CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40737/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto aggravato, condannandola alla pena ritenuta equa, previa concessione delle attenuanti generiche giudicate equivalenti alle contestate aggravanti, é inammissibile. Invero, ella si duole della carente motivazione in ordine al mancato riconoscimento di uno stato di necessità derivante dalla assoluta indigenza economica del nucleo familiare della Berlingieri, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ed altresì della mancanza di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle concorrenti circostanze aggravanti. 2. IL primo rilievo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello compiutamente motivato in merito alla non ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie dello stato di necessità , stante la possibilità, nel caso di specie, di avvalersi dell'assistenza di enti preposti all'assistenza degli indigenti. Di tale motivazione il ricorso non tiene alcuna considerazione, dando luogo ad un motivo anche generico, atteso che ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", mentre l'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al corredo circostanziale, insegna che il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto circostanziato in rapporto agli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per esso non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formazione del giudizio stesso e della eseguita valutazione delle circostanze che concorrono nel reato, in modo che risulti che il giudice, nell'espressione del suo globale giudizio, abbia tenuto conto di tutte le componenti del fatto criminoso (Sez. 2, n. 4831 del 15/02/1984, dep. 24/05/1984, Lecci, Rv. 164368; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995 - dep. 25/05/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201433). Sicchè il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Allorquando venga in considerazione la motivazione del giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, l'insegnamento è pertanto quello dell'insussistenza di un vizio di motivazione ove il giudice di appello, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto. (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 - dep. 24/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415) Ciò vale sempre che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta di bilanciamento di circostanze eterogenee (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 - dep. 13/03/2018, Z, Rv. 272460). Da ultimo, si è ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 — 02). Nel caso che occupa la Corte di Appello ha evidenziato una pluralità di elementi negativi, che ha giudicato prevalenti sui dati evidenziati dalla difesa come militanti per una attenuazione della pena inflitta dal primo giudice. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20/4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]