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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21280/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha disposto la revoca del regime di semilibertà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondando il relativo giudizio sulle significative violazioni del programma trattamentale da parte del sottoposto, in particolare per quanto concerne la gestione dell'attività lavorativa, che costituisce un elemento essenziale del percorso risocializzante cui la misura è preordinata (essendosi il semilibero accordato con il datore di lavoro affinché le retribuzioni non venissero accreditate sul conto della direzione di istituto e le ferie fruite non venissero comunicate, non consentendo la rintracciabilità del soggetto); ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure, volte a evidenziare un andamento complessivamente positivo della misura alternativa, si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha disposto la revoca del regime di semilibertà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondando il relativo giudizio sulle significative violazioni del programma trattamentale da parte del sottoposto, in particolare per quanto concerne la gestione dell'attività lavorativa, che costituisce un elemento essenziale del percorso risocializzante cui la misura è preordinata (essendosi il semilibero accordato con il datore di lavoro affinché le retribuzioni non venissero accreditate sul conto della direzione di istituto e le ferie fruite non venissero comunicate, non consentendo la rintracciabilità del soggetto); ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure, volte a evidenziare un andamento complessivamente positivo della misura alternativa, si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 21280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris