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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 49018/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 7 dicembre 2022, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 99 e 495 cod. pen. (fatto accertato in Crema il 3 dicembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'illogicità nella valutazione delle risultanze probatorie, è generico e non consentito nel giudizio di legittimità, essendo affidato a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (circa l'esclusione di ogni sorta di dubbio in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dagli agenti, vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione circa la responsabilità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 7 dicembre 2022, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 99 e 495 cod. pen. (fatto accertato in Crema il 3 dicembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'illogicità nella valutazione delle risultanze probatorie, è generico e non consentito nel giudizio di legittimità, essendo affidato a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (circa l'esclusione di ogni sorta di dubbio in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dagli agenti, vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione circa la responsabilità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 49018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris