Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 27/1961
ECLI:IT:COST:1961:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del dibattimento davanti al Pretore di Milano, a carico
di [OSCURATO:PERSONA], imputato di contravvenzione all'art. 121 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode di
auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità
costituzionale del citato articolo. Si sostenne che, non essendo il
mestiere di custode d'auto espressamente preveduto dall'art. 121 per
gli adempimenti ivi richiesti - cioè la "iscrizione in un registro
apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza" - il farlo
rientrare nella generica categoria di "mestieri analoghi", enunciata
nello stesso articolo, implicherebbe un procedimento di
interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma dell'art. 25
della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 maggio 1960,
premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre
che sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello
della tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità
della interpretazione analogica", ritenuta la questione non
manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale,
non potrebbe essere definito "indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimità costituzionale della espressione
'mestieri analoghi'", rimise gli atti a questa Corte per la
risoluzione della predetta questione.
:
La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. È noto che il principio in virtù del quale nessuno
può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non è attuato nella
legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione
del fatto. Spesso le norme penali si limitano a una descrizione
sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando
nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei
fatti costituenti reato. In taluni casi le norme penali, nella
determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni
estensive (es.: artt. 600, 601, 602,705,708, 710, ecc. Cod. pen.),
ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni
esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si
chiudono con espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri
analoghi".
In tali casi, ufficio dell'interprete non è di applicare per
analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il
procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare
la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non
agevole delimitazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960,
della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento
all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
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