legittimaria, in continuità con l’impiantodivisorio voluto dal testatore. La corte di merito ha fatto discendere datale qualificazione l’inapplicabilità della disciplina dell’affittanza agrariatra coeredi (presupponendo questa l’esistenza di una comunioneereditaria) e ha quindi escluso il diritto dell’opponente a continuare lacoltivazione dei fondi.In estrema sintesi, la corte territoriale, confermando la decisionedi primo grado, ha rigettato l’opposizione a precetto proposta dal Rauziavverso l’intimazione di rilascio di fondi agricoli, ritenendo inapplicabilel’art. 49 l. n. 203/1982 sul presupposto che, a seguito della divisionetestamentaria operata dal de cuius e della successiva azione diriduzione, non si fosse formata alcuna comunione ereditaria tra icoeredi, ma si fosse realizzata una mera attribuzione correttiva dei benialla legittimaria, con conseguente insussistenza di un dirittoNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’opponente alla prosecuzione della coltivazione idoneo a paralizzarel’esecuzione.Non viene in considerazione - cosicché nemmeno può esaminarsidi ufficio in questa sede - alcuna questione sulla stessa configurabilitàdi un titolo esecutivo di rilascio nel provvedimento in concreto azionatocome tale.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione o falsa applicazionedell’art. 49 L. 203/82 in relazione all’art. 554 CC e 735 II co. CC -motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, i c., n. 3) cod. proc. civ. ,nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la formazione di unacomunione ereditaria e ha negato l’applicabilità dell’art. 49 L. 203/1082e del suo diritto a proseguire la coltivazione dei fondi. Sostiene chel’accoglimento dell’azione di riduzione non aveva determinato unadiretta attribuzione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], ma comportava l’inefficaciadelle disposizioni testamentarie lesive e la conseguente costituzione diuna comunione ereditaria pro quota;- con il secondo motivo, sostanzialmente dipendente dal primo,denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.- motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, I c., n. 3) cod. proc. civ. ,nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l’opposizione aprecetto. Sostiene che la sentenza n. 385/2021 del Tribunale di Trentonon costituiva titolo esecutivo idoneo al rilascio dei fondi, tanto che lastessa [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato la propria legittimazione facendoriferimento ad altra sentenza; in sintesi, il titolo, secondo laprospettazione del ricorrente, non sarebbe idoneo a giustificarel’esecuzione in presenza di un diritto incompatibile;- con il terzo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ. - motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, i c.,n. 3) cod. proc. civ.. , nella parte in cui la corte territoriale ha postole spese di lite interamente a suo carico.Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] articola con ricorso incidentale tre motivi,subordinati all’accoglimento del ricorso. Precisamente:- con il primo motivo denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,giacché in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titoloesecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotti fatti estintivi,impeditivi o modificativi del diritto azionato successivi alla formazionedel titolo e non anche fatti che avrebbero potuto essere dedotti nelgiudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titologiudiziale , nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione a precetto proposta dal germano,nonostante fosse fondata su un fatto impeditivo del diritto azionatoanteriore o coevo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.Sostiene che la corte territoriale ha consentito di rimettere indiscussione la sentenza n. 385/2021 del Tribunale di Trento, inviolazione del principio secondo cui il giudicato copre tutte le questionidi merito deducibili nel giudizio di cognizione;- con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,giacché la questione relativa all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 49l. 203/1982 è già stata decisa dal Tribunale di Trento con sentenza (nondefinitiva) n. 974/2019 pubbl. il 19/12/2019 resa tra le medesime partie passata in giudicato , nella parte in cui, secondo la prospettazionedifensiva, la corte territoriale avrebbe escluso che la sentenza nondefinitiva n. 974/2019 avesse efficacia di giudicato circa l’applicabilitàdell’art. 49 L. 203/1982, errando nel rigettare l’eccezione diinammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’Orlando.Sostiene che detta sentenza non definitiva aveva già accertatol’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 49 L.203/1982, e che tale statuizione, non impugnata, era passata inNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026giudicato, precludendo ogni successivo riesame della medesimaquestione;- con il terzo motivo denuncia violazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., giacché l’art. 49 l. 203/1982 presuppone l’esistenza al momentodell’apertura della successione di una comunione ereditaria e non èapplicabile ogniqualvolta la volontà testamentaria si sia chiaramentemanifestata nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni di essoa titolo di erede o di legato , nella parte in cui la corte territoriale haricondotto l’inapplicabilità dell’art. 49 L. 203/1982 agli effettidell’azione di riduzione e non ha affermato in modo esplicito che talenorma era comunque inapplicabile per effetto della divisionetestamentaria che aveva attribuito direttamente i beni agli eredi edescluso in radice la formazione di una comunione ereditaria.4. Il secondo motivo del ricorso incidentale - che, per motivi dipriorità logica, va trattato per primo - è fondato: ciò che comporta,però, solo che la motivazione della sentenza impugnata va corretta inpunto di insussistenza della comunione.4.1. Giova premettere che l’art. 49 L. 203/1982 (rubricato Dirittodegli eredi) prevede:a) al primo comma, che: Nel caso di morte del proprietario difondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari,quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione,risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivitàagricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’articolo12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hannodiritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessianche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sonoconsiderati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instauratra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con iniziodalla data di apertura della successione ;Numero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026b) al secondo comma, che: L’alienazione della propria quotadei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui alcomma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal commastesso;c) al terzo comma, che: I contratti agrari non si sciolgono perla morte del concedente ;d) al quarto ed ultimo comma, che: In caso di mortedell’affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, ilcontratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tragli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitareprincipale, come previsto dal primo comma .Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrenteprincipale, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 49 L. 203/1982 nellasentenza non definitiva n. 974/2019, resa nel corso del giudizio dimerito al cui esito è stato pronunciato il provvedimento azionato qualetitolo esecutivo, non ha avuto valenza ai soli fini della competenza.Invero, dagli atti emerge che il Tribunale di Trento, dinanzi a unaspecifica eccezione dell’allora convenuto [OSCURATO:PERSONA] sull’applicabilitàdell’art. 49 della legge n. 203/1982, non si è limitato ad una disaminaastratta di competenza, ma, affermando che emerge con evidenza… che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 49 , haespressamente disattesa detta eccezione nel merito, ragion per cui siè formata una preclusione da giudicato che impedisce di rimettere indiscussione il diritto alla continuazione della coltivazione in sede diopposizione all’esecuzione in forza di una norma la cui applicabilità inconcreto è stata espressamente esclusa nel corso del giudizio al cuiesito è stato pronunciato quello che poi è stato azionato quale titoloesecutivo.La mancata tempestiva impugnazione della statuizionesfavorevole sull’art. 49 contenuta nella sentenza n. 974/2019, per ilNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026generale principio dell’insensibilità dell’esecuzione a fatti e ragioni giàesaminati e definiti o definibili esclusivamente nel giudizio di cognizioneconcluso col titolo poi azionato (per tutte: Cass. Sez. U. 19889/19,punto 31 della motivazione in diritto), impone la conferma dellasentenza impugnata.4.2. La necessità della correzione della motivazione dellasentenza impugnata (in punto di insussistenza della comunione)consegue al fatto che la tesi in diritto, posta dalla corte territoriale afondamento della reiezione del gravame e resa oggetto delle doglianzedel ricorrente principale, non può condividersi.Infatti, questa Corte proprio di recente ha avuto modo diprecisare (cfr. Cass. n. 19340/2024) che il citato art. 49 mira adassicurare l’unità dell’impresa produttiva anche in presenza di unadivisione operata dal testatore o di un legittimario “soddisfatto” condonazioni e quindi formalmente escluso dal testamento.La ratio pubblicistica della norma impone di considerare erede, aifini agrari, anche colui che riceve beni non per quota ma perdei fondi interrompa l’attività di coltivazione.In definitiva il rigetto dell’opposizione avrebbe dovuto essereargomentato dalla corte di merito (non sull’assenza di “comunioneereditaria”, come ha erroneamente sostenuto nella sentenzaimpugnata, ma) sulla preclusione derivante dal giudicato internoformatosi nel precedente grado di cognizione.Va dunque affermato il seguente principio di diritto: L’accertamento dell’insussistenza dei presupposti perl’operatività dell’art. 49 della legge n. 203 del 1982, contenuto in unasentenza non definitiva non impugnata resa nel corso del giudizio al cuiesito è pronunciato il provvedimento poi azionato come titoloesecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude lariproposizione della medesima questione di merito in sede diNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026opposizione all’esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non soloil dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio dicognizione .5. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo restanoassorbiti tutti gli altri motivi. Precisamente:- sia i motivi primo e terzo del ricorso incidentale: l’uno, perchésostanzialmente sovrapponibile a quello accolto; l’altro, perché relativoal merito, come i primi due del principale;- sia i primi due motivi del ricorso principale, relativi al meritodella questione di diritto posta dalla corte territoriale a base delladecisione, ma in modo non appropriato, attesa la qui riscontratapreclusione da giudicato sul punto;- sia infine il terzo motivo del ricorso principale, che sarebbe statocomunque inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita ainvocare una diversa regolamentazione delle spese come meraconseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi, senza articolarealcuna censura autonoma e specifica.6. Va infine respinta l’istanza di oscuramento, formulata dalricorrente principale, non ravvisandosi i presupposti normativi chegiustificano l’adozione di misure di anonimizzazione in sede dipubblicazione del provvedimento, vale a dire i “motivi legittimi”,richiesti dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perl’accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali, i qualiintendersi quali “motivi opportuni” e vanno desunti dalla sensibilità oparticolare delicatezza, in re ipsa, della materia (Cass., ord. 16698/25).7. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza,assorbita ogni altra e diversa questione, in accoglimento del secondomotivo del ricorso incidentale s’impone la correzione della motivazione,esclusa l’insussistenza della comunione e però rilevata una preclusioneda giudicato sull’inapplicabilità della norma invocata, con condanna delricorrente principale alla rifusione delle spese sostenute dalla suaNumero registro generale 2592/2023Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 18228/2026Data pubblicazione 06/06/2026controparte, nonché con declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali a carico del primo per il pagamento dell’importo, previstoper legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20febbraio 2020 n. 4315). I suddetti presupposti processuali, invece, nonsussistono in relazione alla ricorrente incidentale, essendo stato perl’appunto accolto il secondo motivo dalla stessa articolato nel ricorsoincidentale. P.Q.MLa Corte:- accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti glialtri e il ricorso principale;- per l’effetto, dispone correggersi la motivazione della sentenzaqui impugnata;- condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese delpresente giudizio in favore della ricorrente incidentale, spese cheliquida in euro 5.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agliaccessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera della sola parte ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente