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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 46200/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del denaro nella misura di euro 128 e l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio sul punto, confermando nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la condanna emessa con il giudizio abbreviato dal Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il reato di cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Con la stessa sentenza veniva confermata la confisca del denaro quale profitto del reato ai sensi dell' art. 240 cod. pen. 2.

Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 240 cod. pen. per l'avvenuta confisca del denaro non emergendo dagli atti la prova certa che fosse provento di spaccio.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata ha confiscato al ricorrente, a sensi dell' art. 240 cod. pen., la somma di C 198 in banconote di diverso taglio, in relazione al reato di cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dando atto che «C 70 erano provento della vendita della dose a Messori, quanto al resto perché verosimilmente derivato da analoghe cessioni avvenute nel medesimo contesto».

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato immediatamente dopo la cessione, in cambio di una somma di denaro, di un involucro contenente grammi 1,22 di cocaina a favore di un acquirente, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato a sommarie informazioni di avere consegnato all'imputato la somma di C 70 e di avere acquistato dallo stesso, in precedenti cinque occasioni, la medesima sostanza.

2. L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione.

È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti quando si tratti del reato per cui si procede, non sono invece confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga, non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né come prodotto, profitto o prezzo del reato (Sez. 3, n. 34609 del 17 maggio 2022, Marrone, non mass.; Sez. 6, n. 55852 dl 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).

3. Nel caso in esame, il giudice ha legittimamente confiscato il denaro il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti limitatamente alla somma di C 70 perché l'acquirente ha riferito di avere pagato questa cifra a Ghaidour per la cessione della cocaina a cui gli operanti avevano assistito (tanto da farne seguire l'arresto del ricorrente) e per questa parte del suo oggetto il ricorso risulta inammissibile.

4. Invece, circa i residui C 128,00 la Corte si è limitata ad una valutazione probabilistica senza indicare, come dovuto, il diretto nesso eziologico con l'imputazione (p. 3), sicché per questa parte il ricorso risulta fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 128, da restituire al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di euro 128,00 di cui dispone la restituzione al ricorrente.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 17 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del denaro nella misura di euro 128 e l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio sul punto, confermando nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la condanna emessa con il giudizio abbreviato dal Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il reato di cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Con la stessa sentenza veniva confermata la confisca del denaro quale profitto del reato ai sensi dell' art. 240 cod. pen. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 240 cod. pen. per l'avvenuta confisca del denaro non emergendo dagli atti la prova certa che fosse provento di spaccio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata ha confiscato al ricorrente, a sensi dell' art. 240 cod. pen., la somma di C 198 in banconote di diverso taglio, in relazione al reato di cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dando atto che «C 70 erano provento della vendita della dose a Messori, quanto al resto perché verosimilmente derivato da analoghe cessioni avvenute nel medesimo contesto». Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato immediatamente dopo la cessione, in cambio di una somma di denaro, di un involucro contenente grammi 1,22 di cocaina a favore di un acquirente, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato a sommarie informazioni di avere consegnato all'imputato la somma di C 70 e di avere acquistato dallo stesso, in precedenti cinque occasioni, la medesima sostanza. 2. L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti quando si tratti del reato per cui si procede, non sono invece confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga, non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né come prodotto, profitto o prezzo del reato (Sez. 3, n. 34609 del 17 maggio 2022, Marrone, non mass.; Sez. 6, n. 55852 dl 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). 3. Nel caso in esame, il giudice ha legittimamente confiscato il denaro il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti limitatamente alla somma di C 70 perché l'acquirente ha riferito di avere pagato questa cifra a Ghaidour per la cessione della cocaina a cui gli operanti avevano assistito (tanto da farne seguire l'arresto del ricorrente) e per questa parte del suo oggetto il ricorso risulta inammissibile. 4. Invece, circa i residui C 128,00 la Corte si è limitata ad una valutazione probabilistica senza indicare, come dovuto, il diretto nesso eziologico con l'imputazione (p. 3), sicché per questa parte il ricorso risulta fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 128, da restituire al ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di euro 128,00 di cui dispone la restituzione al ricorrente. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2022
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