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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 27/1961

ECLI:IT:COST:1961:27
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del dibattimento davanti al Pretore di Milano, a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di contravvenzione all'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode di auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità costituzionale del citato articolo.

Si sostenne che, non essendo il mestiere di custode d'auto espressamente preveduto dall'art. 121 per gli adempimenti ivi richiesti - cioè la "iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza" - il farlo rientrare nella generica categoria di "mestieri analoghi", enunciata nello stesso articolo, implicherebbe un procedimento di interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 maggio 1960, premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre che sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello della tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità della interpretazione analogica", ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale, non potrebbe essere definito "indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della espressione 'mestieri analoghi'", rimise gli atti a questa Corte per la risoluzione della predetta questione. : La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

È noto che il principio in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto.

Spesso le norme penali si limitano a una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato.

In taluni casi le norme penali, nella determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni estensive (es.: artt. 600, 601, 602,705,708, 710, ecc.

Cod. pen.), ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si chiudono con espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri analoghi".

In tali casi, ufficio dell'interprete non è di applicare per analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960, della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del dibattimento davanti al Pretore di Milano, a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di contravvenzione all'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode di auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità costituzionale del citato articolo. Si sostenne che, non essendo il mestiere di custode d'auto espressamente preveduto dall'art. 121 per gli adempimenti ivi richiesti - cioè la "iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza" - il farlo rientrare nella generica categoria di "mestieri analoghi", enunciata nello stesso articolo, implicherebbe un procedimento di interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 maggio 1960, premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre che sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello della tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità della interpretazione analogica", ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale, non potrebbe essere definito "indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della espressione 'mestieri analoghi'", rimise gli atti a questa Corte per la risoluzione della predetta questione. : La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale. È noto che il principio in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano a una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato. In taluni casi le norme penali, nella determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni estensive (es.: artt. 600, 601, 602,705,708, 710, ecc. Cod. pen.), ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si chiudono con espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri analoghi". In tali casi, ufficio dell'interprete non è di applicare per analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960, della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 27/1961 — Fons Iuris — Fons Iuris