Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 19412/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOCA' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza in data 2V/05/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 21/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che li aveva condannati per il reato di tentativo di rapina aggravata.

Deducono:

1.1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento alla ritenuta applicazione del delitto di cui all'art. 110 c.p. 56 c.p., art. 628 c.p.

Cl, C2 Ni C3 cp".

1.2. [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche in quanto ritenute equivalenti e non prevalenti rispetto alle aggravanti.

2. Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili perché le argomentazioni rispettivamente esposte propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. 3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOCA' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza in data 2V/05/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 21/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che li aveva condannati per il reato di tentativo di rapina aggravata. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento alla ritenuta applicazione del delitto di cui all'art. 110 c.p. 56 c.p., art. 628 c.p. Cl, C2 Ni C3 cp". 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche in quanto ritenute equivalenti e non prevalenti rispetto alle aggravanti. 2. Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili perché le argomentazioni rispettivamente esposte propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 19412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris