CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 24852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PRATO. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]\ rt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Prato, ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato, del decreto di convalida del sequestro probatorio di 1220 capi di abbigliamento emesso dal PM in relazione al delitto di cui all'ad 474 cp. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione degli artt 325 e 253 cpp 247 e ss cpp e per la motivazione apparente. Il ricorrente ha denunziato la contraddizione interna al provvedimento, che in una parte avrebbe affermato la presa visione delle immagini, che aveva consentito al PM di procedere alla convalida del sequestro con finalità di accertamento mentre da altra parte emergerebbe l'assenza di riproduzioni fotografiche dei reperti sottoposti a sequestro. Per altro verso la descrizione del marchio sarebbe fondata su presunzioni. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere e ricordare il consolidato orientamento elaborato cla questa Corte nella sua massima espressione e costantemente seguito dalle Sezioni semplici, secondo il quale in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004) Rv. 226710. Nella fattispecie in esame la difesa denunzia in sostanza un vizio di motivazione illogica ipotizzando la contraddittorietà della giustificazione non deducibile col ricorso per cassazione, per di più neppure ravvisabile nel provvedimento impugnato. In esso ,infatti, si è evidenziata la legittimità del decreto di sequestro sia in relazione al fumus del reato sia quanto alle finalità di accertamento; si è dato atto che - come ricavabile agevolmente dal decreto di convalida emesso dal PM - tutti gli elementi distintivi del marchio della competizione internazionale di calcio denominata "[OSCURATO:PERSONA]" erano presenti nei capi di abbigliamento sequestrati essendo, pertanto, idonei a ledere la fede pubblica ed intergare il delitto per cui è procedimento mentre la finalità di accertamento è stata correttamente colta nella necessità di proseguire gli circa la contraffazione dei marchi. Si tratta di motivazione che fornisce una chiara spiegazione delle ragioni della decisione, in nulla essendo assimilabile ad una motivazione apparente o assente. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurkremila in favore della cassa delle ammende. • Deciso il 9.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de Gregorio D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]