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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 25549/2026

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!25549-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice - CC— [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9890/2026 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 24/06/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza in epigrafe indicata, emessa in data 24 giugno 2025, con cui la Seconda Sezione di questa Corte ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 7000,00 di multa, nonché avverso l'ordinanza pronunciata in pari data, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore.2.

Con un unico motivo lamenta che la Corte sia incorsa in errore di fatto, per effetto del quale è stata pregiudicata la partecipazione del difensore al giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 24 giugno 2025, avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale in data 18 giugno 2024, in quanto l'istante aveva ricevuto avviso della udienza fissata il 14 maggio 2025.

Ed invero, precedenti rinvii erano stati concessi dalla Corte, alle udienze del 15 aprile 2025 e del 13 maggio 2025, pur ricorrendo analoghe condizioni di fatto, essendo stato richiesto il differimento per concomitante impegno difensivo a distanza, rispettivamente, di due settimane e di un mese dalla notifica dell'avviso di fissazione di udienza all'istante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa non ha denunciato alcun errore percettivo.

Il ricorso censura la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'impedimento difensivo, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., senza specificare quale sia stato il travisamento del dato di realtà.

La doglianza attiene alla interpretazione del sintagma "prontamente comunicato", contenuto al, quinto comma dell'art. 420-ter cod. proc. pen., che, riferito all'impedimento legittimo dedotto dal difensore, impone il differimento dell'udienza, al fine di consentire che l'imputato sia dallo stesso assistito.

L'errore, peraltro, non è nemmeno chiaramente individuato, lamentando il ricorrente che in precedenti occasioni fosse stato accordato il rinvio alle stesse condizioni di fatto, ossia secondo una analoga scansione temporale.

3. In tal modo il ricorso sollecita la rivisitazione di un procedimento valutativo e non la emenda di un errore di fatto, ciò che esula dall'alveo applicativo dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Per interpretazione costante di questa Corte, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01).

24. Va dunque rilevata, con decisione de plano, la inammissibilità del ricorso cui segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 0 8 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARIO Frarmeni 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!25549-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice - CC— [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9890/2026 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 24/06/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza in epigrafe indicata, emessa in data 24 giugno 2025, con cui la Seconda Sezione di questa Corte ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 7000,00 di multa, nonché avverso l'ordinanza pronunciata in pari data, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore.2. Con un unico motivo lamenta che la Corte sia incorsa in errore di fatto, per effetto del quale è stata pregiudicata la partecipazione del difensore al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 24 giugno 2025, avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale in data 18 giugno 2024, in quanto l'istante aveva ricevuto avviso della udienza fissata il 14 maggio 2025. Ed invero, precedenti rinvii erano stati concessi dalla Corte, alle udienze del 15 aprile 2025 e del 13 maggio 2025, pur ricorrendo analoghe condizioni di fatto, essendo stato richiesto il differimento per concomitante impegno difensivo a distanza, rispettivamente, di due settimane e di un mese dalla notifica dell'avviso di fissazione di udienza all'istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La difesa non ha denunciato alcun errore percettivo. Il ricorso censura la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'impedimento difensivo, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., senza specificare quale sia stato il travisamento del dato di realtà. La doglianza attiene alla interpretazione del sintagma "prontamente comunicato", contenuto al, quinto comma dell'art. 420-ter cod. proc. pen., che, riferito all'impedimento legittimo dedotto dal difensore, impone il differimento dell'udienza, al fine di consentire che l'imputato sia dallo stesso assistito. L'errore, peraltro, non è nemmeno chiaramente individuato, lamentando il ricorrente che in precedenti occasioni fosse stato accordato il rinvio alle stesse condizioni di fatto, ossia secondo una analoga scansione temporale. 3. In tal modo il ricorso sollecita la rivisitazione di un procedimento valutativo e non la emenda di un errore di fatto, ciò che esula dall'alveo applicativo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Per interpretazione costante di questa Corte, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). 24. Va dunque rilevata, con decisione de plano, la inammissibilità del ricorso cui segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 0 8 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARIO Frarmeni 3
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