CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32239/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582-585, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha specificamente e ragionevolmente giustificato le ragioni della sua decisione sul punto (gravità obiettiva della condotta complessiva, non trascurabile quantità di droga detenuta, numerosi e recenti precedenti, anche specifici, ed assenza di qualsiasi ravvedimento) ed il ricorso nulla di specifico obietta. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugl