CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Crotone avverso la sentenza del 07/05/2022 della Cok di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'errore di fatto che conduce ex art. 625-bis cod. proc. pen. all'annullamento di un provvedimento della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali la Corte sia incorsa nel leggere gli atti del giudizio di legittimità. Inoltre, la inesatta percezione dei dati processuali deve avere prodotto una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto (Sez. Un.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). Pertanto, non rilevano errori valutativi o di giudizio e l'errore di fatto censurabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di dati direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, tale da supporre la esistenza di un fatto la cui realtà è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui realtà è invece certa. In entrambi i casi, il fatto deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, cioè l'errore deve essere consistito nella fallace supposizione (nei termini di una "invenzione" o di una "omissione") di un fatto realmente influente sull'esito del processo, effettivamente incidente sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità. 2. Nel caso in esame nel ricorso contro la sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 2/05/2022) presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si deduce «errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. in relazione alla confermata applicazione della pena, palesemente falsa nella sua quantificazione vista l'erroneamente contesta aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1. cod. pen.». Si assume che la Corte di appello aveva rideterminato la pena ponendo come pena-base quella prevista dal reato per il reato ex art. 629, comma 2, cod. peli. di cui al capo 50 delle imputazioni con l'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., (avendo già la Corte di appello escluso l'aggravante ex art. 628, comma 3 n, 3, cod. pen.) e che la Corte di cassazione avrebbe errato nel considerare corretto il riconoscimento della aggravante (cosi dichiarando inammissibile il ricorso anche sul punto) per la compresenza di Brugnano e di altro soggetto (Procopio) nell'intimidazione ai danni di Caccia perché, secondo il ricorrente, la norma «prevede la consumazione del reato insieme ad altre 5 persone» (p. 3 del ricorso). Risulta evidente, allora, che quel che si deduce nel ricorso in esame non è un errore di fatto ma sarebbe, semmai, un errore di diritto, peraltro insussistente perché l'aggravante ex art, 628, comma 3, n. 1 cod. pen. richiede la compresenza di «più persone», espressione che si riferisce alla compresenza di almeno due persone (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116). 3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e dalla inammissibilità deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentg,al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa