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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19240/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 6 dicembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa esclusione della recidiva contestata, alla pena, ridotta per il rito prescelto, di anni sei di reclusioni ed euro 26.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio 2023.

Ha confermato, altresì, la misura di custodia cautelare in carcere, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato.

Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.

Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990.

Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto ambedue i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, perché generiche e aspecifiche.

Le doglianze non si confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Esso risulta, altresì, inammissibile, in quanto entrambi i profili censurati, inerenti al trattamento sanzionatorio, sono sorretti da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Inoltre, il primo profilo deve essere dichiarato manifestamente infondato, perché inerente a enunciati ermeneutici che si prospettano in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Infatti, la Corte territoriale ha correttamente e adeguatamente motivato su entrambi i profili censurati, argomentando che l'ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta sull'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] (5,773 Kg. di cocaina per un totale di 3.970,5 Kg. di PAP da cui erano ricavabili circa 25.000 dosi medie singole) prova il fatto che le stesse fossero destinate a soddisfare molteplici consumatori, rappresentando un notevole pericolo per la salute pubblica, alla luce altresì del contesto sociale in cui viveva l'imputato.

Per tali ragioni, i giudici del gravame hanno ritenuto di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. (foglio 1 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 33139/2024, Rv. 286840; Sez. 3, n. 20017/2024, Rv. 286378; Sez. 6, n. 43771/2014, Rv. 260715; Sez.

U., Biondi, n. 36258/2012, Rv. 253150; Sez. 1, n. 22215/2022, Rv. 283122; Sez. 2, n. 23903/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 5247/2020, Rv. 280639; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269).

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 6 dicembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa esclusione della recidiva contestata, alla pena, ridotta per il rito prescelto, di anni sei di reclusioni ed euro 26.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio 2023. Ha confermato, altresì, la misura di custodia cautelare in carcere, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto ambedue i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, perché generiche e aspecifiche. Le doglianze non si confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Esso risulta, altresì, inammissibile, in quanto entrambi i profili censurati, inerenti al trattamento sanzionatorio, sono sorretti da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive. Inoltre, il primo profilo deve essere dichiarato manifestamente infondato, perché inerente a enunciati ermeneutici che si prospettano in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte territoriale ha correttamente e adeguatamente motivato su entrambi i profili censurati, argomentando che l'ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta sull'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] (5,773 Kg. di cocaina per un totale di 3.970,5 Kg. di PAP da cui erano ricavabili circa 25.000 dosi medie singole) prova il fatto che le stesse fossero destinate a soddisfare molteplici consumatori, rappresentando un notevole pericolo per la salute pubblica, alla luce altresì del contesto sociale in cui viveva l'imputato. Per tali ragioni, i giudici del gravame hanno ritenuto di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. (foglio 1 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 33139/2024, Rv. 286840; Sez. 3, n. 20017/2024, Rv. 286378; Sez. 6, n. 43771/2014, Rv. 260715; Sez. U., Biondi, n. 36258/2012, Rv. 253150; Sez. 1, n. 22215/2022, Rv. 283122; Sez. 2, n. 23903/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 5247/2020, Rv. 280639; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 i
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