Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04733/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11153-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona di soci ed entrambi legali rappresentanti, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2636/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11153 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 11153/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la correttezza dell'iter notificatorio dell'appello, in quanto la documentazione attestante la spedizione del plico contenente l'atto impugnatorio consiste in un "semplice foglio firmato dalla stessa Agenzia delle entrate comunque privo della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione di Poste italiane" che avrebbe dovuto certificare di aver ricevuto l'atto in questione; aggiunge che l'avviso di ricevimento depositato dall'Ufficio non contiene la data di spedizione.

Si costituisce con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 1.11 ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 comma 2 in combinato disposto con l'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92, dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inidoneo al fine di provare la tempestività dell'appello il deposito dell'avviso di ricevimento, preso atto della produzione di documentazione attestante la data di spedizione (30.9.2016, come da documento dell'agenzia delle entrate riprodotto, con timbro a secco riportante la data di spedizione) e la data di ricezione (10.6.2016), preso atto del deposito dell'appello in CTR in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La censura è fondata. 2.1.Le Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, hanno affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio, postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia „certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza";

2.2. E' stato altresì statuito che: -nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Cass. n. 24726/2022); -nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam" (Cass. 19547/2019).

3. Nella specie è corretta la statuizione della CTR, nella parte in cui ha ritenuto non idoneo il documento prodotto dall'Agenzia delle entrate a dimostrare la data di spedizione dell'appello, trattandosi di un atto formato dalla stessa Agenzia e non già da Poste italiane; preso atto che nella cartolina di ricevimento dell'atto di appello è indicata la data di spedizione (30.9.2016) - come peraltro riconosciuto anche dal controricorrente a pag. 6 del controricorso- e che l'asseverazione della data di spedizione da parte dell'Ufficio postale dell'avviso di ricevimento con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale (Cass. n. 24726/2022), l'appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR era tempestivo.

Peraltro l'Ufficio ha dimostrato, in base all'avviso di ricevimento, che l'atto è stato ricevuto dal destinatario in data 10.10.2016 a fronte del deposito della sentenza di primo grado 1.3.2016 (con scadenza il 3 ottobre 2016), e quindi nei termini di legge.

4. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11153-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona di soci ed entrambi legali rappresentanti, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2636/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11153 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 11153/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la correttezza dell'iter notificatorio dell'appello, in quanto la documentazione attestante la spedizione del plico contenente l'atto impugnatorio consiste in un "semplice foglio firmato dalla stessa Agenzia delle entrate comunque privo della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione di Poste italiane" che avrebbe dovuto certificare di aver ricevuto l'atto in questione; aggiunge che l'avviso di ricevimento depositato dall'Ufficio non contiene la data di spedizione. Si costituisce con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 1.11 ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 comma 2 in combinato disposto con l'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92, dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inidoneo al fine di provare la tempestività dell'appello il deposito dell'avviso di ricevimento, preso atto della produzione di documentazione attestante la data di spedizione (30.9.2016, come da documento dell'agenzia delle entrate riprodotto, con timbro a secco riportante la data di spedizione) e la data di ricezione (10.6.2016), preso atto del deposito dell'appello in CTR in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La censura è fondata. 2.1.Le Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, hanno affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio, postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia „certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"; 2.2. E' stato altresì statuito che: -nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Cass. n. 24726/2022); -nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam" (Cass. 19547/2019). 3. Nella specie è corretta la statuizione della CTR, nella parte in cui ha ritenuto non idoneo il documento prodotto dall'Agenzia delle entrate a dimostrare la data di spedizione dell'appello, trattandosi di un atto formato dalla stessa Agenzia e non già da Poste italiane; preso atto che nella cartolina di ricevimento dell'atto di appello è indicata la data di spedizione (30.9.2016) - come peraltro riconosciuto anche dal controricorrente a pag. 6 del controricorso- e che l'asseverazione della data di spedizione da parte dell'Ufficio postale dell'avviso di ricevimento con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale (Cass. n. 24726/2022), l'appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR era tempestivo. Peraltro l'Ufficio ha dimostrato, in base all'avviso di ricevimento, che l'atto è stato ricevuto dal destinatario in data 10.10.2016 a fronte del deposito della sentenza di primo grado 1.3.2016 (con scadenza il 3 ottobre 2016), e quindi nei termini di legge. 4. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de
Sentenza Cassazione n. 04733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris