CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 35146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2026 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, esclusa la contestata recidiva, in mesi quattro di reclusione ed Euro 688,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. In particolare ha censurato la valutazione ai fini del diniego di fatti successivi a quelli per cui si procede nonché la mancata considerazione delle note conclusive depositate dalla difesa. 2. Il ricorso é manifestamente infondato. Va in primo luogo rilevato che non risulta che la difesa abbia depositato note scritte conclusive nel giudizio di appello celebrato ex art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020 (come del resto attestato dalla stessa Corte d'appello- pg. 2 sentenza). Con riguardo alla questione dedotta, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per qualificare il fatto come "una bagatella" negando quindi, in altri termini, la particolare tenuità del fatto ed inoltre, a corroborare tale giudizio, ha posto in rilievo che nel corso della successiva attività di indagine erano stati rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato e nella sua autovettura ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente nonché materiale destinato al confezionamento. In ordine a tali ultimi elementi, va rilevato che in tema .di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche all'art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi solo perché espressivi di capacità a delinquere (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023., Rv. 285360). 3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente vacondannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consi 1 tensore [OSCURATO:PERSONA] O 1 OTT 2026 L'ASSISTENT Gi TDIZIARIO Dott.ssa Ka a lemertte 3