CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza del secondo motivo di ricorso, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 07/11/2023 del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale tale Tribunale, riqualificato come appropriazione indebita il fatto che era stato contestato nell'imputazione come truffa, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed € 450,00 di multa per ilreato, appunto, di appropriazione indebita della somma di C 900,00 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla recidiva specifica. Nel capo d'imputazione, era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] che, «in concorso con persona rimasta ignota, con artifizi e raggiri specificamente consistiti nel concludere - quale incaricato della [OSCURATO:PERSONA] - con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura che lasciava presso la [OSCURATO:PERSONA] un'autovettura vetusta di sua proprietà (una [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA]), nel recarsi con [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio Equitalia di Bologna dove apprendevano che vi erano pendenze sul veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] per C 900,00, nell'accettare l'incarico di provvedere alla cancellazione delle citate pendenze dietro consegna della somma di denaro necessaria, nel ricevere la somma in contanti di C 900,00 facendola consegnare a tale Flavio (altro venditore della [OSCURATO:PERSONA] non meglio identificato), nel rendersi in seguito irreperibile senza aver proceduto alla cancellazione delle pendenze in essere presso Equitalia, induceva in errore [OSCURATO:PERSONA] sulla bontà dell'accettazione dell'incarico indicato, così procurandosi un ingiusto profitto pari ad C 900,00 in danno della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 2017. Con la recidiva specifica». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a otto motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 521 dello stesso codice, violazione del diritto di difesa e vizio della motivazione, nonché: «per mancato accoglimento del motivo di appello». La Corte d'appello di Bologna avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale egli aveva denunciato il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza conseguente alla riqualificazione del fatto da truffa ad appropriazione indebita che era stata operata dal Tribunale di Bologna «in presenza di un fatto storico diverso». Il fatto ritenuto in sentenza si porrebbe «in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità» rispetto a quello indicato nel capo d'imputazione, atteso che, mentre questo «descrive una truffa», la sentenza «valorizza un diverso elemento materiale, ossia: la detenzione qualificata del denaro; la successiva interversio possessionis; l'asserita appropriazione della somma», con la conseguenza che «il fatto ritenuto non è "contenuto" in quello contestato, ma ne trasforma il nucleo strutturale, incidendo su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie». 2La diversità del fatto ritenuto in sentenza avrebbe «profondamente inciso sulla strategia difensiva», atteso che essa era «stata integralmente costruita sulla destrutturazione del reato di truffa», «confidando in una pronuncia assolutoria [...] in ragione della mancata dimostrazione del danno». La riqualificazione del fatto avrebbe «stravolto la prevedibilità dell'esito del giudizio, introducendo un diverso tema decisorio sul quale la difesa: non aveva impostato l'attività istruttoria; non aveva articolato specifiche deduzioni; non aveva potuto orientare le proprie scelte processuali», con la conseguenza che si era «determinata una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa». Nel caso in esame, non sussisterebbero i presupposti in presenza dei quali, secondo Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Golfarini, Rv. 269666-01, richiamata dalla Corte d'appello di Bologna, non si configura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., atteso che: «l'imputazione è strutturata esclusivamente sulla truffa; l'istruttoria è stata sviluppata solo in funzione dell'accertamento degli artifizi e del danno; l'elemento dell'interversio possessionis non è mai stato oggetto di contestazione né di contraddittorio». Nel caso in esame, sarebbero invece sussistiti i presupposti per procedere alla modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. La sentenza impugnata risulterebbe viziata anche sotto il correlativo «profilo motivazionale». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali «per mancata declaratoria di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. delle conversazioni WhatsApp prodotte unilateralmente dalla persona offesa». Deduce che le conversazioni WhatsApp che la persona offesa aveva allegato alla propria querela costituiscono corrispondenza, con le conseguenze che la loro acquisizione, rispetto alla quale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva negato il consenso, sarebbe dovuta avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. e che, in difetto di ciò, poiché «la semplice acquisizione cartacea di screenshots non integra una acquisizione legittima», le medesime conversazioni non avrebbero potuto essere utilizzate. Il ricorrente asserisce che l'utilizzazione delle stesse conversazioni «ha inciso in modo determinante sull'affermazione di responsabilità». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «per omessa valutazione della versione dell'imputato e mancata considerazione dell'ipotesi della compensazione», oltre che per «travisamento del fatto», nonché l'inosservanza dell'art. 646 cod. pen. 3La Corte d'appello di Bologna avrebbe «ome[sso] di valutare la versione difensiva ritualmente introdotta nel processo» mediante le «spontanee dichiarazioni scritte ritualmente acquisite agli atti» e «di motivare sul tema decisivo della compensazione». Dalle menzionate dichiarazioni spontanee sarebbe emersa «una ricostruzione analitica, coerente sul piano logico, fondata su rapporti pregressi tra le parti, dalla qual risulta che la somma oggetto di contestazione non è stata trattenuta uti dominus, ma nell'ambito di un rapporto economico complesso, caratterizzato da anticipazioni di spesa e crediti vantati dall'imputato». La Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di confutare tale ricostruzione e non avrebbe individuato «elementi fattuali incompatibili con essa», con il conseguente vizio della motivazione, anche per «omesso esame di un fatto decisivo». Egli aveva rappresentato che «vantava crediti certi nei confronti della persona offesa» e che «la somma trattenuta era stata imputata a compensazione di tali crediti». La Corte d'appello di Bologna non avrebbe valutato «la natura e l'esistenza di tali crediti» e non avrebbe verificato «se la compensazione fosse giuridicamente configurabile». Da ciò discenderebbe anche l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., atteso che tale disposizione «richiede la sussistenza di un profitto ingiusto e del dolo di appropriazione», elementi che «vengono meno quando la ritenzione della somma avvenga per soddisfare una pretesa creditoria tutelabile» e che, «in presenza di una compensazione, la condotta può integrare, al più, una controversia di natura civilistica». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. «in tema di recidiva facoltativa» e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata. La motivazione sarebbe contraddittoria e illogica perché la Corte d'appello di Bologna avrebbe posto a fondamento dell'applicazione della recidiva «precedenti penali oggettivamente più gravi [...] rispetto al reato per cui è intervenuta condanna». Dal suo certificato del casellario giudiziale risulterebbero, oltre a un decreto penale del 1997 per l'emissione di assegni senza provvista, fatto poi decriminalizzato, e a una dichiarazione di fallimento del 2001 priva di rilievo ai fini dell'art. 99 cod. pen.: una condanna (sentenza del 2008) per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con pena condizionalmente sospesa; una condanna per ricettazione (sentenza del 2009), anch'essa con pena condizionalmente sospesa. 4A fronte di tali precedenti penali, il reato per cui si procede di «appropriazione indebita di C 900, priva di organizzazione criminale, di minima offensività patrimoniale e risalente nel tempo» sarebbe «oggettivamente meno grave, sotto ogni profilo, rispetto ai fatti pregressi richiamati dalla Corte» d'appello di Bologna. Ne discenderebbe che l'affermazione della stessa Corte secondo cui il reato sub iudice sarebbe espressivo di «accresciuta pericolosità sociale» (quartultimo capoverso della pag. 4 della sentenza impugnata) sarebbe «logicamente incompatibile con la stessa ricostruzione dei precedenti valorizzati», atteso che non potrebbe «parlarsi di progressione criminosa o di maggiore pericolosità quando il fatto attuale risulta, per natura, disvalore e offensività, regressivo rispetto al passato». La Corte d'appello di Bologna avrebbe pertanto applicato la recidiva facoltativa «sulla base di un mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali», in violazione dell'art. 99 cod. pen., e si sarebbe «limita[ta] a sovrapporre precedenti eterogenei e risalenti a un fatto di modesta entità, senza spiegare in che modo quest'ultimo sarebbe sintomatico di una più intensa inclinazione al delitto». Da ciò una motivazione «solo apparente, viziata da contraddittorietà interna e da manifesta illogicità», nonché l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., per avere «tratta[to] la recidiva facoltativa come automatica; fondato l'aumento di pena su una motivazione contraddittoria e illogica; omesso la verifica concreta della pretesa accresciuta capacità criminale». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. «in tema di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche», nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata. Contesta che la valorizzazione, ai fini della conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del fatto che l'imputato si sarebbe «reso irreperibile» (primo capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata) e della «mancata sottoposizione dello stesso ad esame» (così il ricorso) sarebbe «errata sul piano fattuale e inconcludente sul piano giuridico». L'affermazione che l'imputato «si è reso irreperibile» non sarebbe «sorretta da alcun dato processuale significativo e, in ogni caso», sarebbe «del tutto neutra rispetto ai criteri di cui agli artt. 62-bis e 133 c.p.». Quanto all'asserita valorizzazione, da parte della Corte d'appello di Bologna, della «mancata sottoposizione dell'imputato ad esame» (così il ricorso), tale scelta non era stata «espressione di disinteresse o di mancata collaborazione, bensì [...] esclusivamente determinata dalla ritenuta inutilità dell'esame, in ragione della mancata emersione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, della prova del danno 5con riferimento al reato di truffa originariamente contestato», con la conseguenza che la Corte d'appello di Bologna avrebbe attribuito «valenza negativa a una scelta processuale del tutto legittima», «in contrasto con il principio secondo cui l'esercizio di una facoltà difensiva non può mai essere valorizzato in senso sfavorevole all'imputato, né utilizzato come indice di mancata resipiscenza o di personalità negativa». La motivazione sarebbe anche contraddittoria là dove la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di considerare che, «dal momento in cui è sopravvenuta l'effettiva opportunità processuale di fornire elementi rilevanti, l'imputato ha tenuto un comportamento processuale collaborativo, offrendo alla Corte elementi dettagliati per la ricostruzione alternativa del fatto, suscettibile di positiva valutazione» ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti. La Corte d'appello di Bologna non si sarebbe «confronta[ta] con tali deduzioni», né avrebbe «spiega[to] per quali ragioni esse sarebbero recessive o irrilevanti, limitandosi a reiterare argomentazioni già spese dal primo giudice, senza un autonomo e critico vaglio degli elementi dedotti dalla difesa, pur a fronte della specifica produzione nel corso del giudizio d'appello di dichiarazioni spontanee scritte». Da ciò una motivazione «solo apparente che: non effettua una valutazione complessiva della personalità dell'imputato; non pondera gli elementi di segno positivo dedotti dalla difesa; utilizza parametri inconferenti o giuridicamente non utilizzabili (irreperibilità, mancato esame); omette ogni riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.». 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) , 581 e 597 dello stesso codice, nonché il vizio della motivazione «per travisamento del contenuto del motivo di appello e per omessa valutazione di elementi decisivi», per l'«[e]rronea declaratoria di inammissibilità del motivo concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.». Contesta l'argomentazione della Corte d'appello di Bologna secondo cui il motivo di appello con il quale egli aveva chiesto l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sarebbe stato «inammissibile in forza dell'art. 581 c.p.p. in quanto non spiega perché la somma di € 900,00 che si aggiunge alle restanti spese che la persona offesa ha dovuto sostenere - somma, in sé, oggettivamente rilevante - debba ritenersi di "lieve entità"» (terzo capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata). Tale argomentazione sarebbe erronea «in quanto non corrisponde al contenuto effettivo del motivo di appello, che era stato ritualmente devoluto» e 6che «non era affatto generico, ma introduceva una censura giuridicamente individuata e specificamente argomentata, sufficiente a superare la soglia di ammissibilità ex art. 581 c.p.p.», con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità dello stesso motivo sarebbe frutto di «un travisamento del contenuto dell'atto di appello». La motivazione sarebbe viziata anche «per omessa valutazione di un elemento sopravvenuto e decisivo, costituito dalle dichiarazioni spontanee scritte provenienti dall'imputato, ritualmente depositate nel giudizio di appello», le quali «fornivano elementi utili a contestualizzare la vicenda economica; consentivano una lettura meno gravosa della portata patrimoniale del fatto; risultavano rilevanti anche ai fini della valutazione della speciale tenuità del fatto o del lucro, oggetto dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.». Da ciò una «motivazione meramente apparente, poiché: non analizza il contenuto reale del motivo di appello; non spiega perché la censura sarebbe priva di specificità; non valuta gli elementi fattuali e processuali dedotti; non esercita il potere-dovere di apprezzamento discrezionale richiesto in materia di attenuanti». 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 597 dello stesso codice, nonché il vizio della motivazione «per omessa considerazione dei motivi di appello e degli elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della dosimetria della pena», per l'«[e]rronea declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame concernente la mancata applicazione del minimo edittale». Contesta l'argomentazione della Corte d'appello di Bologna secondo cui il motivo di appello con il quale egli aveva «censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata applicazione del minimo edittale» era inammissibile perché: l'«appellante, in vero, non si confronta con la motivazione della sentenza [di primo grado] ove è spiegato il percorso attraverso il quale si è snodato il calcolo della pena, ossia la valorizzazione del dato costituito dall'intensità del dolo (art. 133 - comma 1^ n. 3 - c.p.) e la condizione di pregiudicato dell'imputato (art. 133 cpv n. 2) c.p.)». Tale argomentazione sarebbe «giuridicamente e fattualmente erronea», atteso che, con il proprio atto di appello, egli: «ha specificamente censurato il ricorso a tali parametri; ha dedotto l'assenza di elementi concreti idonei a giustificare lo scostamento dal minimo edittale; ha evidenziato la sproporzione della pena base rispetto alla concreta portata del fatto, alla sua risalenza nel tempo e alla limitata offensività patrimoniale (€ 900)». Con la conseguenza che «il motivo di appello non era affatto generico, ma si confrontava direttamente con il percorso argomentativo seguito dal primo giudice». 7La motivazione sarebbe viziata anche «per omessa considerazione di un elemento decisivo sopravvenuto in grado di appello, costituito dalle dichiarazioni spontanee scritte dell'imputato, depositate ritualmente prima dell'udienza di discussione», nelle quali egli: «ha fornito una ricostruzione dettagliata e coerente dei rapporti economici intercorsi con la persona offesa; ha chiarito le ragioni della mancata restituzione immediata della somma di C 900, evidenziando la logica della compensazione; ha spiegato le ragioni della mancata sottoposizione ad esame in primo grado, riconducendola ad una scelta difensiva legata all'originaria contestazione di truffa; ha manifestato un comportamento processuale collaborativo, offrendo alla Corte elementi utili anche ai fini della valutazione del grado di colpevolezza e, dunque, della dosimetria della pena». Elementi, questi, «rilevanti proprio in relazione ai criteri di cui all'ad 133 c.p.» e dei quali la Corte d'appello di Bologna «non fa alcuna menzione». Quanto alla determinazione della misura della pena, il ricorrente rappresenta che: «il fatto risale al 2017; il valore economico oggetto di contestazione e contenuto; non emergono modalità esecutive connotate da particolare allarme sociale; in appello sono stati forniti elementi ulteriori di valutazione soggettiva". 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 545-bis dello stesso codice, dell'art. 20 -bis cod. pen. e dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per vizio della motivazione «per omessa e apparente valutazione dei presupposti di legge» ed «[e]rroneo rigetto del motivo di appello concernente l'accesso alle pene sostitutive». Espone che, con il settimo motivo di appello, «devolveva una questione di violazione di legge, consistente nell'omesso riconoscimento della facoltà di accesso alle pene sostitutive e nel mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 545-bis c.p.p». La Corte d'appello di Bologna avrebbe «invece affrontato la questione come se fosse stata devoluta una valutazione di merito già compiuta, rigettando il motivo sulla base di una prognosi negativa ex art. 58 L. 689/1981, senza considerare che: il giudice di primo grado non aveva svolto alcuna valutazione di merito sulla sostituzione; non era stato fornito l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p.; non era stato attivato il subprocedimento previsto dalla legge». Così facendo, la Corte d'appello di Bologna avrebbe «eluso il nucleo della censura, sostituendo una valutazione prognostica ex post a una verifica ex ante della legittimità del procedimento seguito dal Tribunale». Come era stato dedotto con il settimo motivo di appello, il Tribunale di Bologna: «ha escluso la sostituzione unicamente sul rilievo formale della 8mancanza di procura speciale; nessun avviso è stato fornito, né alcuna istruttoria è stata attivata». La Corte d'appello di Bologna, «anziché rilevare tale violazione procedimentale», avrebbe «fondato il rigetto del motivo su una prognosi negativa costruita in assenza del contraddittorio, facendo leva su elementi (stile di vita, reddito, dimora, lavoro) che, proprio perché ignoti, avrebbero imposto l'attivazione del meccanismo previsto dall'art. 545-bis c.p.p., e non il suo superamento». La motivazione sarebbe anche contraddittoria e illogica là dove la Corte d'appello di Bologna afferma che la sostituzione della pena detentiva non sarebbe praticabile perché «nulla è dato conoscere circa lo stile e le condizioni di vita attuali dell'imputato» (primo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, tale affermazione: «trasforma l'assenza di dati (dovuta al mancato avviso) in ragione ostativa; determina una inversione dell'onere procedimentale, ponendo a carico dell'imputato le conseguenze di una omissione del giudice; svuota di contenuto la funzione dell'art. 545-bis c.p.p., che è proprio quella di consentire l'emersione di tali elementi». Inoltre, la valorizzazione della ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, «desunta da precedenti remoti e da valutazioni già utilizzate per altri profili sanzionatori», costituirebbe «un argomento tautologico, che anticipa illegittimamente la prognosi ex art. 58 L. n. 689/1981 senza il previo rispetto del procedimento legale». La Corte d'appello di Bologna avrebbe infine anche «svalutato le dichiarazioni scritte dell'imputato prodotte in appello, qualificandole come tardive e adattate al percorso motivazionale della sentenza di primo grado, senza considerare che tali dichiarazioni: erano funzionali anche alla valutazione del trattamento sanzionatorio; costituivano comunque un primo apporto informativo rilevante ai fini dell'accesso alle pene sostitutive; non potevano essere utilizzate contro l'imputato per giustificare il mancato rispetto dell'art 545-bis c.p.p.». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha avuto più volte occasione di chiarire che non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza nel caso di contestazione del reato di truffa e di successiva condanna per appropriazione indebita, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come truffa, atteso che nel "fatto" della truffa sono compresi gli estremi del conseguimento del possesso di una cosa da parte dell'agente e dell'appropriazione di tale cosa, con la conseguenza che non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato (Sez. 2, n. 1378 del 12/12/2014, dep. 2015, Ghelli, 9Rv. 261861-01, relativa a un caso in cui l'imputato si era appropriato del denaro della persona offesa senza ricorrere ad artifici o raggiri e in cui la condanna per appropriazione indebita era intervenuta all'esito del giudizio di appello; Sez. 2, n. 46256 del 17/10/2013, Deodato, Rv. 257445-01, in cui la condanna per appropriazione indebita era intervenuta all'esito del giudizio di primo grado; Sez. 2, n. 3325 del 05/04/1991, Davolio, Rv. 190759-01). Come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Bologna, anche nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per una porzione della condotta che gli era stata originariamente contestata, atteso che, in tale contestazione - che è stata riportata nella parte in fatto - erano enunciati sia il conseguimento del possesso della somma di denaro da destinare alla cancellazione delle pendenze che gravavano sull'autovettura, sia l'appropriazione di tale somma, rendendosi irreperibile senza avere provveduto alla medesima cancellazione. La Corte di cassazione ha del resto più in generale chiarito che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427-01; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156-01). Il che, per quanto si è detto, non è avvenuto nel caso di specie. Si deve ancora ricordare che la Corte di cassazione ha altresì affermato che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, terzo comma, Cost., e dall'art. 6 CEDU, commi primo e terzo, lett. a) e b) , così come interpretato nella sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948-01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135-01). Inoltre, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore 10abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052-01). Possibilità, questa, che il [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore hanno evidentemente avuto. 2. Il secondo motivo non è fondato. La Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di screenshot di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti - nella specie si trattava, come nel caso che è qui in esame, della persona offesa - non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746- 01). I principi che sono stati invocati nella memoria che è stata depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (affermati, in particolare, da Sez. 6, n. 6171 del 16/01/2026, Caputo, non massimata e da Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467-01) non si attagliano alla fattispecie in esame, atteso che, nei casi che sono stati oggetto delle due suindicate sentenze, gli screenshot (sentenza "Caputo") o lo smartphone (sentenza "Tundo") erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ne discende che, pertanto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, gli screenshot delle conversazioni WhatsApp intercorse tra l'imputato e la persona offesa e da questa allegati alla propria querela si devono ritenere utilizzabili, non venendo nella specie in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, tutelato dall'art. 15 Cost., in quanto gli stessi screenshot non sono stati acquisiti da soggetti estranei alla conversazione ma sono stati consegnati dallo stesso soggetto che vi ha partecipato. In ogni caso, il Collegio rileva che l'asserita inutilizzabilità degli screenshot non si potrebbe comunque ritenere decisiva nell'economia delle conformi decisioni dei giudici del merito, come è richiesto quando è dedotta l'inutilizzabilità di un elemento di prova (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01), atteso che gli stessi screenshot sono valsi soltanto quale riscontro rispetto a dichiarazioni della persona offesa che erano state di per sé ritenute pienamente attendibili (pag. 2 della sentenza di primo grado). Attendibilità che si deve quindi ritenere estesa anche alla provenienza e al contenuto dei più volte menzionati screenshot (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771-01). 3. Il terzo motivo non è consentito perché è del tutto generico. 11Nel lamentare che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe considerato la sua la tesi secondo cui egli si sarebbe appropriato della somma che gli era stata consegnata dall'[OSCURATO:PERSONA] a compensazione di suoi crediti nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha infatti del tutto omesso di indicare a che titolo avrebbe vantato tali crediti e, comunque, in ogni caso, di precisare se gli stessi crediti (ove esistenti) fossero certi, liquidi ed esigibili. Tale indicazione e tali precisazioni erano infatti assolutamente necessarie, atteso che, secondo il consolidato e del tutto condivisibile orientamento della Corte di cassazione, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, ai fini dell'esonero da responsabilità, la compensazione con un credito inesistente qualora questo non sia, appunto, certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632-01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257317-01; Sez. 2, n. 9225 del 06/07/1988, dep. 1989, Liani, Rv. 181740-01). Da ciò l'assoluta genericità del motivo. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato 4.1. Con riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al 12delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). 4.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'applicazione della recidiva specifica ritenendo - come già il Tribunale di Bologna - che il reato di appropriazione indebita sub iudice, posto in relazione con le plurime precedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA], per reati determinati da motivi di lucro, fosse dimostrativo di una condizione di accresciuta pericolosità sociale, come era confermato sia dalla scaltrezza con la quale era stato commesso il suddetto "nuovo" reato di appropriazione indebita («guadagn[andosi] la fiducia della persona offesa in ragione della loro comune provenienza geografica»), sia dal fatto che lo stesso era stato compiuto nello svolgimento di un'attività commerciale. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. Con riguardo alle censure del ricorrente, si deve precisare che, diversamente da quanto egli mostra di ritenere, l'accrescimento della pericolosità sociale non è escluso dal fatto che il "nuovo" reato è meno grave del precedente, quando lo stesso "nuovo" reato è motivatamente ritenuto, come è avvenuto nel caso di specie, costituire significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e, quindi, disvelatore di maggiore capacità a delinquere del reo. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. 5.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo 13sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Sempre con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha altresì affermato che il mancato riconoscimento di esse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). 5.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, atteso che: a) il [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile, dovendosi evidentemente ciò intendere nei confronti della persona offesa, come enunciato nel capo d'imputazione; b) la circostanza di avere fatto pervenire, solo in sede di appello, uno scritto difensivo non costituiva di per sé un elemento valorizzabile positivamente. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Con il quinto motivo di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che il Tribunale di Bologna «non ha considerato la possibilità di concedere le circostanze attenuanti ex art. 62 co. I n° IV c.p.», atteso che, «[t]trattandosi di delitto contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, nel caso di specie sarebbe stata rilevabile la natura specialmente tenue, ossia di rilevanza economica minima». Tale motivo, del quale si sono riportati gli stralci che si sono ritenuti più "significativi", ma come emerge anche dall'integrale lettura di esso, risulta effettivamente, come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Bologna, del tutto generico, in quanto è privo di qualsiasi indicazione degli elementi di fatto che lo sorreggono - fatto al quale l'appellante non aveva operato, in effetti, alcuno specifico concreto riferimento -, come pure delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tali non potendosi ritenere la mera citazione in nota di due sentenze della Corte di cassazione). Il motivo di appello si risolveva, pertanto, nella sostanza, nella mera invocazione del riconoscimento della circostanza attenuante, senza indicare quale si ritenesse essere il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa e perché esso si dovesse ritenere, in diritto, «di speciale tenuità», con la conseguente 14inammissibilità dello stesso motivo a norma del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Con il sesto motivo di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che «la pena è stata determinata assumendo quale base una pena largamente superiore al minimo edittale, in relazione a fattispecie punita con la reclusione da giorni quindici ad anni tre e con la multa da Euro 50 ad Euro 1.032. Tanto con motivazione carente e in ogni caso in contrasto rispetto alle divergenti valutazioni cui si sarebbe dovuti approdare considerando gli elementi che hanno caratterizzato il giudizio». Tale motivo, del quale si è riportato lo stralcio che si è ritenuto più "significativo", ma come emerge anche dall'integrale lettura di esso (nel quale figura anche, per ben tre volte, la del tutto inconferente richiesta di «riduzione massima per il tentativo»), risulta effettivamente, come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Bologna, del tutto aspecifico, in quanto è privo di qualsiasi confronto con le ragioni per le quali il Tribunale di Bologna aveva ritenuto di determinare la pena base nella misura di otto mesi di reclusione ed C 300,00 di multa («giustificata dalla intensità del dolo rilevabile dall'articolazione della condotta appropriativa, corredata anche dalla falsa indicazione di un versamento mai fatto nonché dalla presenza di plurimi precedenti anche specifici»; pagg. 4-5 della sentenza di primo grado). Il motivo era, peraltro, anche generico, atteso che l'appellante aveva del tutto omesso di indicare quali sarebbero stati «gli elementi che hanno caratterizzato il giudizio» che, a suo avviso, avrebbero dovuto fare approdare a «divergenti valutazioni». 8. L'ottavo motivo è fondato, nei termini che seguono. Con l'ordinanza n. 14740 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Colella, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite della stessa Corte, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la questione controversa «se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato». Con l'informazione provvisoria n. 9/2026, le Sezioni unite hanno reso noto che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno adottato la soluzione «negativa». Pertanto, il giudice non può rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sulla base di una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato. 15Ciò è, invece, quanto è stato fatto dalla Corte d'appello di Bologna, con la conseguenza che, avendo essa seguito una soluzione di segno opposto rispetto a quella che è stata adottata dalle Sezioni unite, il motivo si deve ritenere fondato. Si deve altresì precisare che, mentre le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ciò non è richiesto ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (art. 58, terzo comma, della legge n. 689 del 1981). 9. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego di sostituzione della pena detentiva, con rinvio per un nuovo giudizio su tale punto a un'altra sezione della Corte, d'appello di Bologna; b) il ricorso deve essere rigettato nel resto; c) a norma dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., nel dispositivo deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q P.Q.M