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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20144/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto, reiterative dei motivi di appello ai quali la sentenza ha correttamente risposto; Considerato che quanto alla responsabilità, la censura allega questione di fatto non dedotta in appello e non considera l'esclusione da parte dei giudici di merito di qualsiasi fondamento all'allontanamento per pretesi motivi di salute, invece surrettiziamente costruito per giustificare la sua assenza dal domicilio allorchè avvisato del controllo effettuato dai CC.

Considerato che, quanto alla ricostruzione probatoria le censure che fanno leva sul travisamento della prova, in realtà mirano ad una inaccessibile ricostruzione alternativa rispetto a quella non illogica espressa dalla Corte di appello.

Considerato che alle predette conclusioni non osta la memoria depositata dalla difesa sostanzialmente reiterativa dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. frl.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/2/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto, reiterative dei motivi di appello ai quali la sentenza ha correttamente risposto; Considerato che quanto alla responsabilità, la censura allega questione di fatto non dedotta in appello e non considera l'esclusione da parte dei giudici di merito di qualsiasi fondamento all'allontanamento per pretesi motivi di salute, invece surrettiziamente costruito per giustificare la sua assenza dal domicilio allorchè avvisato del controllo effettuato dai CC. Considerato che, quanto alla ricostruzione probatoria le censure che fanno leva sul travisamento della prova, in realtà mirano ad una inaccessibile ricostruzione alternativa rispetto a quella non illogica espressa dalla Corte di appello. Considerato che alle predette conclusioni non osta la memoria depositata dalla difesa sostanzialmente reiterativa dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. frl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023
Sentenza Cassazione n. 20144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris