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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15084/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Contri;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Verona n.1091/2022 depositata il 19/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente processo trae origine dalle seguenti vicende negoziali egiudiziarie, pacifiche in causa, che per una migliore intelligenza dellequestioni trattate e bene qui richiamare sinteticamente.2.

In data 08.06.2015 veniva costituito il trust “WOLFS” a rogito notaioEmanuele [OSCURATO:PERSONA] indicando quale trustee: [OSCURATO:PERSONA] (NewZeland) limited (di seguito più brevemente anche solo VISTRA oNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026TRUSTEE).

Contestualmente venivano conferiti nel suddetto trust unaserie di immobili tra cui quello sito in [OSCURATO:PERSONA] dei SS Quattro n. 47,censito al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma: Foglio 508, Mappale20, Sub.504.

In data 23.11.2017, con sentenza n.3188/2017, divenutadefinitiva in data 24.05.2018, il Tribunale di Vicenza dichiarava la nullitàper violazione dell’art. 16 delle preleggi dell’atto di provenienza con Rep n.132090 e Racc. n. 26059 stipulato in data 06.09.2011 a rogito notaio ItriBeniamino di Lonigo (VI), con cui [OSCURATO:PERSONA] cedeva a HeuvelmansPerret [OSCURATO:PERSONA] (cittadina svizzera), e, conseguentemente,accertava l’inefficacia di tutti gli atti successivi, compreso l’atto diconferimento in Trust a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Verona.3.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la VISTRA presentava istanza di rimborso con laquale chiedeva la restituzione della somma complessiva di euro 43.875,00regolarmente versata a titolo di imposta correlata all’atto di conferimentoin trust, dichiarato inefficace a seguito dell’accertata nullità dell’atto diprovenienza dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] dei SS Quattro n. 47.4.

L’Ufficio rigettava l’istanza, motivando che la nullità fosse daimputare alle parti in quanto “La nullità del conferimento risultameramente conseguenziale e imprescindibile dalla nullità dell’atto dicompravendita, dichiarata per ‘illiceità della causa, essendo statorealizzato in frode alla legge”.5.

La VISTRA impugnava il diniego di rimborso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Verona che accoglieva il ricorsodella contribuente, compensando le spese del giudizio.6.

Avverso siffatta pronuncia proponeva appello, l’Agenzia delle Entrate(ADE) che la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Venetoaccoglieva, ritenendo che la contribuente non avesse sufficientementedimostrato l’esistenza del presupposto della causa di non imputabilità alleparti prevista dall’art.38 DPR 131/1986.7.

Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento la VISTRA che siNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026affida ad un unico motivo di censura.8.

L’ADE resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38 DPR 131/86, sostenendo che i giudici di appello, nel ritenerenon assolto l’onere probatorio a carico della contribuente circa la nonimputabilità della causa di nullità del negozio, avessero percorso unragionamento logico e giuridico errato e contraddittorio sia rispetto ai fatti,sia rispetto alla stessa ratio sottesa alla norma in questione, ribaltandoquanto correttamente accertato dai giudici di primo grado, con particolareriferimento al passaggio motivazionale che, in tesi della ricorrente,riconduceva la rimproverabilità alle parti della nullità sul presupposto chela signora [OSCURATO:PERSONA] fosse “avvocato svizzero, quindi in grado diconoscere le disposizioni Lafe.”, assumendo che alla stessa si potevarimproverare la conoscibilità delle norme elvetiche ma non di quelleitaliane e l’art. 16 delle preleggi.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.

E’ inammissibile perché la ricorrente, pur deducendoapparentemente una violazione di legge, mira, in realtà, alla rivalutazionedei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315).

Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisiNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass.23872/2020, Cass.9097/2017).3.

Nel caso di specie, la ricorrente, pur deducendo apparentemente laviolazione dell’art.38 cit., intende inammissibilmente rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto deigiudici di appello, insindacabile in sede di legittimità, circa il mancatoassolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente della nonimputabilità alle parti della nullità della compravendita che ha determinatol’inefficacia derivata dell’atto di conferimento in questione, essendoriservato al giudice di merito, come appena esposto in diritto, diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Neglistessi termini la censura risulta inammissibile anche là dove pretende divalorizzare, in ordine alla specifica qualità di avvocato svizzero della parteacquirente, soltanto la nazionalità della stessa, e non anche la sua vesteprofessionale di operatore di diritto, così sostituendosi nella valutazioneoperata dalla CGT di 2° grado a sostegno della mancato assolvimentodella prova di non imputabilità della causa di nullità , fermo restando chela stesso giudice ha affermato espressamente che il proprio convincimentoera fondato sulle circostanze descritte in sentenza, tra cui anche quellaappena considerata e, quindi, non solo su essa.

Il che rafforzaNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026ulteriormente l’inammissibilità del motivo rispetto al canone di censura inesame.3.1.

Il motivo è, in ogni caso, anche infondato, considerato che èprincipio consolidato di questa Corte , quanto all’onere della prova, cheove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanzadi rimborso di un tributo, o del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, ilcontribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, conla duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare ifatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che leargomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o laqualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggettead alcuna preclusione processuale (fra le altre Cass. 11784/23; Cass.1906/2020; Cass. 21197/2014).

Si è, quindi, precisato che, ai sensidell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente, oltre a doverprovare il passaggio in giudicato della sentenza che annulla un contratto,o che ne dichiara la nullità, è onerato anche della prova degli altripresupposti, rappresentati dalla non imputabilità del vizio alle parti e dallainattuabile ratifica, convalida o conferma dell'atto invalido (cfr.Cass.24617/2014).3.2.

Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di siffatticonsolidati principi in tema di onere della prova in tema di istanza dirimborso ex art.38 cit., avendo fatta corretta applicazione della regola digiudizio fondata sul riparto dell’onere probatorio dei fatti costitutivi delladomanda di rimborso, posto che tale disciplina è imperniata sulla nonimputabilità alle parti della nullità/annullabilità (anche derivata) dell’attonegoziale tassato, non suscettibile di ratifica, convalida o conferma,essendo onere del contribuente che chiede il rimborso fornirne la relativaprova, da individuarsi in fattori esterni alla volontà delle parti e alla lorosfera di controllo, tra cui non vi rientrano, a titolo meramenteesemplificativo, le ipotesi in cui l’invalidità dell’atto derivi da illiceitàNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’operazione negoziale nota o conoscibile, da dolo, simulazione,violazione consapevole di norme, errore colposo nella formazione dellavolontà ecc..4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro4.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto .Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Contri;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Verona n.1091/2022 depositata il 19/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente processo trae origine dalle seguenti vicende negoziali egiudiziarie, pacifiche in causa, che per una migliore intelligenza dellequestioni trattate e bene qui richiamare sinteticamente.2. In data 08.06.2015 veniva costituito il trust “WOLFS” a rogito notaioEmanuele [OSCURATO:PERSONA] indicando quale trustee: [OSCURATO:PERSONA] (NewZeland) limited (di seguito più brevemente anche solo VISTRA oNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026TRUSTEE). Contestualmente venivano conferiti nel suddetto trust unaserie di immobili tra cui quello sito in [OSCURATO:PERSONA] dei SS Quattro n. 47,censito al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma: Foglio 508, Mappale20, Sub.504. In data 23.11.2017, con sentenza n.3188/2017, divenutadefinitiva in data 24.05.2018, il Tribunale di Vicenza dichiarava la nullitàper violazione dell’art. 16 delle preleggi dell’atto di provenienza con Rep n.132090 e Racc. n. 26059 stipulato in data 06.09.2011 a rogito notaio ItriBeniamino di Lonigo (VI), con cui [OSCURATO:PERSONA] cedeva a HeuvelmansPerret [OSCURATO:PERSONA] (cittadina svizzera), e, conseguentemente,accertava l’inefficacia di tutti gli atti successivi, compreso l’atto diconferimento in Trust a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Verona.3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la VISTRA presentava istanza di rimborso con laquale chiedeva la restituzione della somma complessiva di euro 43.875,00regolarmente versata a titolo di imposta correlata all’atto di conferimentoin trust, dichiarato inefficace a seguito dell’accertata nullità dell’atto diprovenienza dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] dei SS Quattro n. 47.4. L’Ufficio rigettava l’istanza, motivando che la nullità fosse daimputare alle parti in quanto “La nullità del conferimento risultameramente conseguenziale e imprescindibile dalla nullità dell’atto dicompravendita, dichiarata per ‘illiceità della causa, essendo statorealizzato in frode alla legge”.5. La VISTRA impugnava il diniego di rimborso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Verona che accoglieva il ricorsodella contribuente, compensando le spese del giudizio.6. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello, l’Agenzia delle Entrate(ADE) che la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Venetoaccoglieva, ritenendo che la contribuente non avesse sufficientementedimostrato l’esistenza del presupposto della causa di non imputabilità alleparti prevista dall’art.38 DPR 131/1986.7. Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento la VISTRA che siNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026affida ad un unico motivo di censura.8. L’ADE resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38 DPR 131/86, sostenendo che i giudici di appello, nel ritenerenon assolto l’onere probatorio a carico della contribuente circa la nonimputabilità della causa di nullità del negozio, avessero percorso unragionamento logico e giuridico errato e contraddittorio sia rispetto ai fatti,sia rispetto alla stessa ratio sottesa alla norma in questione, ribaltandoquanto correttamente accertato dai giudici di primo grado, con particolareriferimento al passaggio motivazionale che, in tesi della ricorrente,riconduceva la rimproverabilità alle parti della nullità sul presupposto chela signora [OSCURATO:PERSONA] fosse “avvocato svizzero, quindi in grado diconoscere le disposizioni Lafe.”, assumendo che alla stessa si potevarimproverare la conoscibilità delle norme elvetiche ma non di quelleitaliane e l’art. 16 delle preleggi.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2. E’ inammissibile perché la ricorrente, pur deducendoapparentemente una violazione di legge, mira, in realtà, alla rivalutazionedei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisiNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass.23872/2020, Cass.9097/2017).3. Nel caso di specie, la ricorrente, pur deducendo apparentemente laviolazione dell’art.38 cit., intende inammissibilmente rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto deigiudici di appello, insindacabile in sede di legittimità, circa il mancatoassolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente della nonimputabilità alle parti della nullità della compravendita che ha determinatol’inefficacia derivata dell’atto di conferimento in questione, essendoriservato al giudice di merito, come appena esposto in diritto, diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Neglistessi termini la censura risulta inammissibile anche là dove pretende divalorizzare, in ordine alla specifica qualità di avvocato svizzero della parteacquirente, soltanto la nazionalità della stessa, e non anche la sua vesteprofessionale di operatore di diritto, così sostituendosi nella valutazioneoperata dalla CGT di 2° grado a sostegno della mancato assolvimentodella prova di non imputabilità della causa di nullità , fermo restando chela stesso giudice ha affermato espressamente che il proprio convincimentoera fondato sulle circostanze descritte in sentenza, tra cui anche quellaappena considerata e, quindi, non solo su essa. Il che rafforzaNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026ulteriormente l’inammissibilità del motivo rispetto al canone di censura inesame.3.1. Il motivo è, in ogni caso, anche infondato, considerato che èprincipio consolidato di questa Corte , quanto all’onere della prova, cheove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanzadi rimborso di un tributo, o del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, ilcontribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, conla duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare ifatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che leargomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o laqualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggettead alcuna preclusione processuale (fra le altre Cass. 11784/23; Cass.1906/2020; Cass. 21197/2014). Si è, quindi, precisato che, ai sensidell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente, oltre a doverprovare il passaggio in giudicato della sentenza che annulla un contratto,o che ne dichiara la nullità, è onerato anche della prova degli altripresupposti, rappresentati dalla non imputabilità del vizio alle parti e dallainattuabile ratifica, convalida o conferma dell'atto invalido (cfr.Cass.24617/2014).3.2. Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di siffatticonsolidati principi in tema di onere della prova in tema di istanza dirimborso ex art.38 cit., avendo fatta corretta applicazione della regola digiudizio fondata sul riparto dell’onere probatorio dei fatti costitutivi delladomanda di rimborso, posto che tale disciplina è imperniata sulla nonimputabilità alle parti della nullità/annullabilità (anche derivata) dell’attonegoziale tassato, non suscettibile di ratifica, convalida o conferma,essendo onere del contribuente che chiede il rimborso fornirne la relativaprova, da individuarsi in fattori esterni alla volontà delle parti e alla lorosfera di controllo, tra cui non vi rientrano, a titolo meramenteesemplificativo, le ipotesi in cui l’invalidità dell’atto derivi da illiceitàNumero registro generale 23639/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15084/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’operazione negoziale nota o conoscibile, da dolo, simulazione,violazione consapevole di norme, errore colposo nella formazione dellavolontà ecc..4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro4.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto .Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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