CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 01065/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dell'Interno - Questura di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Trapani udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trapani convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Agrigento in data 4 dicembre 2025. 2. Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di pace, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 14 comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 2 comma 2 del DM Lamorgese del 19.05.2022, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, omissione di tempestivo avviso della data, luogo ed orario dell’udienza per la convalida del trattenimento all’interessato. Violazione del diritto di difesa. Lamenta il ricorrente che, condotto nella tarda serata del 4 dicembre 2025 presso il C.P.R. di Trapani-[OSCURATO:PERSONA], in data 5 dicembre 2025, durante il colloquio con gli operatori, il XXXXXXmanifestava la volontà di richiedere protezione internazionale e di nominare un difensore di fiducia, circostanze confermate dal medesimo operatore; nella medesima data, riceveva informalmente la comunicazione che il lunedì seguente si sarebbe svolta l’udienza di convalida, senza notifica del decreto di fissazione e senza comunicazione al difensore nominato, che non aveva ricevuto nomina formale. In sede di udienza, il Lamin dichiarava di aver nominato un difensore di fiducia che ha ricevuto solamente alle ore 11.44 della data dell’udienza (che era fissata alle ore 9.30 e ss.) la comunicazione da parte degli operatori del centro con indicazione di necessità di “formalizzare” la nomina in presenza e di trasmetterla, formalizzata, alla competente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con atto depositato in data 23 dicembre 2025, si è costituita per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2. Dalla documentazione in atti ed in particolare dal verbale dell’udienza di convalida - celebratasi in data 6 dicembre 2025 con apertura del verbale alle ore 13.11- risulta che il XXXXX, alla presenza del sostituto del difensore di ufficio nominato, ha rifiutato di sottoscrivere la procura speciale al medesimo difensore di ufficio dichiarando che aveva nominato un difensore di fiducia, precisamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Alla domanda se avesse firmato una procura in tal senso a tale difensore, il Lamin ha confermato di avere firmato un foglio, all’interno del Centro di Permanenza per [OSCURATO:PERSONA] e di non conoscere il difensore. Quanto dichiarato dal XXXXXXin sede di udienza di convalida è smentito dagli atti. L’atto di nomina del difensore di fiducia sottoscritto dal XXXXX, con firma non autenticata dal difensore, risulta, invero, datato 6 dicembre 2025 e non 5 dicembre 2025 - come sostenuto nel ricorso- e trasmesso, dal Centro di Permanenza per [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la formalizzazione della procura, alle ore 11.44 del 6.12.2025. L’assenza del difensore di fiducia all’udienza del 6 dicembre 2025 non può, dunque, essere imputata ad una violazione di legge. Né la motivazione della ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di pace può ritenersi aver violato il diritto di difesa in quanto, non presentatosi all’udienza l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il XXXXXXè stato assistito in udienza dal difensore di ufficio. In assenza della nomina di un difensore di fiducia antecedente alla data dell’udienza, correttamente, dunque, l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di pace ha provveduto a nominare al XXXXXXun difensore di ufficio, così da garantire il diritto di difesa. Inoltre, non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato la dichiarazione resa in data 10 dicembre 2025 dall’operatore sociale ARCI Palermo. In tale dichiarazione l’operatore dà atto di avere, in data 5 dicembre 2025, parlato telefonicamente con il XXXXXXche gli aveva riferito di essere appena rientrato da un colloquio con l’assistente sociale della struttura, colloquio finalizzato alla nomina del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il XXXXX, dunque, anche per quanto sottoscritto dall’operatore sociale non ha riferito di avere nominato in tale sede il difensore di fiducia. La circostanza che la nomina sia stata conferita in data 6 dicembre 2025, così come da sottoscrizione del medesimo XXXXX, rende, dunque, insussistente qualsiasi violazione di legge. Nella medesima dichiarazione dell’operatore sociale, si legge che il XXXXXXgli aveva riferito di avere avuto comunicazione, sempre in data 5 dicembre 2025, della data di udienza fissata per lunedì 8 dicembre. Tale circostanza, mentre esclude che sia stata omessa la notifica al ricorrente della data dell’udienza di convalida, non incide sulla errata indicazione del giorno in quanto il Lamin era presente all’udienza del 6 dicembre 2025. Quanto, infine, alla eccezione della difesa relativa alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] di pace di non concedere un rinvio ad horas, il provvedimento impugnato contiene motivazione anche sul punto, concludendosi, dunque, per il rigetto del ricorso. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.