CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato l'ordinanza cautelare dispositiva degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia il 24 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. Il ricorrente, nella sua qualità di componente della Commissione regionale Tributaria Lombardia - sezione distaccata di Brescia -e, in particolare, del Collegio giudicante chiamato a delibare, il 7 marzo 2019, in grado di appello, il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società riconducibile ai figli di tale [OSCURATO:PERSONA], in cambio di una somma di denaro, avrebbe omesso di astenersi, influenzando in tal modo la decisione finale poi depositata a dicembre 2019. Secondo i Giudici della cautela, infatti, i rapporti economici intrattenuti dal prevenuto con [OSCURATO:PERSONA], in uno con lo stretto rapporto esistente con il difensore della impresa nel giudizio tributario (ragioniere [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dalla decisione, omissione questa pacificamente determinata dalla corresponsione di denaro da parte dell'imprenditore. Il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti bancari, dagli esiti della perquisizione presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dagli esiti delle intercettazioni telefoniche. 2. Avverso la ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione alle censure difensive, travisamento della prova per omessa valutazione di argomentazioni difensive in punto di gravità indiziaria in relazione alla consumazione del reato di corruzione in atti giudiziari. Per l'integrazione del reato de quo, l'atto contrario (mancata astensione) deve essere determinato dalla dazione di una qualche utilità, ovvero posto in essere sapendo che verrà successivamente corrisposta una utilità. Nell'ordinanza genetica il primo giudice riconosceva la impossibilità di rintracciare i rapporti economici riconducibili al pactum sceleris intervenuto con l'indagato, risultando quindi impossibile stabilire se l'accordo fosse intervenuto prima dell'udienza del 7 marzo 2019, ovvero successivamente alla decisione della commissione tributaria. Il provvedimento impugnato non ha offerto adeguata motivazione a siffatta censura, limitandosi il Tribunale del riesame a sottolineare come il potere decisorio, e quindi l'atto del pubblico ufficiale, si estrinsecò nel dicembre 2019, con il deposito della motivazione, e non già il 7 marzo 2019 con la pubblicazione del dispositivo. E' del tutto apodittico affermare che la evidente sproporzione tra i versamenti accertati e il valore della causa oggetto dell'accordo corruttivo possa essere spiegata dalla esistenza di un più ampio accordo illecito intervenuto tra l'indagato e Bentivoglio. Nella stessa ricostruzione offerta dal Pubblico ministero, l'unico episodio oggetto di contestazione afferisce al ricorso tributario discusso e deciso all'udienza del 7 marzo 2019; nessun ulteriore accordo illecito viene contestato e perciò dimostrato. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alle censure difensive, travisamento della prova per omessa valutazione di argomentazioni difensive in punto di esigenze cautelari. Con la memoria difensiva, si evidenziava che l'indagato aveva depositato richiesta di sospensione dall'attività giurisdizionale, richiesta accolta dal Consiglio di Presidenza. Non sussisteva, pertanto, alcun pericolo di reiterazione della condotta. In particolare, nell'ordinanza impugnata si fa riferimento al fatto che l'episodio corruttivo "si è collocato in un più ampio mercimonio della funzione pubblica da parte dell'indagato il quale si è posto a disposizione di diversi soggetti e ha, in tal modo mostrato di avere una vasta rete di relazioni con imprenditori locali con i quali ha sviluppato anche condotte di criminalità economica". Tali conclusioni sono del tutto infondate, siccome non emergenti dai riscontri investigativi versati nel fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che, secondo un pacifico principio, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra tante, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). E' stato anche sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Pertanto, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 3. Va, inoltre, osservato che è configurabile il delitto di corruzione in atti giudiziari anche nel caso in cui la condotta corruttiva sia posta in essere, come nel caso in esame, per favorire una delle parti in un processo tributario in quanto, attraverso il riferimento al processo civile, penale o amministrativo, l'art. 319-ter cod. pen. include ogni tipo di processo, anche quello contabile o tributario, che, per la corrispondenza delle posizioni giuridiche tutelate, è riconducibile all'ambito della giurisdizione civile o amministrativa (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 - 01). Inoltre, quanto al momento consumativo del reato di corruzione in atti giudiziari e alla natura dello stesso, occorre ricordare che il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta "susseguente", essendo, peraltro, indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva e oggettiva alterando la dialettica processuale (Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020, Calò, Rv. 278963; Sez. 6, n. 48100 del 09/10/2019, Parisi, Rv. 277411); 4.Ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fornito risposta puntuale ed esaustiva alle deduzioni della difesa, qui reiterate, in merito alla motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. In particolare, ha evidenziato: - le dichiarazioni ammissive dell'accordo corruttivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale rappresentava di avere avuto il ruolo di intermediario tra l'indagato e Bentivoglio, di avere movimentato le somme di denaro provenienti dall'imprenditore, che erano destinate all'odierno ricorrente, dopo la notifica della fissazione del giudizio di secondo grado e cioè il 5 febbraio 2019, nonché di avere, in occasione di un incontro presso la sede della società di Bentivoglio, rassicurato tutti i presenti "circa il successo della regionale"; - il rinvenimento dei due bonifici bancari, disposti il 3 aprile 2019 e il 6 giugno 2019 dalla società del Bentivoglio in favore di [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 160.000,00, provviste trasferite subito dopo, previa interposizione di soggetti terzi, a beneficio dell'odierno ricorrente. Trattasi di bonifici e versamenti coevi rispetto all'udienza di trattazione del giudizio di secondo grado e al deposito della sentenza conclusiva dell'appello nei confronti della società dei figli di Bentivoglio;- l'insussistenza di una plausibile giustificazione a che [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza della provvista utilizzata dal correo per le movimentazioni di denaro: nella scrivania del giudice tributario era, infatti, riscontrata una copia dell'estratto conto del rapporto finanziario intestato all'intermediario e riportante i movimenti con i quali veniva accreditato il primo bonifico di euro 100.000 disposto dal Bentivoglio. - le conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie di altro indagato, nel corso della quale Bentivoglio la informava di essere venuto a conoscenza erroneamente dell'arresto di quei due là di Milano riferendosi a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], dimostrando come tra i due vi fosse, non solo un rapporto di conoscenza, ma, soprattutto, un consolidato metodo di collaborazione; - il colloquio occorso presso la famiglia [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre, in occasione del quale i figli interrogavano l'indagato circa la sentenza rinvenuta dai militari durante la perquisizione nel mese precedente, mettendone in dubbio la bontà e sottolineando l'evidente conflitto di interessi in cui era incorso il padre. 5. La motivazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari non risulta vulnerata dai vizi denunciati. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'indagato non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (ex multis Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019 -dep. 14/01/2020-, Carletti, Rv. 278338 - 01). Nel caso in esame, il Collegio della cautela, con motivazione puntuale, ha sottolineato la decisività, non tanto dell'incarico pubblico ricoperto o meno dall'indagato, quanto piuttosto l'esame delle sue condizioni di vita e dei rapporti sociali dallo stesso intrattenuti. L'ordinanza impugnata ha, quindi, da un lato, evidenziato che, dalle intercettazioni telefoniche, era emerso che l'indagato aveva più volte indirizzato i giudizi tributari ed incalzato la richiesta di versamento dell'illecito corrispettivo, e, dall'altro, ha valorizzato la commistione nel!' indagato di diverse figure, quali quella di imprenditore, di commercialista e di giudice tributario. Il Tribunale del riesame ha, infine, rimarcato la consuetudine di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione di atti illeciti e la sua inclinazione delinquenziale, desunta dalla strategia ipotizzata per fronteggiare il pericolo di arresto, allorché il ricorrente prospettava la rimozione dei soggetti reputati "deboli" e che avrebbero potuto riferire circostanze utili all'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] della cautela si riferisce, in particolare, alla conversazione del 6 febbraio 2021, nel corso della quale, denominando tali soggetti "rami secchi", l'indagato affermava che "la malavita che ragiona, con cognizione di causa, li fa fuori a questi ... ma fa bene, perché questa è gente pericolosa, è gente inutile per la società ... e non devi avere manco pietà ... e dispiacere ..." 6. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, con condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett