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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 22447/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3285-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale difensore costituito per [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n. 29389-2021 R.G., rapp. e dif. da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - per la correzione dell’ordinanza n. 3045/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 01/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di dif ensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] S .

C .

A .

R .

L . ha proposto un’istanza volta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 3045/2023, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui, rigettato il ricorso proposto dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quest’ultima è stata condannata, altresì, al pagamento delle spese di legittimità in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ; che l'istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che, dagli atti di causa, emerge che l’ ANTONUCCIO aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ex art. 93 cod. proc. civ.; che in primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, essendo stata piuttosto avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; che può, quindi, procedersi alla correzione del provvedimento in questione, che manca, tanto in motivazione, quanto in dispositivo (come puntualmente osservato nell’istanza di correzione in esame), della statuizione sulla distrazione: pronuncia, questa, che risulta esserestata, invero, domandata, nel corso del definito giudizio di legittimità, col controricorso per cassazione e ribadita nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 3045/2023 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo che, rispettivamente dopo le parole “che si liquidano come da dispositivo” (cfr. p. 5, penultimo cpv. della motivazione) e “ed agli accessori di legge” (cfr. p. 6, secondo rigo, del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’ AVV . [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosene anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.

Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3285-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale difensore costituito per [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n. 29389-2021 R.G., rapp. e dif. da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - per la correzione dell’ordinanza n. 3045/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 01/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di dif ensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] S . C . A . R . L . ha proposto un’istanza volta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 3045/2023, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui, rigettato il ricorso proposto dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quest’ultima è stata condannata, altresì, al pagamento delle spese di legittimità in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ; che l'istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che, dagli atti di causa, emerge che l’ ANTONUCCIO aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ex art. 93 cod. proc. civ.; che in primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, essendo stata piuttosto avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; che può, quindi, procedersi alla correzione del provvedimento in questione, che manca, tanto in motivazione, quanto in dispositivo (come puntualmente osservato nell’istanza di correzione in esame), della statuizione sulla distrazione: pronuncia, questa, che risulta esserestata, invero, domandata, nel corso del definito giudizio di legittimità, col controricorso per cassazione e ribadita nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 3045/2023 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo che, rispettivamente dopo le parole “che si liquidano come da dispositivo” (cfr. p. 5, penultimo cpv. della motivazione) e “ed agli accessori di legge” (cfr. p. 6, secondo rigo, del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’ AVV . [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosene anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.”. Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sul
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