CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUIO3NO2L2) MAKREM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1192/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata =cessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., olise che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze cli cui all'art. 62-bis cod. pen. rilevando, per un verso, la mancanza di elementi positivamenl:e valorizzabili e, per altro verso, che il ricorrente risulta gravato da un consistente numero di precedenti penali, oltre a non aver fornito alcuna giustificazione per i fatti oggetto di contestazione. P. Q. rdll. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2