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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27538/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le censure processuali risultano manifestamente infondate, avendo il difensore di fiducia ricevuto rituale notificazione della data di svolgimento dell'udienza di sorveglianza mediante posta elettronica certificata, ed essendo la partecipazione dell'interessato a quest'ultima stata assicurata mediante rituale collegamento da remoto; che le censure di merito risultano assertive e generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le censure processuali risultano manifestamente infondate, avendo il difensore di fiducia ricevuto rituale notificazione della data di svolgimento dell'udienza di sorveglianza mediante posta elettronica certificata, ed essendo la partecipazione dell'interessato a quest'ultima stata assicurata mediante rituale collegamento da remoto; che le censure di merito risultano assertive e generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 27538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris