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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08639/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 8/1/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena, confermata dalla Corte territoriale con motivazione sostanzialmente apparente, fondata sulla sola valutazione di congruità della stessa, priva di adeguata considerazione di quanto esposto sul punto nell'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, infatti, consiste nella generica doglianza in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio, priva di qualsiasi considerazione della vicenda e della personalità del ricorrente, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata adeguatamente giustificata sottolineando la gravità della condotta, per i quantitativi di stupefacenti detenuti mentre il ricorrente si trovava in regime di detenzione domiciliare, e la personalità negativa del ricorrente medesimo, in ragione dei plurimi precedenti da cui lo stesso è gravato: con tale motivazione, idonea e non manifestamente illogica, il ricorrente ha omesso qualsiasi confronto, lamentando solamente l'eccessività della pena, così formulando una censura non consentita in sede di legittimità, che determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 8/1/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena, confermata dalla Corte territoriale con motivazione sostanzialmente apparente, fondata sulla sola valutazione di congruità della stessa, priva di adeguata considerazione di quanto esposto sul punto nell'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, consiste nella generica doglianza in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio, priva di qualsiasi considerazione della vicenda e della personalità del ricorrente, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata adeguatamente giustificata sottolineando la gravità della condotta, per i quantitativi di stupefacenti detenuti mentre il ricorrente si trovava in regime di detenzione domiciliare, e la personalità negativa del ricorrente medesimo, in ragione dei plurimi precedenti da cui lo stesso è gravato: con tale motivazione, idonea e non manifestamente illogica, il ricorrente ha omesso qualsiasi confronto, lamentando solamente l'eccessività della pena, così formulando una censura non consentita in sede di legittimità, che determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 08639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris