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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11801/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo Il P,G chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, il Tribunale di Grosseto, in esito a giudizio abbreviato, computata la relativa diminuente, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di ammenda per il reato di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, ritenuta la lieve entità, per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello da cucina con manico in plastica e lama seghettata della lunghezza di cm 21,05 e un coltello da cucina con manico in plastica e lama liscia a punta della lunghezza di cm 20,00.

Secondo la ricostruzione del fatto recepita dal giudice di merito, il 10 agosto 2018 i Carabinieri erano intervenuti in uno stabilimento balneare di Follonica per una lite insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo compagno, entrambi, probabilmente, sotto l'effetto di alcol.

Nello zaino della Marassi erano stati rinvenuti i suddetti coltelli.

La giustificazione addotta dall'imputata - secondo la quale la detenzione dei coltelli in luogo pubblico era correlata all'esigenza di consumare il cibo e alla mancanza di una fissa dimora - veniva ritenuta dal giudice, per quanto credibile, inidonea a scriminare la condotta, e gli oggetti venivano considerati come caratterizzati da evidente attitudine offensiva.

2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale.

Dal provvedimento impugnato emerge un'errata interpretazione della norma incriminatrice, dal momento che l'autorizzazione volta a consentire il porto delle armi in luogo pubblico non è necessaria per gli "oggetti atti ad offendere" di cui all'art. 4, secondo comma, d.lgs. n. 110 del 1975, categoria in cui rientrano i suddetti coltelli, bensì per le armi indicate dal primo comma dello stesso articolo.

Ai sensi del secondo comma, invece, la condotta assume rilevanza penale solo allorquando manchi una accettabile giustificazione al porto dell'oggetto atto ad offendere, ed è la stessa giurisprudenza di legittimità a escludere la configurabilità della contravvenzione in presenza di un giustificato motivo del porto (Sez. 1, n. 24084 del 31 marzo 2017).

Poiché, allora, è evidente che un senzatetto non può far altro che portare con sé i pochi beni che possiede, è lo stesso provvedimento impugnato a interpretare male la norma incriminatrice, e a ritenere la rilevanza penale del fatto pur avendo riconosciuto la sussistenza di un legittimo motivo per il porto dei coltelli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente (Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2009, Lungu, Rv. 243488 - 01, fattispecie in tema di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna) È stato altresì affermato che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; fattispecie, relativa al rinvenimento di un taglierino e di un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato e ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).

1.2. Nel caso ora in esame, la ricostruzione del fatto recepita dal giudice del merito indica che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver portato con sé i due coltelli da cucina perché era senza fissa dimora e che ne aveva bisogno per tagliare il cibo.

Pertanto, il giudice di merito ha correttamente ricondotto il comportamento della prevenuta alla fattispecie astratta di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 e, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la spiegazione addotta dalla Marassi, per quanto credibile, non è suscettibile di integrare il "giustificato motivo" idoneo ad escludere l'illiceità della condotta.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo Il P,G chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2019, il Tribunale di Grosseto, in esito a giudizio abbreviato, computata la relativa diminuente, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di ammenda per il reato di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, ritenuta la lieve entità, per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello da cucina con manico in plastica e lama seghettata della lunghezza di cm 21,05 e un coltello da cucina con manico in plastica e lama liscia a punta della lunghezza di cm 20,00. Secondo la ricostruzione del fatto recepita dal giudice di merito, il 10 agosto 2018 i Carabinieri erano intervenuti in uno stabilimento balneare di Follonica per una lite insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo compagno, entrambi, probabilmente, sotto l'effetto di alcol. Nello zaino della Marassi erano stati rinvenuti i suddetti coltelli. La giustificazione addotta dall'imputata - secondo la quale la detenzione dei coltelli in luogo pubblico era correlata all'esigenza di consumare il cibo e alla mancanza di una fissa dimora - veniva ritenuta dal giudice, per quanto credibile, inidonea a scriminare la condotta, e gli oggetti venivano considerati come caratterizzati da evidente attitudine offensiva. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale. Dal provvedimento impugnato emerge un'errata interpretazione della norma incriminatrice, dal momento che l'autorizzazione volta a consentire il porto delle armi in luogo pubblico non è necessaria per gli "oggetti atti ad offendere" di cui all'art. 4, secondo comma, d.lgs. n. 110 del 1975, categoria in cui rientrano i suddetti coltelli, bensì per le armi indicate dal primo comma dello stesso articolo. Ai sensi del secondo comma, invece, la condotta assume rilevanza penale solo allorquando manchi una accettabile giustificazione al porto dell'oggetto atto ad offendere, ed è la stessa giurisprudenza di legittimità a escludere la configurabilità della contravvenzione in presenza di un giustificato motivo del porto (Sez. 1, n. 24084 del 31 marzo 2017). Poiché, allora, è evidente che un senzatetto non può far altro che portare con sé i pochi beni che possiede, è lo stesso provvedimento impugnato a interpretare male la norma incriminatrice, e a ritenere la rilevanza penale del fatto pur avendo riconosciuto la sussistenza di un legittimo motivo per il porto dei coltelli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente (Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2009, Lungu, Rv. 243488 - 01, fattispecie in tema di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna) È stato altresì affermato che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; fattispecie, relativa al rinvenimento di un taglierino e di un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato e ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli). 1.2. Nel caso ora in esame, la ricostruzione del fatto recepita dal giudice del merito indica che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver portato con sé i due coltelli da cucina perché era senza fissa dimora e che ne aveva bisogno per tagliare il cibo. Pertanto, il giudice di merito ha correttamente ricondotto il comportamento della prevenuta alla fattispecie astratta di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 e, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la spiegazione addotta dalla Marassi, per quanto credibile, non è suscettibile di integrare il "giustificato motivo" idoneo ad escludere l'illiceità della condotta. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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