CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 25/01/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990- per cessione di gr 1,2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana a [OSCURATO:PERSONA] ed illecita detenzione di gr. 7.1 di sostanza stupefacente del tipo marijuana - e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla destinazione della droga allo spaccio, lamentando che i Giudici di merito avevano desunto la finalità di spaccio esclusivamente dal dato quantitativo, elemento neutro, in difetto di ulteriori elementi comprovanti sia la cessione che la detenzione a fini di spaccio; del pari, di valore neutro era anche il sequestro di una somma di denaro (euro 160), in difetto di prova di un avvenuto scambio sostanza stupefacente/denaro tra l'Alfano ed il Cordato; era, quindi, evidente il consumo comune della sostanza stupefacente. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ex artt. 438, 178 e 179 cod.proc.pen. per mancata ammissione del giudizio abbreviato; rimarca che il Tribunale, in sede dibattimentale, aveva escusso anche i due testimoni alla cui audizione era stata condizionata la richiesta del rito speciale; trattavasi, quindi, di due testi necessari e)se fosse stato ammesso il rito abbreviato, sarebbe stata ridotta l'istruttoria, per cui ben poteva essere ammesso il rito abbreviato con concessione della riduzione di 1/3 della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per la detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, ha offerto una motivazione logica e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, rilevando come gli agenti operanti erano intervenuti al momento della cessione della sostanza stupefacente da parte dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA] (che confermava di aver ricevuto la sostanza stupefacente a seguito di offerta da parte dell'imputato) e che risultava circostanza irrilevante che non fosse ancora avvenuta la consegna del prezzo, in considerazione del fatto che la cessione di sostanza stupefacente è penalmente rilevante anche se avvenuta a titolo gratuito; inoltre, costituivano circostanze confermative dell'attività di spaccio svolta dall'imputato le banconote di piccolo taglio e l'ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta, occultata in auto, di quantitativo eccedente l'uso personale. Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con tali adeguate argomentazioni (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), si dilunga in inammissibili considerazioni in punto di fatto, richiedendo sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, richiamando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ha condiviso la mancata ammissione del rito in relazione alla corretta valutazione di non necessità della richiesta prova testimoniale ai fini della decisione (in quanto sostituiva e non integrativa del materiale probatorio già raccolto ed utilizzabile), rimarcando anche che i testi indicati erano, invero, stati successivamente escussi in dibattimento, ma quali testi ammessi in accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalle parti e non a seguito di necessaria integrazione probatoria in base al disposto dell'art. 507 cod.proc.pen. La valutazione della Corte di merito è conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di acceso al rito deve essere integrativa e non sostituitiva delle emergenze probatorie; in particolare, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (cfr, tra le tante, Sez.2 n. 10235 del 10/11/2020, dep.17/03/2021, Rv. 280990 - 01; Sez. 2, n. 2919 del 10/12/2019, dep.24/01/2020, Rv. 277799 - 01; Sez.4, n.39492 del 18/06/2013, Rv.256833 - 01). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il