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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41980/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravato ai sensi degli artt. 585 - 576, n. 5-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato in quanto: - la doglianza sulla recidiva si risolve nella prospettazione di una tesi difensiva che non scalfisce il giudizio di maggiore pericolosità espresso, motivatamente del giudice di merito; - la censura sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente destituita di fondamento, posto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - la questione sulla sospensione condizionale della pena è superata dalla circostanza che il giudice di merito, alla luce dei precedenti penali, ha ritenuto l'imputato socialmente pericoloso dal che discende una prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati, senza necessità che il punto venga esplicitato, dato che sono chiare le ragioni del decidere (sulla motivazione implicita in tema di sospensione condizionale della pena cfr. tra le altre Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravato ai sensi degli artt. 585 - 576, n. 5-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato in quanto: - la doglianza sulla recidiva si risolve nella prospettazione di una tesi difensiva che non scalfisce il giudizio di maggiore pericolosità espresso, motivatamente del giudice di merito; - la censura sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente destituita di fondamento, posto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - la questione sulla sospensione condizionale della pena è superata dalla circostanza che il giudice di merito, alla luce dei precedenti penali, ha ritenuto l'imputato socialmente pericoloso dal che discende una prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati, senza necessità che il punto venga esplicitato, dato che sono chiare le ragioni del decidere (sulla motivazione implicita in tema di sospensione condizionale della pena cfr. tra le altre Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 41980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris