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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 agosto 2026

Cassazione n. 24647/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 15092/2025Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 24647/2026Data pubblicazione 14/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 15092/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.3362/04/2024 depositata il 30 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 15 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi pendenti;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le speseDispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 15092/2025Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 24647/2026Data pubblicazione 14/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 15092/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.3362/04/2024 depositata il 30 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 15 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi pendenti;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le speseDispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris