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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 30598/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23571-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 120 in ROMA, PIAllA CAMPITELLI 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e, - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 349/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 23571/2016 Premesso che con sent. n. 60/2016, pubblicata 1'11 aprile 2016, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all'accertamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., del difetto di giusta causa nel recesso della preponente (comunicato con lettera in data 28 maggio 2012) dal rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione, con incarico conferito in via esclusiva, di commissioni pubblicitarie inerenti elenchi telefonici, nonché, e conseguentemente, diretto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, della indennità ex art. 1751 cod. civ., delle indennità suppletiva di clientela e meritocratica previste dagli A.E.C., oltre al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte e al risarcimento dei danni ai sensi del comma 4 dell'art. 1751; - che la Corte: (a) esaminato il materiale istruttorio acquisito al giudizio, sia di natura documentale, sia testimoniale, ha ritenuto provata la condotta posta a giustificazione del recesso, e cioè avere l'agente svolto un'attività parallela a quella oggetto del rapporto in essere con la società, consistita nella organizzazione e formazione di un gruppo di agenti [OSCURATO:PERSONA] (fra quelli coordinati dalla stessa Crestani come [OSCURATO:PERSONA]) per promuovere prodotti Vodafone commercializzati da una società operante nella stessa zona dell'agente e facente capo al marito di quest'ultima; (b) ha accertato l'incompatibilità di tale condotta con le previsioni del contratto di agenzia, in particolare con il pattuito obbligo dell'agente "a non svolgere altre attività di intermediazione per tutta la durata" dello stesso; (c) ha, di tale condotta, verificato i molteplici aspetti di gravità, ritenendola idonea a precludere la possibilità di prosecuzione del rapporto; (d) ha escluso la fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni maturate e non percepite, non avendo la ricorrente mai contestato né l'estratto conto provvigioni aggiornato al 30 giugno 2012, né l'avvenuto pagamento delle somme ivi esposte; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Crestani con due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]); - che entrambe le parti hanno depositato memoria; rilevato che con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e/o vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per avere la sentenza di appello ritenuto il recesso della preponente fondato su giusta causa in esito ad un'errata valutazione delle risultanze istruttorie;- che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza oggetto di impugnazione respinto la domanda di riconoscimento delle provvigioni maturate nel corso del rapporto e non percepite, in contrasto con le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1749 cod. civ., che prevedono il diritto dell'agente di avere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ed in particolare un estratto dei libri contabili, e la nullità di ogni patto contrario; osservato che il primo motivo è inammissibile; - che, infatti, là dove denuncia il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., esso non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.) è dedotto, "esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza" (Cass. n. 18421/2009); - che è stato conseguentemente e ripetutamente affermato che il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015); - che il motivo in esame risulta inammissibile anche per ciò che attiene al vizio di cui all'art. 360 n. 5, stante la preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (c.d.

"doppia conforme"); né la ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi: n. 19001/2016; n. 26774/2016; n. 20994/2019); - che, in definitiva, il primo motivo di ricorso si sostanzia nella richiesta, costituente di per sé autonoma ragione di inammissibilità, di un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, difforme da quello dei giudici di merito e rispondente, invece, alla ricostruzione operata dalla parte; mentre è del tutto consolidato il principio, per il quale spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 25608/2013, fra le numerose conformi); - che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo; - che, infatti, esso non si confronta con la ragione decisoria posta dalla Corte territoriale a sostegno delle proprie conclusioni (di infondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni), vale a dire con quella parte della motivazione della sentenza in cui la Corte ha rilevato come la ricorrente non avesse mai contestato, tanto in primo grado come in appello, l'estratto conto delle provvigioni aggiornato al 30/6/2012 (con l'indicazione in dettaglio degli importi maturati a tale titolo e dei premi, sino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, e del relativo saldo), né avesse in alcun modo contestato l'avvenuto (e documentato) pagamento delle somme ivi esposte; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23571-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 120 in ROMA, PIAllA CAMPITELLI 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e, - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 349/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 23571/2016 Premesso che con sent. n. 60/2016, pubblicata 1'11 aprile 2016, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all'accertamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., del difetto di giusta causa nel recesso della preponente (comunicato con lettera in data 28 maggio 2012) dal rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione, con incarico conferito in via esclusiva, di commissioni pubblicitarie inerenti elenchi telefonici, nonché, e conseguentemente, diretto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, della indennità ex art. 1751 cod. civ., delle indennità suppletiva di clientela e meritocratica previste dagli A.E.C., oltre al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte e al risarcimento dei danni ai sensi del comma 4 dell'art. 1751; - che la Corte: (a) esaminato il materiale istruttorio acquisito al giudizio, sia di natura documentale, sia testimoniale, ha ritenuto provata la condotta posta a giustificazione del recesso, e cioè avere l'agente svolto un'attività parallela a quella oggetto del rapporto in essere con la società, consistita nella organizzazione e formazione di un gruppo di agenti [OSCURATO:PERSONA] (fra quelli coordinati dalla stessa Crestani come [OSCURATO:PERSONA]) per promuovere prodotti Vodafone commercializzati da una società operante nella stessa zona dell'agente e facente capo al marito di quest'ultima; (b) ha accertato l'incompatibilità di tale condotta con le previsioni del contratto di agenzia, in particolare con il pattuito obbligo dell'agente "a non svolgere altre attività di intermediazione per tutta la durata" dello stesso; (c) ha, di tale condotta, verificato i molteplici aspetti di gravità, ritenendola idonea a precludere la possibilità di prosecuzione del rapporto; (d) ha escluso la fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni maturate e non percepite, non avendo la ricorrente mai contestato né l'estratto conto provvigioni aggiornato al 30 giugno 2012, né l'avvenuto pagamento delle somme ivi esposte; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Crestani con due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]); - che entrambe le parti hanno depositato memoria; rilevato che con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e/o vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per avere la sentenza di appello ritenuto il recesso della preponente fondato su giusta causa in esito ad un'errata valutazione delle risultanze istruttorie;- che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza oggetto di impugnazione respinto la domanda di riconoscimento delle provvigioni maturate nel corso del rapporto e non percepite, in contrasto con le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1749 cod. civ., che prevedono il diritto dell'agente di avere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ed in particolare un estratto dei libri contabili, e la nullità di ogni patto contrario; osservato che il primo motivo è inammissibile; - che, infatti, là dove denuncia il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., esso non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.) è dedotto, "esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza" (Cass. n. 18421/2009); - che è stato conseguentemente e ripetutamente affermato che il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015); - che il motivo in esame risulta inammissibile anche per ciò che attiene al vizio di cui all'art. 360 n. 5, stante la preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (c.d. "doppia conforme"); né la ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi: n. 19001/2016; n. 26774/2016; n. 20994/2019); - che, in definitiva, il primo motivo di ricorso si sostanzia nella richiesta, costituente di per sé autonoma ragione di inammissibilità, di un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, difforme da quello dei giudici di merito e rispondente, invece, alla ricostruzione operata dalla parte; mentre è del tutto consolidato il principio, per il quale spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 25608/2013, fra le numerose conformi); - che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo; - che, infatti, esso non si confronta con la ragione decisoria posta dalla Corte territoriale a sostegno delle proprie conclusioni (di infondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni), vale a dire con quella parte della motivazione della sentenza in cui la Corte ha rilevato come la ricorrente non avesse mai contestato, tanto in primo grado come in appello, l'estratto conto delle provvigioni aggiornato al 30/6/2012 (con l'indicazione in dettaglio degli importi maturati a tale titolo e dei premi, sino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, e del relativo saldo), né avesse in alcun modo contestato l'avvenuto (e documentato) pagamento delle somme ivi esposte; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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