CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amministrativa, in persona del Commissario liquidatore protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 6809/2019 depositato il20/7/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., ha propostoricorso per cassazione nei confronti del decreto n. 1965/2022, del21/7/2022, R.G. n. 6809/2019, pronunciato dal Tribunale di Roma ecomunicato in data 25/7/2022.Numero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Con tale ultimo provvedimento, il Tribunale capitolino, riformando ladecisione negativa assunta dal Commissario liquidatore, ha ammessol’insinuazione allo stato passivo della LCA proposta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], asua volta fondata sulla sentenza resa nel giudizio instaurato con ricorsor.g. 11771/2011, depositato in data 21/12/2011 presso il [OSCURATO:PERSONA] – Sezione lavoro, conclusosi con sentenza n. 3378, pubblicata il12/7/2017, passata in giudicato, con la quale era stata dichiaratal’illegittimità della revoca del suo incarico di lavoro professionale ed eranostate condannate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Catania,in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno – commisuratonella somma mensile di € 2.166,73 - dalla data del 17/3/2011 a quella dilegittima risoluzione del rapporto.3. L’opposizione allo stato passivo della lavoratrice è stata accolta dalTribunale di Roma, rilevando che la stessa “è fondata e meritaaccoglimento, per la assorbente ragione che la responsabilità solidale dellaCroce Rossa Italiana in relazione al credito dell’opponente, certamenterisalente ad epoca precedente al riordino della CRI di cui al d.lgs. n.178/12, è stata accertata con sentenza passata in giudicato in epocaprecedente al provvedimento di liquidazione coatta amministrativadell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’art. 2 delmedesimo d.lgs., deve provvedere al ripiano dell’indebitamento pregressodi CRI mediante procedura concorsuale. La quantificazione del dettocredito, operata dall’opponente sulla base dei criteri indicati nella sentenzache lo ha accertato, d’altra parte, non ha costituito oggetto di alcunacontestazione da parte della procedura convenuta […]”.4. Avverso tale provvedimento collegiale ha proposto ricorso percassazione l’Ente strumentale in LCA, sulla scorta di un motivo dicontestazione.5. La creditrice si è costituita con controricorso.Numero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/20266. Il Presidente coordinatore ha emesso una proposta di definizioneaccelerata dal ricorso, con provvedimento in data 15 novembre 2025.7. La procedura ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.8. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/5/2026, in vista dellaquale la medesima ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dalla procedura liquidatoria si fonda su un motivo didoglianza che può essere così compendiato:- violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, comma 2, d.lgs. 178/2012in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui ilTribunale ha riconosciuto l’imputabilità del credito a E.S.A.C.R.I. in L.C.A.,successivamente alla data del 31/12/2013.2. Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“Il ricorso attiene a un credito risarcitorio da illegittima risoluzione di unrapporto di collaborazione professionale. Il credito è stato ammesso insede di opposizione al passivo perché definitivamente accertato equantificato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. Findall’inizio la procedura aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva,alla luce del d.lgs. n. 178/2012. Il tribunale ha ritenuto assorbente insenso contrario che la responsabilità solidale, essendo il credito risalente aepoca precedente al riordino della CRI di cui al d.lgs. n. 178/2012, erastata accertata con sentenza già passata in giudicato, rispetto alprovvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell’ente strumentalealla CRI che, ai sensi dell’art. 2 del medesimo d.lgs., deve provvedere alripiano dell’indebitamento pregresso mediante procedura concorsuale. Nelricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, comma2, d.lgs. 178/2012 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., nellaparte in cui il tribunale ha riconosciuto l’imputabilità del credito alla l.c.a.Numero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/2026successivamente alla data del 31.12.2013. Il tribunale avrebbe errato nelnon considerare la differenza tra il regime anteriore e successivo allariorganizzazione, essendo il credito risarcitorio riferibile, per voci relativeal periodo di lavoro successivo a 1.1.2014, a un rapporto giuridico colcomitato provinciale. Il ricorso appare inammissibile perché non calibratosulla ratio decisionale del decreto impugnato e perché comunque inidoneoa scardinarla. Tale ratio è basata sulla rilevanza del giudicato esterno, cheè stato inteso come riferibile a un danno (da illegittima revoca dell’incaricoprofessionale) patito in conseguenza della mancata prestazione di attivitàdi lavoro. In base all'accertamento conseguente all'esegesi del giudicato,la pretesa azionata doveva considerarsi compresa - questo è il senso dellastatuizione del tribunale - nell’alveo debitorio trasferito all’entestrumentale. Ogni diversa asserzione della procedura ricorrente non tieneconto di simile giudizio, del quale pretende una revisione a prescindere;revisione che però non è in linea con la specificità della statuizioneimpugnata, giacché nessuna censura è stata prospettata quantoall'interpretazione del giudicato posto al fondo dell'ammissione”.3. Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.In effetti, come già correttamente rilevato nella proposta di definizioneanticipata, si deve osservare che nessuna contestazione sufficientementespecifica è stata mossa relativamente all’ambito oggettivo e soggettivo delgiudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Catania, resa all’esitodi un giudizio ordinario instaurato con ricorso depositato in data21/12/2011, non potendosi certo trasformare il giudizio di opposizione allostato passivo in una impugnazione – che non venne svolta – nei confrontidella predetta decisione di merito, passata in giudicato prima dell’aperturadella L.C.A.A tale primo fondamentale rilievo se ne deve, poi, aggiungere unoulteriore. Il motivo rileva la presunta erroneità della decisione nella partein cui “il tribunale ha riconosciuto l’imputabilità del credito alla l.c.a.Numero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/2026successivamente alla data del 31.12.2013”. Ma tale critica non siconfronta con la motivazione della decisione, nella parte in cui individua ilfatto genetico dell’obbligo risarcitorio nel 2011 e, quindi, in epocaantecedente il riordino della [OSCURATO:PERSONA] italiana, mentre il fatto che ilrisarcimento sia calcolato attraverso una imputazione mensile rappresentaunicamente una tecnica di liquidazione del pregiudizio monetario subitodal professionista, il cui rapporto di collaborazione sia statoillegittimamente revocato, essendo pur sempre tale revoca illegittima –come appunto accertato con sentenza irrevocabile – ad aver determinatoil danno, che mantiene una sua fondamentale unicità, pur essendoevidentemente destinato ad aumentare al trascorrere del tempo fino aquando la situazione legittima non sia ripristinata.Ma il motivo di ricorso inizialmente formulato mette in discussione lariferibilità soggettiva delle conseguenze risarcitorie soltanto dal 2013 inavanti, quando, tuttavia, l’imputabilità soggettiva del fatto generatore delcredito risarcitorio si era già cristallizzata, così come stabilito dallasentenza del 2017, il cui giudicato “copre” non soltanto il dedotto, maanche il deducibile, ferma la rilevabilità dei soli fatti sopravvenuti.Si è infatti ritenuto che in tema di limiti oggettivi del giudicato,quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo allasituazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momentodella decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengonoalla sua formazione (Sez. 2, ord. n. 24432 del 03/09/2025); del pari si ècostantemente precisato che, con riferimento ai limiti oggettivi delgiudicato, l’ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo eriguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi nonsoltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche atutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici,essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. ex multis Cass. n. 1259 delNumero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/202611/1/2024; Cass. n. 33021 del 9/11/2022; Cass. n. 19113 del18/7/2018).Si consideri, infine, per completezza, che ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 28settembre 2012, n. 178 (Riordino della CRI fino alla liquidazione) “1. LaCRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1ºgennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume ladenominazione di «Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] italiana», di seguitodenominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblicocome ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità diconcorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione”; del pari,l’art. 4, comma 3 dello stesso articolato normativo prevede che “Sino al31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidentedell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRImediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A talefine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati econ riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, edistituisce apposita gestione separata, nella quale confluisconoesclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata indata anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente”.Orbene, nella specie si è, appunto, di fronte ad un evento dannoso che –con decisione passata in giudicato – è stato individuato come verificatosiantecedentemente al 31/12/2011 (risultando irrilevante il momentosuccessivo in cui lo stesso è stato accertato giudizialmente), di cui l’Entestrumentale – ed oggi la L.C.A. – è chiamato a rispondere. Una diversainterpretazione andrebbe di contrario avviso rispetto alla finalitàperseguita dal legislatore di riorganizzare e promuovere l’attività dellaC.R.I. senza il peso – che ne avrebbe evidentemente minato l’operatività –dei debiti pregressi.Numero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/20264. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, comma 3, c.p.c. contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quartocomma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abusodel processo che la conformità della decisione definitiva a quellainizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U.13.10.2023, n. 28540). Del resto, come ha soggiunto la più recente Cass.S.U., ord. n. 29708 del 11/11/2025, la conformità della decisione allaproposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.,costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragioneaggiuntiva rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti dellacontroparte, al pagamento della somma equitativamente determinata diEuro 6.000, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.500 infavore della Cassa delle ammende.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200# (di cuianticipazioni per euro 200), oltre a spese generali ed accessori come perlegge;Numero registro generale 20359/2022Numero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 17997/2026Data pubblicazione 04/06/2026condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500 afavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed inquanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il Presidente