CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in data 24 marzo 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa 57 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – definizione agevolata N.13118/20 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1614/02/2019 depositatain data 18 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta dal 2009 al 2014 per accise relative alla produzione di energia elettrica; la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; la CTP di Arezzo ha rigettato il ricorso; la CTR della Toscana, con sentenza in data 18 novembre 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente; ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] con memoria in data 10 maggio 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; deve farsi applicazione della disciplina vigente dell’art. 390 cod. proc. civ.(art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022) , per cui la rinuncia deve essere notificata allacontroparte; deve rilevarsi, peraltro, che, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione è stata effettuata al controricorrente dal N.13118/20 R.G. Est. F. D’Aquino ricorrente, comunicazione che deve ritenersi equipollente a quella richiesta dalla legge; sussistono i presupposti per la compensazione delle spese; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio.