Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2010
ECLI:EU:T:2010:379
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑582/08)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Organizzazione di riunioni e di conferenze – Rigetto di un’offerta – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento»
1.
Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni
– Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 28)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi di informazione a disposizione
della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100,
n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 37‑39, 43‑46)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore manifesto di valutazione (Art. 230 CE)
(v. punto 51)
4.
Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Ricorsi fondati su motivi identici
(Art. 288 CE) (v. punti 84‑86)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della Commissione 30 ottobre 2008, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente
per il lotto n. 4 «Disponibilità di gruppi di interpreti in funzione delle necessità linguistiche di ciascun evento» nell’ambito
della procedura d’appalto VT/2008/036, (contratti quadro multipli riguardanti servizi di organizzazione di riunioni e di conferenze)
e avverso la decisione della Commissione 17 novembre 2008, che designa la società aggiudicataria del lotto n. 4, nonché domanda
di condanna della Commissione al risarcimento dei danni nel caso in cui il Tribunale non accogliesse il ricorso di annullamento
della decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SPRL è condannata alle spese.