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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11266/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2576-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 24995/2022 [OSCURATO:PERSONA] , depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’adunanza in camera di consiglio del 27/2/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chie sto di essere ammessi al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l ’ importo di €. 215.992,00 ciascuno a titolo di compenso maturatoper le prestazioni professionali che gli stessi in qualità di avvocati avevano compiuto per la societàpoi fallita.Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4

1.2. Il giudice delegato ha ammesso gli istanti al passivo del fallimento per l’importo complessivo di €.202.044,81.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoopposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione anche per l’importo escluso.

1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - “l’importo già ammesso in sede di verifica dal G.D. è da ritenersi correttamente quantificato sia in relazione al valore della causa che all’attività professionale effettivamente svolta” ed “ in conformità alla tariffa professionale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ossia, il D.M. 127/2004)”; - il compenso spettante al professionista, infatti, può essere quantificato dal giudice secondo il suo discrezionale e prudente apprezzamento, non potendosi riconoscere portata vincolante ai parametri indicati nelle tariffe forensi, con l’unica limitazione rappresentata dal rispetto dei c.d.

“minimi e massimi tariffari” e con la precisazione che le valutazioni dell’organo giurisdizionale, se contenute entro tali limiti, non richiedono neppure una motivazione specifica; - è , dunque, evidente , ha concluso il tribunale, che, nel caso in esame, il giudice delegato ha provveduto alla corretta determinazione dell’importo del credito ammesso al passivo, nell’esercizio del suo potere discrezionale e nel rispetto dell’unico vincolo a tale discrezionalità, rappresentato dall’“inderogabilità dei parametri minimi”.

1.6. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione.

1.7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha nno chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto.Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4

1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l ’ unico motivo articolato, i ricorrenti , lamentando la violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 127/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’opposizione proposta sul rilievo che l ’ importo del credito ammesso al passivo era stato correttamente determinato dal giudice delegato nell ’ esercizio del suo potere discrezionale , senza, tuttavia, considerare che, in base al d.m. n. 1 27 cit., la liquidazione dei compensi dev’essere operata secondo il criterio fondamentale costituito dal “ valore della causa ”, rispetto al quale sono parametrati i minimi e massimi del relativoscaglione, come, del resto, gli opponenti avevano espressamente domandato, quando, con l’atto d’opposizione, aveva chiesto al tribunale di determinare il compenso maturato avendo riguardo al valore dei singoli giudizi così come indicato nel “ documento riepilogativo”depositato dagli opponenti nel corso del giudizio.

2.2. Il motivo è inammissibile.

L ’ inosservanza da parte del giudice dei parametri previsti dalla tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore in ragione dell’erronea determinazione del valore della domanda richiede, infatti, ai fini della specificità del motivo, che, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, il ricorso per cassazione specifichi, con la dovuta chiarezza, tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione del predetto valore e delle voci della tariffa professionale che in conseguenza sarebbero state violate.

2.3. In effetti, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 delle spese giudiziali configura un vizio in iudicandoe, pertanto, ai fini dell’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza doverespletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa (Cass.n. 22983 del 2014).

2.4. In sede di ricorso per cassazione, invero, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo(Cass. n. 10409 del 2016) .

2.5. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione, al di là della riproduzione del prospetto riepilogativo già depositato in giudizio (p. 5 e p. 11), non ha illustrato, con la dovuta chiarezza, gli elementi necessari per individuare con certezza, anche alla luce del relativo thema decidendum, l’effettivo valore dei singoli giudizi ed è, per l’effetto, inammissibile.

2.6. L’art. 6 , comma 2, prima parte, del d.m. n. 127/2004, applicabile ratione temporis , prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “ al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”, avendo riguardo, come chiarisce il comma 4, “al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”.

2.7. Il giudice, pertanto, al fine di determinare il valore della controversia, deve preliminarmente verificare se la somma Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 che è oggetto della domanda (quale emerge dal prospetto riprodotto in ricorso) sia o no manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, così come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente.

2.8. Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805del 2012; Cass. n. 13229 del 2010 ) , del resto, si è affermato e consolidato il principio secondo ilquale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitume l’effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.

2.9. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Cass. n.1805 del 2012; Cass. n. 18507 del 2018).

3. Il ricorso, per l’inammissibilità del motivo addotto , è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità delricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese di giudizio , che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2576-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 24995/2022 [OSCURATO:PERSONA] , depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’adunanza in camera di consiglio del 27/2/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chie sto di essere ammessi al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l ’ importo di €. 215.992,00 ciascuno a titolo di compenso maturatoper le prestazioni professionali che gli stessi in qualità di avvocati avevano compiuto per la societàpoi fallita.Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 1.2. Il giudice delegato ha ammesso gli istanti al passivo del fallimento per l’importo complessivo di €.202.044,81. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoopposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione anche per l’importo escluso. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - “l’importo già ammesso in sede di verifica dal G.D. è da ritenersi correttamente quantificato sia in relazione al valore della causa che all’attività professionale effettivamente svolta” ed “ in conformità alla tariffa professionale applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ossia, il D.M. 127/2004)”; - il compenso spettante al professionista, infatti, può essere quantificato dal giudice secondo il suo discrezionale e prudente apprezzamento, non potendosi riconoscere portata vincolante ai parametri indicati nelle tariffe forensi, con l’unica limitazione rappresentata dal rispetto dei c.d. “minimi e massimi tariffari” e con la precisazione che le valutazioni dell’organo giurisdizionale, se contenute entro tali limiti, non richiedono neppure una motivazione specifica; - è , dunque, evidente , ha concluso il tribunale, che, nel caso in esame, il giudice delegato ha provveduto alla corretta determinazione dell’importo del credito ammesso al passivo, nell’esercizio del suo potere discrezionale e nel rispetto dell’unico vincolo a tale discrezionalità, rappresentato dall’“inderogabilità dei parametri minimi”. 1.6. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha nno chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto.Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico motivo articolato, i ricorrenti , lamentando la violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 127/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’opposizione proposta sul rilievo che l ’ importo del credito ammesso al passivo era stato correttamente determinato dal giudice delegato nell ’ esercizio del suo potere discrezionale , senza, tuttavia, considerare che, in base al d.m. n. 1 27 cit., la liquidazione dei compensi dev’essere operata secondo il criterio fondamentale costituito dal “ valore della causa ”, rispetto al quale sono parametrati i minimi e massimi del relativoscaglione, come, del resto, gli opponenti avevano espressamente domandato, quando, con l’atto d’opposizione, aveva chiesto al tribunale di determinare il compenso maturato avendo riguardo al valore dei singoli giudizi così come indicato nel “ documento riepilogativo”depositato dagli opponenti nel corso del giudizio. 2.2. Il motivo è inammissibile. L ’ inosservanza da parte del giudice dei parametri previsti dalla tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore in ragione dell’erronea determinazione del valore della domanda richiede, infatti, ai fini della specificità del motivo, che, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, il ricorso per cassazione specifichi, con la dovuta chiarezza, tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione del predetto valore e delle voci della tariffa professionale che in conseguenza sarebbero state violate. 2.3. In effetti, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 delle spese giudiziali configura un vizio in iudicandoe, pertanto, ai fini dell’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza doverespletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa (Cass.n. 22983 del 2014). 2.4. In sede di ricorso per cassazione, invero, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo(Cass. n. 10409 del 2016) . 2.5. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione, al di là della riproduzione del prospetto riepilogativo già depositato in giudizio (p. 5 e p. 11), non ha illustrato, con la dovuta chiarezza, gli elementi necessari per individuare con certezza, anche alla luce del relativo thema decidendum, l’effettivo valore dei singoli giudizi ed è, per l’effetto, inammissibile. 2.6. L’art. 6 , comma 2, prima parte, del d.m. n. 127/2004, applicabile ratione temporis , prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “ al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”, avendo riguardo, come chiarisce il comma 4, “al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”. 2.7. Il giudice, pertanto, al fine di determinare il valore della controversia, deve preliminarmente verificare se la somma Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 che è oggetto della domanda (quale emerge dal prospetto riprodotto in ricorso) sia o no manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, così come determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente. 2.8. Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805del 2012; Cass. n. 13229 del 2010 ) , del resto, si è affermato e consolidato il principio secondo ilquale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitume l’effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. 2.9. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Cass. n.1805 del 2012; Cass. n. 18507 del 2018). 3. Il ricorso, per l’inammissibilità del motivo addotto , è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2023n. 2576 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità delricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese di giudizio , che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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