Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 43301/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/1211961 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dol:t. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso depositato.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B) loro attribuita nella qualità, il primo, di amministratore di fatto e, la seconda, di amministratrice dal 9 giugno 1987 al 7 ottobre 2005 e, successivamente sino al 10 giugno 2006, data della dichiarazione di fallimento, di liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati e distinti in relazione alla posizione di ciascun ricorrente, nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. peri.

3. Ricorso Belardinelli.

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità della ricorrente, disattendendo il principio giurisprudenziale che impone di accertare la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto, quando l'amministratore di diritto non sia quello effettivo ma risulti, come nella specie, affiancato da un gestore effettivo, "con eventuale esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito testa di ,'egno".

Rileva il ricorso che la contestazione effettuata con l'atto di appello della sussistenza dell'elemento soggettivo avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a ricostruire i ruoli effettivi assunti dai singoli imputati e a individuare il contributo da loro dato a ciascuna delle condotte distrattive contestate.

D'altra parte, la sentenza di primo grado aveva individuato in [OSCURATO:PERSONA] il dominus indiscusso delle società coinvolte.

Inoltre, il ruolo di mera prestanome della ricorrente era comprovato dalle dichiarazioni della teste Zamporlini che, incaricata dalla ricorrente di esaminare le scritture contabili in vista della presentazione di una domanda di concordato preventivo, aveva riferito di avere avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, con la ragioniera della società, con la quale aveva poi provveduto ad esaminare la documentazione necessaria.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale, nel ricalibrare la pena sul presupposto della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma,

I. fall., omesso di applicare la riduzione prevista sulle prime dopo avere indicato la pena aumentata per effetto della seconda. 4.Ricorso Vitalucci.4.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado, senza confrontarsi con le censure che erano state sviluppate con l'al:to di appello in relazione alla sostanziale irrilevanza penale della condotta dell'imputato.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel determinare la pena base e nel negare le circostanze attenuanti generiche, omesso dm confrontarsi con le doglianze dell'atto di appello.

5. All'udienza del 15 settembre 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto Ricorso Belardinelli.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per genericità, poiché, nel riproporre il tema - l'unico prospettato con l'atto di appello - della sussistenza dell'elemento soggettivo, muove da una premessa ricostruttiva -- il ruolo di mera testa di legno della ricorrente - che implica la soluzione di questioni di fatto che non sono state devolute tempestivamente all'esame della Corte territoriale.

Quest'ultima, infatti, osserva che né nel giudizio di primo grado né con l'atto di impugnazione era stata sollevata alcuna questione in merito alla posizione ricoperta - per quanto qui rileva - dalla Bellardinelli, quale «amministratore formale della fallita, non mera "testa di legno"».

La sentenza impugnata ha poi aggiunto che la deduzione della natura meramente apparente del ruolo amministrativo della ricorrente, prospettata solo in sede di discussione, era comunque smentita dalle risultanze istruttorie, poiché la donna, oltre che amministratrice di diritto della fallita e di varie società collegate, era deputata ad operare sui conti correnti della fallita e aveva partecipato alle delibere assembleari relative all'adozione del piano di riorganizzazione.

Non solo: ella stessa, per quanto emergeva dall'atto di appello, aveva deciso di risolvere il rapporto professionale con il rag.

Farotti per le asserite inadempienze professionali di quest'ultimo.

Va osservato che quest'ultimo rilievo trova puntuale corrispondenza nell'atto di appello che, per un verso, non deduce il carattere meramente apparente del ruolo gestionale della ricorrente e, per altro verso, al fine di sostenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assume che l'attuazione del piano di ristrutturazione, finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori, non era stato realizzato solo per la sua mancata approvazione.

Non solo: nell'atto di appello, la Belardinelli ascrive a suo merito la contestazione di asseriti inadempimenti del Farotti, la risoluzione del rapporto con quest'ultimo e, infine, il conferimento di incarico professionale ad un diverso professionista.

Ne discende che la contestazione avente ad oggetto la sussistenza del dolo non muove dalla premessa logica, ancorché implicita, che la Belardinelli fosse una mera "testa di legno".

Ora, va premesso, in punto di diritto, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

Ne discende che, diversamente da quanto pare ritenere la ricorrente, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] dell'indiscusso ruolo di amministratore di fatto, non implica, sul piano logico - giuridico, inelul:tabilmente il riconoscimento del ruolo di mera "testa di legno" dell'amministratrice di diritto, con il conseguente peculiare atteggiarsi dei profili di riconducibilità soggettiva dei fai:ti distrattivi.

Ma soprattutto, come detto, l'esame dell'atto di appello, nella parte riferibile alla Belardinelli, dimostra che la ricostruzione della sentenza di primo grado, quanto all'effettività del ruolo amministrativo della ricorrente non ha costituito oggetto di specifica contestazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Valorizzare, come si fa in ricorso, la deduzione dell'«assenza cli prova certa in ordine ad una specifica volontà distrattiva» non coglie nel segno, poiché essa rappresenta un posterius rispetto alla ricostruzione dei ruoli effettivamente assunti dagli imputati nella gestione dell'attività imprenditoriale.

Peraltro, anche i dati istruttori indicati nel ricorso non possono essere oggetto di esame: a) sia perché sostengono una questione che, si ripete, si traduce in un'asserita violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); b) sia perché l'inliToduzione di elementi fattuali è ammissibile solo in quanto si deduca che essi erano stati sottoposti all'attenzione del giudice di secondo grado con un tempestivo atto di impugnazione (con la conseguenza che si viene a criticare o l'omesso esame di elementi dedotti o il vizio della motivazione con la quale questi ultimi sono stati analizzati); c) sia, infine e per mera completezza, perché i dati indicati non dimostrano affatto la mera apparenza del ruolo gestorio della Belardinelli, dal momento che lo specifico incarico assegnato ad un terzo da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], come pure il fatto che la verifica della contabilità sia stata curata con la collaborazione della ragioniera della società non provano, sul piano logico, l'assenza di poteri amministrativi della Belardirelli, quali ricostruiti sulla base di altri indici dai giudici di merito.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manil'esta infondatezza, dal momento che, poiché le circostanze generiche sono state riconosciute dalla Corte territoriale in regime di equivalenza, la pena irrogata alla ricorrente è calcolata al netto dell'aumento (sei mesi di reclusione) applicato in primo grado per la circostanza aggravante ad effetto speciale di c:ui all'art. 219, primo comma,

I. fall., che resta eliso appunto dal giudizio di bilanciamento.

Non si comprende, pertanto, il senso della doglianza che, senza criticare in termini specifici l'esito del giudizio, invoca l'adozione di un criterio di calcolo che presuppone la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

In ogni caso e per pura completezza, va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Ricorso Vitalucci.

3. Il primo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e perché non è dato cogliere alcun confronto con il percorso argonnentativo della sentenza impugnata, limitandosi l'atto di impugnazione a criticare il mancato esame delle doglianze con le quali si era «sostenuto e motivato la sostanziale irrilevanza penale della condotta del ricorrente».

Al riguardo, va ribadito che la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua generic:ità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, poiché non coglie che l'unitaria motivazione della sentenza impugnata in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio valorizza, sia pure specificamente con riguardo all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità dell'imputato e la spegiudicatezza della condotta, in tal modo offrendo una replica adeguata e non illogica ai generici profili di censura che avevano investito la misura della risposta punitiva.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,130.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/1211961 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dol:t. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso depositato. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B) loro attribuita nella qualità, il primo, di amministratore di fatto e, la seconda, di amministratrice dal 9 giugno 1987 al 7 ottobre 2005 e, successivamente sino al 10 giugno 2006, data della dichiarazione di fallimento, di liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati e distinti in relazione alla posizione di ciascun ricorrente, nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 3. Ricorso Belardinelli. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità della ricorrente, disattendendo il principio giurisprudenziale che impone di accertare la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto, quando l'amministratore di diritto non sia quello effettivo ma risulti, come nella specie, affiancato da un gestore effettivo, "con eventuale esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito testa di ,'egno". Rileva il ricorso che la contestazione effettuata con l'atto di appello della sussistenza dell'elemento soggettivo avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a ricostruire i ruoli effettivi assunti dai singoli imputati e a individuare il contributo da loro dato a ciascuna delle condotte distrattive contestate. D'altra parte, la sentenza di primo grado aveva individuato in [OSCURATO:PERSONA] il dominus indiscusso delle società coinvolte. Inoltre, il ruolo di mera prestanome della ricorrente era comprovato dalle dichiarazioni della teste Zamporlini che, incaricata dalla ricorrente di esaminare le scritture contabili in vista della presentazione di una domanda di concordato preventivo, aveva riferito di avere avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, con la ragioniera della società, con la quale aveva poi provveduto ad esaminare la documentazione necessaria. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale, nel ricalibrare la pena sul presupposto della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall., omesso di applicare la riduzione prevista sulle prime dopo avere indicato la pena aumentata per effetto della seconda. 4.Ricorso Vitalucci.4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado, senza confrontarsi con le censure che erano state sviluppate con l'al:to di appello in relazione alla sostanziale irrilevanza penale della condotta dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel determinare la pena base e nel negare le circostanze attenuanti generiche, omesso dm confrontarsi con le doglianze dell'atto di appello. 5. All'udienza del 15 settembre 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto Ricorso Belardinelli. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per genericità, poiché, nel riproporre il tema - l'unico prospettato con l'atto di appello - della sussistenza dell'elemento soggettivo, muove da una premessa ricostruttiva -- il ruolo di mera testa di legno della ricorrente - che implica la soluzione di questioni di fatto che non sono state devolute tempestivamente all'esame della Corte territoriale. Quest'ultima, infatti, osserva che né nel giudizio di primo grado né con l'atto di impugnazione era stata sollevata alcuna questione in merito alla posizione ricoperta - per quanto qui rileva - dalla Bellardinelli, quale «amministratore formale della fallita, non mera "testa di legno"». La sentenza impugnata ha poi aggiunto che la deduzione della natura meramente apparente del ruolo amministrativo della ricorrente, prospettata solo in sede di discussione, era comunque smentita dalle risultanze istruttorie, poiché la donna, oltre che amministratrice di diritto della fallita e di varie società collegate, era deputata ad operare sui conti correnti della fallita e aveva partecipato alle delibere assembleari relative all'adozione del piano di riorganizzazione. Non solo: ella stessa, per quanto emergeva dall'atto di appello, aveva deciso di risolvere il rapporto professionale con il rag. Farotti per le asserite inadempienze professionali di quest'ultimo. Va osservato che quest'ultimo rilievo trova puntuale corrispondenza nell'atto di appello che, per un verso, non deduce il carattere meramente apparente del ruolo gestionale della ricorrente e, per altro verso, al fine di sostenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assume che l'attuazione del piano di ristrutturazione, finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori, non era stato realizzato solo per la sua mancata approvazione. Non solo: nell'atto di appello, la Belardinelli ascrive a suo merito la contestazione di asseriti inadempimenti del Farotti, la risoluzione del rapporto con quest'ultimo e, infine, il conferimento di incarico professionale ad un diverso professionista. Ne discende che la contestazione avente ad oggetto la sussistenza del dolo non muove dalla premessa logica, ancorché implicita, che la Belardinelli fosse una mera "testa di legno". Ora, va premesso, in punto di diritto, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Ne discende che, diversamente da quanto pare ritenere la ricorrente, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] dell'indiscusso ruolo di amministratore di fatto, non implica, sul piano logico - giuridico, inelul:tabilmente il riconoscimento del ruolo di mera "testa di legno" dell'amministratrice di diritto, con il conseguente peculiare atteggiarsi dei profili di riconducibilità soggettiva dei fai:ti distrattivi. Ma soprattutto, come detto, l'esame dell'atto di appello, nella parte riferibile alla Belardinelli, dimostra che la ricostruzione della sentenza di primo grado, quanto all'effettività del ruolo amministrativo della ricorrente non ha costituito oggetto di specifica contestazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Valorizzare, come si fa in ricorso, la deduzione dell'«assenza cli prova certa in ordine ad una specifica volontà distrattiva» non coglie nel segno, poiché essa rappresenta un posterius rispetto alla ricostruzione dei ruoli effettivamente assunti dagli imputati nella gestione dell'attività imprenditoriale. Peraltro, anche i dati istruttori indicati nel ricorso non possono essere oggetto di esame: a) sia perché sostengono una questione che, si ripete, si traduce in un'asserita violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); b) sia perché l'inliToduzione di elementi fattuali è ammissibile solo in quanto si deduca che essi erano stati sottoposti all'attenzione del giudice di secondo grado con un tempestivo atto di impugnazione (con la conseguenza che si viene a criticare o l'omesso esame di elementi dedotti o il vizio della motivazione con la quale questi ultimi sono stati analizzati); c) sia, infine e per mera completezza, perché i dati indicati non dimostrano affatto la mera apparenza del ruolo gestorio della Belardinelli, dal momento che lo specifico incarico assegnato ad un terzo da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], come pure il fatto che la verifica della contabilità sia stata curata con la collaborazione della ragioniera della società non provano, sul piano logico, l'assenza di poteri amministrativi della Belardirelli, quali ricostruiti sulla base di altri indici dai giudici di merito. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manil'esta infondatezza, dal momento che, poiché le circostanze generiche sono state riconosciute dalla Corte territoriale in regime di equivalenza, la pena irrogata alla ricorrente è calcolata al netto dell'aumento (sei mesi di reclusione) applicato in primo grado per la circostanza aggravante ad effetto speciale di c:ui all'art. 219, primo comma, I. fall., che resta eliso appunto dal giudizio di bilanciamento. Non si comprende, pertanto, il senso della doglianza che, senza criticare in termini specifici l'esito del giudizio, invoca l'adozione di un criterio di calcolo che presuppone la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In ogni caso e per pura completezza, va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ricorso Vitalucci. 3. Il primo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e perché non è dato cogliere alcun confronto con il percorso argonnentativo della sentenza impugnata, limitandosi l'atto di impugnazione a criticare il mancato esame delle doglianze con le quali si era «sostenuto e motivato la sostanziale irrilevanza penale della condotta del ricorrente». Al riguardo, va ribadito che la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua generic:ità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4. Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, poiché non coglie che l'unitaria motivazione della sentenza impugnata in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio valorizza, sia pure specificamente con riguardo all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità dell'imputato e la spegiudicatezza della condotta, in tal modo offrendo una replica adeguata e non illogica ai generici profili di censura che avevano investito la misura della risposta punitiva. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,130. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan
Sentenza Cassazione n. 43301/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris