CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22175 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. M A c_E: (.1,u R.C?s3t og.a-A,1 r Ai; li e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]173, it,c-e4- Pfto , C4.),3 r>,oP.; t_ (. (2:LUZ) ete..-3 L.:~•••••~1Aiii•Zmii.rui ••:.^,~•~•nir•rAilinme • [OSCURATO:PERSONA] A-7 (2_ 11-4 -agstforicorrente- 2e.s', per la cassazione della senteng della Commissione tributaria di secondo grado • (-) di Trento, depositata in data ,1342.2011, n. 26/02/12; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 novembre 2021. Fatti di causa. A seguito di controllo formale autorizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, veniva notificata il 6 febbraio 2007 a [OSCURATO:SOCIETA]. cartella di pagamento n. 11220080000679577, per il cui tramite si contestavano omessi versamenti di importi periodici per l'anno 2004 a titolo di Iva e Ires; detti importi erano dovuti alla stregua della dichiarazione della contribuente resa con [OSCURATO:PERSONA] 2005, per un complessivo ammontare di euro 141.113,12. La contribuente impugnava la cartella eccependone il difetto di motivazione, contestando la mancata indicazione in essa del responsabile del procedimento e, infine, stigmatizzando l'omessa notifica del c.d. "avviso di irregolarità", prima dell'emissione della cartella di pagamento. L'Agenzia, costituitasi in giudizio, assumeva la completezza della cartella nei suoi requisiti essenziali, escludeva che l'indicazione del responsabile del procedimento presso l'ente creditore assurgesse a motivo di nullità della cartella e, infine, adduceva che la comunicazione di irregolarità, ancorché non prevista, era stata comunque eseguita ad onta di quanto dedotto dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trento accoglieva il ricorso della contribuente, annullando la cartella. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia; la contribuente spiegava appello incidentale con riferimento alla statuizione sulle spese. Nel gravame erariale si censuravano gli assunti della decisione di primo grado relativi al deficit di motivazione della cartella, all'omessa comunicazione di irregolarità, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trento rigettava l'appello dell'Agenzia e accoglieva l'incidentale della contribuente, ponendo a carico dell'erario le spese dei due gradi di giudizio. L'Agenzia avanza ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata. Il giudizio di legittimità è stato sospeso in virtù del deposito da parte di quest'ultima di istanza ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212 del 2000 nonché degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione di [OSCURATO:PERSONA] erroneamente censurato la mancanza di motivazione della cartella. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 I. n. 212 del 2000 nonché degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, 25 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Commissione di [OSCURATO:PERSONA] erroneamente valorizzato l'obbligatorietà della notifica "di un avviso bonario antecedente la cartella esattoriale". Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta l'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Commissione di [OSCURATO:PERSONA] incongruamente escluso l'avvenuta comunicazione di irregolarità a mezzo raccomandata, ancorché detta circostanza risultasse documentata in atti. Con il quarto motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, dell'art. 36 comma 4-ter d.l. n. 248 del 2007, dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto erroneamente doverosa l'indicazione di un responsabile del procedimento ratione temporis non prevista come tale. Giova evidenziare che mediante comunicazione datata 27 maggio 2019, [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018, documentando di aver eseguito, mediante modello F24 il pagamento dell'importo ex lege dovuto. È, altresì, decorso il termine del 31.12.2020, senza che sia stata depositata istanza di trattazione, il che implica la positiva definizione della controversia, ai sensi e per gli effetti del rammentato art. 6 D.L. n. 119/2018. Alla luce delle riassunte circostanze va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto