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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18269/2026

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[OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32571/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 640 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi alla entità della pena inflitta e alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e , dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32571/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 640 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi alla entità della pena inflitta e alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e , dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris