CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ARJAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Avezz no del 19 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990, era stato ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a n. 12 dosi droganti e di sostanza stupefacente di tipo hashish pari a n. 37 dosi singole, e lo ha condannato alla pena, ridotta per effetto della considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, a mesi nove di reclusione ed euro 1200 di multa. 2. MACAJ Arjan, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione, relativo alla violazione dell'art. 533 cod.proc.pen, in ragione del fatto che l'atto di appello aveva denunciato il difetto di prova della destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e l'assenza di aftri indizi rilevanti al fine di escludere che si trattasse di detenzione ad uso personale. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, alle pagine quattro e cinque della sentenza, ha esplicitato le ragioni (rinvenimento delle sostanze stupefacenti in casa e nell'auto dell'imputato, bilancini - uno dei quali con tracce di pesatura di sostanza di colore bianco- discreto quantitativo di denaro in parte anche alla rinfusa in biglietti anche di piccolo taglio, elenco di nomi e cifre) per le quali ha ritenuto la fondatezza della tesi accusatoria della destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato, come desumibile anche dal numero complessivo delle dosi medie singole ricavabili, sicuramente incompatibili con tale finalità. Con riferimento al profilo di doglianza, va ricordato che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Nel caso di specie, la sentenza ha fornito logica e coerente, rispetto ai fatti accertati, motivazione.6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, e processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 se