CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42348/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 D.Ivo 159/2011;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si duole di una mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in nulla con la motivazione contenuta in sentenza, che spiega ampiamente perché la sostituzione non sia consentita e perché, comunque, l'imputato non è meritevole, avendo violato più volta la misura cui è sottoposto ed essendosi sottratto al versamento della cauzione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente (An tembre)