CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per procuraspeciale in atti;-ricorrente--contro-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio e CarmineLauri, per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Genova, n. 1087/2021, pubblicata indata 12.05.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026RILEVATO CHECon atto di citazione notificato il 26.8.2019 [OSCURATO:PERSONA] spaproponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Genova del13.6.2019 che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso della quotarelativa alle commissioni e al premio assicurativo del periodo non godutoa seguito dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento controcessione pro solvendo,stipulato il 13.3.2013 con la [OSCURATO:PERSONA] spa,appartenente al gruppo Intesa SanPaolo (poi ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]),per un capitale lordo di € 29.640,00 da rimborsare in 120 rate da €247,00.Il detto contratto prevedeva, in particolare, a carico del contraente, ilpagamento di commissioni pari ad € 3.556,80.Nel luglio 2017, alla scadenza della rata mensile n. 51, la cliente,appellata, aveva estinto anticipatamente il contratto, richiedendo ilrimborso dei ratei delle “commissioni rete distributiva” per la parte nongoduta in quanto riferita alla vita residua del prestito, quantificati, nellasomma di € 1.272,97 secondo un criterio di calcolo pro rata temporisapplicato alla totalità della predetta voce di costo, e al netto del rimborsodi € 772,19 già ottenuto in sede di conteggio estintivo.Con sentenza del 12.5.2021 il Tribunale di Genova rigettava l’appello,osservando che: la c.d. sentenza Lexitor emessa dalla Corte di GiustiziaEuropea in data 11.9.2019 -nella causa 383/2018- anche se nonconcerneva direttamente i costi della cui mancata restituzione l’appellatasi duole, ovvero le “commissioni rete distributiva”, che sono lecommissioni riversate subito dopo la stipula del contratto difinanziamento dalla Banca appellante alla [OSCURATO:SOCIETA] -che avevaprestato la propria opera di intermediazione al fine di giungere alla stipuladello stesso contratto di finanziamento- aveva fatto perdere di rilevanzala distinzione tra costi cd. recurring, ossia posti a remunerazione diNumero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026prestazioni “ricorrenti” che si svolgono per l’intera durata del contratto, ecosti c.d. up front, ossia posti a remunerazione di prestazioni “iniziali”,erogate nella fase preliminare e di stipula e che non si protraggono perla durata dell’ammortamento del prestito; nel caso di specie l’operazioneermeneutica era assai semplice dal momento che l’art. 125- sexies,comma 1, TUB aveva dato attuazione all’art. 16.1 della Direttiva2008/48/CE (secondo il cui disposto, “Il consumatore può rimborsareanticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importodovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a unariduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e deicosti dovuti per la vita residua del contratto”); pertanto, tale disposizioneera da interpretare nel senso che il consumatore ha diritto, in caso dianticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti,non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso dispecie anche delle “commissioni rete distributiva”, così come giàriconosciuto dal giudice di pace.[OSCURATO:PERSONA] spa ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzadel Tribunale, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. GiuliaCiancia resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 11-octies, c. 2, 2° periodoD.L. n. 73/2021 e delle disposizioni ivi richiamate (art. 125-sexies, c. 1TUB nella versione vigente fino al 25/07/2021 e delle correlatedisposizioni di trasparenza della Banca d’Italia) e dell’art. 6-bis, c. 3, lett.b) D.P.R. n. 180/1950, per aver il Tribunale ritenuto rimborsabili lecommissioni alla rete distributiva, quale costi up front, considerandoanche che la banca aveva rimborsato una somma più che doppia rispettoa quanto trattenuto a titolo di quota cd. non recurring.Numero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026Al riguardo, la ricorrente assume che nella specie sarebbe applicabile laprecedente versione del predetto art. 125 sexies- poiché il contratto erastato stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore delle legge diconversione del dl n. 73/2021 – a tenore della quale nei “costi dovuti perla vita residua del contratto” non rientravano tutti i costi compresi nelcosto totale del credito, ma solo quelli recurring.Il secondo motivo denunzia violazione della precedente versione dell’art.125-sexies, c. 1 TUB, dell’art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950,dell’art. 12, c. 1 disp. prel. c.c., dell’art. 288, c. 3 TFUE, dell’art. 4, §§ 1e 3 TUE e dell’art. 117, c. 1 Cost. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), per averela sentenza impugnata affermato che l’art. 125 sexies, c. 1 TUB, nellaversione vigente fino al 25/07/2021, debba essere interpretato nel sensoche la riduzione del costo totale del credito cui ha diritto il consumatoreche estingua anticipatamente il finanziamento riguardi indifferentementetutti i costi e quindi anche quelli c.d. up front, erroneamente ritenendo diessere soggetto all’obbligo di adottare un’interpretazione del dirittointerno in senso conforme all’interpretazione dell’art. 16 della direttiva2008/48 fornita dalla sentenza Lexitor.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.,degli artt. 2 e 6, §§ 1 e 3 TUE, degli artt. 17, § 1 e 52, §§ 3 e 7 dellaCarta dei diritti dell’Unione europea, dell’art. 1 del protocollo addizionalealla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 117, c. 1 Cost.,per avere la sentenza impugnata ritenuto che la precedente versionedell’art.125 sexies, c. 1, TUB, interpretata in senso conformeall’interpretazione dell’art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE resa dallaCorte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],debba essere così applicata anche per il passato e cioè ai contratti difinanziamento stipulati prima della predetta sentenza Lexitor.Numero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 125 sexies, c. 1 TUB, nellaversione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267, c. 1 e 288, c. 3 TFUE,dell’art. 16 § 1 e dell’art. 117, c. 1 Cost., per avere la sentenza impugnataritenuto che il detto art. 125 sexies imponesse anche il rimborso dei costic.d. up front fatturati da terzi, quali le commissioni alla rete distributivaoggetto di causa.Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 125 sexies, c. 1 TUB, nellaversione precedente al 25/07/2021, dell’art. 288, c. 3 TFUE, dell’art. 16§ 1 della Direttiva 2008/48/CE e dell’art. 117, c. 1 Cost., per avere lasentenza impugnata ritenuto che il predetto art. 125 sexies, c. 1 TUB,interpretato in senso conforme all’interpretazione dell’art. 16 § 1 dellaDirettiva 2008/48/CE resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea conla sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], imponesse il rimborso dei costi c.d. up frontsecondo il criterio c.d. pro rata temporis.Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono infondati.La questione controversa nel presente giudizio attiene al fatto se le“commissioni rete distributiva”, addebitate in contratto da [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] per un importodi € 3.566,80 subito dopo la stipula possano (o meno) essere soggettead un rimborso superiore a quello già ottenuto dalla Ciancia nel conteggiodi estinzione anticipata (e pari a complessivi € 772,19), quali costi upfront.Va osservato che la precedente versione dell’art. 125-sexies TUB, vigenteall’atto della stipula del mutuo per cui è causa, nel riprodurre il contenutodell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE (“Direttiva sul credito alconsumo”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,laddove si stabilisce che il consumatore ha diritto ad «una riduzione delcosto totale del credito», aveva sostituito al comma 1 la locuzione «cheNumero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata delcontratto», presente nel testo comunitario, con quella «pari all’importodegli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».La versione vigente del predetto art. 125 sexies- introdotta dall’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, poi convertito, con modificazioni,nella l. 23 luglio 2021, n. 106- dispone che «Il consumatore puòrimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, inmisura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e ditutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».Il comma 2 dell’art. 11-octies del dl n. 73/2021 prevedeva che«[l’]articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comesostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica aicontratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate deicontratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizionidell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni ditrasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data dellasottoscrizione dei contratti»Ora, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitordell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa C-383/18, l’articolo 16, paragrafo 1, delladirettiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad unariduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendoalla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzionedel costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deveriguardare “gli interessi e i costi “; l’effettività del diritto del consumatoreNumero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora lariduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei solicosti presentati da soggetto concedente il credito come dipendenti dalladurata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sonodeterminati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità diriduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlatialla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore siveda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito.Inoltre, è intervenuta la sentenza della Corte Cost. 263/22 che hadichiarato illegittima tale ultima disposizione limitatamente alle parole «ele norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e divigilanza della Banca d’Italia»; ma ha affermato, e si tratta del profilo quidecisivo, che il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario,introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c) (modificatosuccessivamente alla sentenza costituzionale), oltre a valere per il futuro,contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedenteformulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in sensoconforme alla sentenza Lexitor, secondo il quale «limitare la possibilità diriduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlatialla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore siveda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente ilcredito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendentidalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).Al riguardo si fa espresso rinvio ai precedenti di questa Corte: Cass., n.14836/24, n. 26917/2024 e n. 25977/23.Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principisuesposti nell’affermare, con riguardo al contratto di finanziamentoNumero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026stipulato nel 2013, che il consumatore ha diritto, in caso di anticipataestinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo diquelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specieanche delle “commissioni rete distributiva”.Il terzo motivo è infondato. Al riguardo, come affermato dalla citatasentenza della Corte Cost. n. 263/2022, prima dell’intervento legislativodel 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor (sostenutadall’ABF e dalla giurisprudenza di merito) non era contra legem, madoverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.Invero, quest’ultima, se riconosce quali limiti all’adeguamento in viaermeneutica al diritto dell’Unione europea, oltre all’interpretazione contralegem, il rispetto dei principi generali del diritto (sentenze 18 gennaio2022, in causa C-261/20, Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo,chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo diinterpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantementeinterpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con ildiritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia».Sulla questione dell’affidamento, richiamata nel motivo in esame,decisivo è quanto affermato dal giudice costituzionale (punti 12.3.1. e 13.della motivazione) cui si fa espresso rinvio in questa sede.Il quarto motivo è parimenti infondato. Invero, l’interpretazione fornitadalla detta sentenza Lexitor è certamente estensibile alla direttiva87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione delcosto complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE,che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che ilconsumatore deve pagare per il finanziamento”, inclusi dunque i costi diintermediazione (Cass., n. 26917/2024).Numero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026Va altresì considerato che la disposizione attualmente vigente dell’art.125 sexies esclude le spese applicate da un terzo, ma a condizione chesiano state pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore.La censura è in conclusione infondata alla luce del criterio del costo totaledel credito cui è improntata la norma.Del pari infondato è il quinto motivo. La disposizione attualmente vigentedel suddetto art. 125 sexies è la seguente «1. Il consumatore puòrimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzionedel costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nelcalcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costiposti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione delcosto totale del credito è proporzionata alla durata residua del contrattodi credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata ditale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamenteesaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dalfinanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzionele imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente aquest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata delcontratto di credito».Il criterio adoperato dalla vigente disposizione è quello della riduzioneproporzionata alla durata residua del contratto, ma già la disposizioneconsiderata nella sentenza costituzionale, alla quale il giudicecostituzionale ha dato valenza ermeneutica privilegiata anche per ciò checoncerne la precedente disposizione, applicabile ratione temporis (comesi è visto a proposito del secondo motivo), adottava il criterio dellariduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto; con talecriterio non entra in contraddizione il criterio di determinazione seguitodal giudice del merito.Numero registro generale 32041/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 9207/2026Data pubblicazione 11/04/2026Infine, non può essere accolta l’istanza formulata dalla parte ricorrentenella memoria con la quale si chiede di attendere l’esito di nuovo rinviopregiudiziale alla corte euro-unitaria del giudice di pace (o di farne unonuovo nella presente sede), in quanto la suddetta sentenza Lexitor hafornito il quadro interpretativo sufficiente ai fini della normativaapplicabile, alla luce altresì dell’interpretazione che è stata fornita dallaCorte costituzionale.Sussistono ragioni di compensazione delle spese del giudizio tra le parti,considerando il determinante intervento del giudice costituzionale dopola proposizione del ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]