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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42500/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivi di identiche censure già formulate in sede di gravame e correttamente confutate dai Giudici di merito che hanno evidenziato come la percentuale del 95 per cento di somiglianza vocale di cui alla perizia è la percentuale massima raggiungibile ai fini dell'identificazione vocale, dato che, unitamente all'intestazione formale dell'utenza in uno all'assenza di allegazioni ragionevoli di segno contrario al diretto utilizzo della stessa ha condotto ad individuare nel ricorrente il soggetto le cui captazioni sono state ritenute significative ai fini della dichiarata responsabilità; osservato che generico risulta anche il motivo nella parte in cui, senza prendere in esame la motivazione della Corte territoriale sopra espressa, enuncia principi di diritto che non vengono in alcun modo rapportati alla concreta situazione esaminata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivi di identiche censure già formulate in sede di gravame e correttamente confutate dai Giudici di merito che hanno evidenziato come la percentuale del 95 per cento di somiglianza vocale di cui alla perizia è la percentuale massima raggiungibile ai fini dell'identificazione vocale, dato che, unitamente all'intestazione formale dell'utenza in uno all'assenza di allegazioni ragionevoli di segno contrario al diretto utilizzo della stessa ha condotto ad individuare nel ricorrente il soggetto le cui captazioni sono state ritenute significative ai fini della dichiarata responsabilità; osservato che generico risulta anche il motivo nella parte in cui, senza prendere in esame la motivazione della Corte territoriale sopra espressa, enuncia principi di diritto che non vengono in alcun modo rapportati alla concreta situazione esaminata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris